Tutela del lavoro: pubblicato il decreto legge

Il provvedimento riguarda anche le crisi aziendali

Tutela del lavoro: modifiche al "Jobs act" (D.Lgs. 81/2015), piattaforme digitali e premi Inail, fondo per la riduzione dei costi dell'energia nelle aree dove è prevista la  chiusura  delle centrali a carbone, fondo per i disabili. Sono questi alcuni dei dei temi contenuti nel decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 dal titolo "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 (e in vigore dal 5 settembre 2019).

 

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Ora il provvedimento sulla tutela del lavoro dovrà affrontare il passaggio in Parlamento. Qui di seguito, in prima battuta, il testo integrale dei due capi e dei 12 articoli. Non perdete i prossimi approfondimenti sulla tutela del lavoro che saranno pubblicati sulla rivista Ambiente&Sicurezza e sulla sua Banca Dati di contenuti.

 

DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di

crisi aziendali. (19G00109)

(GU n.207 del 4-9-2019)

Vigente al: 5-9-2019

 

Capo I
Tutela del lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare

disposizioni  per  la  tutela  del  lavoro  al  fine  di   assicurare

protezione economica e normativa ad alcune  categorie  di  lavoratori

particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle  attivita'

di consegna di  beni  per  conto  altrui,  i  lavoratori  precari,  i

lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'  e  i  lavoratori

con disabilita', nonche' disposizioni volte  a  consentire  la  piena

attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito  di

cittadinanza;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare

disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali  in  corso

in  diverse  aree  del  Paese  al  fine  di   garantire   i   livelli

occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e

delle infrastrutture e dei trasporti;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art 1

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015

 

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 2, comma 1, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente

periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

qualora  le  modalita'  di   esecuzione   della   prestazione   siano

organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;

  1. b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in  favore  degli  iscritti

alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti  alla  gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

  1. 335, non titolari di pensione e  non  iscritti  ad  altre  forme

previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia,

l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il

congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti

reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori

interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione

dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la

data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

  1. La misura vigente dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  e'

aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura

dell'indennita' giornaliera di malattia.»;

  1. c) dopo il Capo V e' aggiunto il seguente:

 

«Capo V-bis

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

 

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Al

fine  di  promuovere  un'occupazione  sicura  e  dignitosa  e   nella

prospettiva di accrescere e riordinare i  livelli  di  tutela  per  i

prestatori occupati  con  rapporti  di  lavoro  non  subordinato,  le

disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di  tutela

per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna  di  beni  per

conto altrui, in ambito  urbano  e  con  l'ausilio  di  velocipedi  o

veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma  2,  lettera  a),  del

decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  attraverso  piattaforme

anche digitali.

  1. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali

i  programmi  e  le  procedure  informatiche   delle   imprese   che,

indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita'

di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita'

di esecuzione della prestazione.

  1. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo' essere

determinato in base alle consegne effettuate purche'  in  misura  non

prevalente.  I   contratti   collettivi   possono   definire   schemi

retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita'

di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli  organizzativi.

Il  corrispettivo  orario  e'  riconosciuto  a  condizione  che,  per

ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Art.  47-ter  (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro   gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori

di lavoro di  cui  al  presente  Capo  sono  comunque  soggetti  alla

copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le  malattie  professionali  di  cui  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione  INAIL

e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 1124 del  1965,  in  base  al  tasso  di  rischio

corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo  del  premio

assicurativo,  si  assume  come  retribuzione  imponibile  ai   sensi

dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1124

del  1965,  la  retribuzione  convenzionale  giornaliera  di  importo

corrispondente  alla  misura  del  limite  minimo   di   retribuzione

giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di

previdenza e assistenza sociale, rapportata ai  giorni  di  effettiva

attivita',  indipendentemente  dal  numero  delle   ore   giornaliere

lavorative.

  1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della

piattaforma anche digitale e' tenuta  a  tutti  gli  adempimenti  del

datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

  1. 1124 del 1965.
  2. L'impresa che si avvale della  piattaforma  anche  digitale  e'

tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria  cura

e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater (Osservatorio). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il

monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del

presente Capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un

suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro  e  dei

lavoratori di cui al comma  1  dell'articolo  47-bis.  L'osservatorio

verifica, sulla base dei dati forniti da INPS,  INAIL  e  ISTAT,  gli

effetti  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e  puo'   proporre

eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del  lavoro  e

della dinamica sociale. Ai componenti  dell'osservatorio  non  spetta

alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o

emolumento comunque denominato. L'attuazione  delle  disposizioni  di

cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a

carico della  finanza  pubblica  ed  e'  assicurata  con  le  risorse

finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

  1. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15  giugno

2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi

centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

Art. 2

Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015

 

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto

all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un

mese».

Art. 3

Copertura finanziaria

 

  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo

1, comma 1, lettera b) e di  cui  all'articolo  2,  valutati  in  5,3

milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni

di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro

nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6  milioni  di  euro  nel

2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,

12,1 milioni di euro  nel  2028  e  12,3  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dal 2029, si provvede:

  1. a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni  di  euro

nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3  milioni  di  euro  nel

2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro  nel  2025,

11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro  nel  2027,  12,1

milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal

2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo

1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

  1. b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente

riduzione del Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui

all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

   Art. 4

Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa

 

  1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa

e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019

per il funzionamento e  di  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».

  1. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio  2019,
  2. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.

26, e' abrogato.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui

a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista  al  comma

Art. 5

Misure urgenti in materia di personale INPS

  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo  le  parole  «e  nei  limiti  della  dotazione  organica

dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai  sensi

del presente comma»;

  1. b) e' aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «La  dotazione

organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003

unita'.».

  Art. 6

Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

 

  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre

2018, n. 145 le  parole  «31  ottobre  2019»  sono  sostituite  dalle

seguenti «31 dicembre 2019».

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di ISEE

 

  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'

sostituito dal seguente:

«Art.  4-sexies   (Termini   di   validita'   della   dichiarazione

sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo  15

settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  DSU  ha  validita'  dal

momento della  presentazione  fino  al  successivo  31  dicembre.  In

ciascun anno,  a  decorrere  dal  2020,  all'inizio  del  periodo  di

validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni

presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo

anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati

prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,

qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo  familiare,   mediante

modalita' estensive dell'ISEE corrente da  individuarsi  con  decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze."».

 Art. 8

 Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma

4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il  Fondo  di

cui al presente articolo e'  altresi'  alimentato  da  versamenti  da

parte di soggetti privati a titolo spontaneo  e  solidale.  Le  somme

sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere

successivamente riassegnate  al  medesimo  Fondo,  nell'ambito  dello

stato di previsione della spesa del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  secondo  modalita'  definite  con  decreto   del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per

la famiglia  e  la  disabilita'  ove  nominato,  da  adottarsi  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione.».

Capo II
Crisi aziendali

Art. 9

Aree di crisi industriale complessa

Regioni Sardegna e Sicilia

 

  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

«Ai medesimi fini di cui al primo periodo,  la  Regione  Sardegna

puo' altresi' destinare ulteriori risorse,  fino  al  limite  di  3,5

milioni di euro  entro  l'anno  2019  per  le  specifiche  situazioni

occupazionali  esistenti  nel  suo  territorio.  All'onere  derivante

dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per

l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il

comma 282 e' inserito il seguente:

«282-bis. Ai medesimi fini  di  cui  al  comma  282,  la  Regione

Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino  al  limite

di 30 milioni di  euro  nell'anno  2019,  per  specifiche  situazioni

occupazionali gia' presenti nel suo territorio.  All'onere  derivante

dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di  euro,  si

provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per  occupazione

e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

    Art. 10

Area di crisi industriale complessa Isernia

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di  1  milione  di  euro  per

l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi

industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016,

risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria  o  di

un trattamento di mobilita' in deroga, salvo  che  gli  stessi,  alla

data di entrata in vigore del presente decreto, non siano  percettori

di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta

di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro  per

l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  Ministero

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Esonero dal contributo addizionale

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.

148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis.  Le  imprese   del   settore   della   fabbricazione   di

elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita'  e  con

unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in

un'area  di  crisi  industriale  complessa  riconosciuta   ai   sensi

dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  quali,  al

fine di mantenere la  produzione  esistente  con  la  stabilita'  dei

livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti  di  solidarieta',

ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  che  prevedono

nell'anno 2019 la  riduzione  concordata  dell'orario  di  lavoro  di

durata  non  inferiore  a  quindici  mesi,   sono   esonerate   dalla

contribuzione di  cui  al  comma  1.  L'esonero  e'  autorizzato  dal

Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  accordo

governativo  tra  l'impresa  e  le   organizzazioni   sindacali   dei

lavoratori in cui vengono definiti  gli  impegni  aziendali  relativi

alla continuita' produttiva e al  mantenimento  stabile  dei  livelli

occupazionali. L'accordo e' stipulato  entro  e  non  oltre  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

decorsi i quali si intendono non piu'  presenti  i  predetti  impegni

aziendali. Il beneficio contributivo di  cui  al  presente  comma  e'

riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno

2019 e di 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso

della procedura di stipula  dell'accordo  emerga  il  verificarsi  di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'

procedere   alla   sottoscrizione    dell'accordo    governativo    e

conseguentemente  non  puo'  prendere  in  considerazione   ulteriori

domande di accesso ai benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di  spesa  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,

fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze.».

  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1  pari  a  10

milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020

si provvede:

  1. a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,

che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono

state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel

predetto limite di 10 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio

dello Stato;

  1. b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo

delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata  istituita

dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto  legislativo  14  settembre

2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo

9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  per  essere

destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del  lavoro  e

delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della

spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  1. c) ai fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

  1. L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

 Art. 12

 Potenziamento della struttura

per le crisi di impresa

 

  1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione  e  soluzione

delle  crisi  aziendali,  in  deroga  alla  dotazione  organica   del

Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre  2021,  alla

struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge  27  dicembre

2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici  funzionari

di  Area  III  del  comparto  funzioni  centrali,  dipendenti   dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze

ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in

materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando

o altro analogo istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  ai

sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

con trattamento economico complessivo a  carico  dell'amministrazione

di destinazione.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno

2019 e a 540.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  si

provvede quanto a 180.000 euro  per  l'anno  2019  mediante  utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che

alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono  state

riassegnate  ai   pertinenti   programmi   e   che   sono   acquisite

definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro  per

ciascuno degli anni 2020 e  2021  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 13

Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per  evitare

crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la  chiusura  delle

centrali a carbone.

 

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis.  La  quota  annua  dei  proventi  derivanti  dalle  aste,

eccedente il valore di 1000 milioni  di  euro,  e'  destinata,  nella

misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di

euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo  di  cui  all'articolo  27,

comma  2,  per  finanziare  interventi  di  decarbonizzazione  e   di

efficientamento energetico del settore industriale e, per  una  quota

fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal  2020

al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale  nei  territori

in cui sono ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire  presso  il

Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  decreto  adottato  entro

novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico.  I  criteri,  le

condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per

la riconversione occupazionale nei  territori  in  cui  sono  ubicate

centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione

dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del  limite

di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura  degli  oneri

relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi  delle

aste  assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   e,   ove

necessario, per la residua  copertura  si  utilizzano  le  quote  dei

proventi assegnate al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare.».

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico  il

"Fondo per la transizione energetica nel  settore  industriale",  per

sostenere la transizione energetica  di  settori  o  di  sottosettori

considerati esposti a un rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle

emissioni di carbonio a causa dei costi connessi  alle  emissioni  di

gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.  Il

Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e

6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di

Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio  di  quote

di emissione dei gas  a  effetto  serra  di  cui  alla  direttiva  UE

2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva  UE/2018/410.  Con

uno o piu' decreti  adottati  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della  presente  disposizione  dal  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure

per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai  fini  del  rispetto

del  limite  di  spesa  degli   stanziamenti   assegnati   e   previa

notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,  del  Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea.».

 

Art. 14

Disposizioni urgenti in materia

di ILVA S.p.A.

 

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le  parole  «dell'A.I.A.»  sono  sostituite

dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;

  1. b) al secondo periodo, dopo le parole «in  quanto  costituiscono

adempimento» sono inserite  le  seguenti:  «dei  doveri  imposti  dal

suddetto Piano Ambientale, nonche' esecuzione»;

  1. c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte  poste  in  essere

fino al 6  settembre  2019»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  fatta

eccezione per l'affittuario o  acquirente  e  i  soggetti  da  questi

funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al  secondo

periodo si applica con riferimento alle condotte poste in  essere  in

esecuzione del suddetto  Piano  Ambientale  sino  alla  scadenza  dei

termini  di  attuazione  stabiliti  dal  Piano  stesso  per  ciascuna

prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con  riferimento  alle

condotte poste in essere da detti soggetti,  ovvero  dei  piu'  brevi

termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a  rispettare

nei  confronti  della  gestione  commissariale  di  ILVA  S.p.A.   in

amministrazione straordinaria.»;

  1. d) e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso,  resta

ferma la responsabilita' in  sede  penale,  civile  e  amministrativa

derivante dalla violazione di norme poste a  tutela  della  salute  e

della sicurezza dei lavoratori».

Art. 15

Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge

 30 aprile 2019, n. 34

 

  1. All'articolo 47  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole  «di  lavori»  sono

sostituite  dalle  seguenti:   «,   sub-fornitori,   sub-appaltatori,

sub-affidatari»;

  1. b) al   comma   1-ter,   quinto   periodo,   le   parole   «del

sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso

l'appaltatore  o  l'affidatario   del   contraente   generale»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «dei  beneficiari   del   fondo   verso

l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del  contraente

generale»;

  1. c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine,  i  seguenti  periodi:

«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali  in  merito  ai

crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il  contraente

generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'  ostativa

all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione  delle  risorse

il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica  la

sussistenza  delle  condizioni  di   regolarita'   contributiva   del

richiedente   attraverso   il   documento   unico   di    regolarita'

contributiva, in  mancanza  delle  stesse,  dispone  direttamente  il

pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo

salva-opere e del credito  certificato  del  richiedente  stesso,  in

favore degli enti  previdenziali,  assicurativi,  compresa  la  cassa

edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31,  commi  3  e

8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con

modificazioni,  dalla   legge   9   agosto   2013,   n.   98.   Prima

dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente  al  pagamento

in  conformita'  alle  disposizioni  del  periodo  precedente.  Resta

impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di  accedere  alle

risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi

e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento  ovvero  abbia

aderito  a  procedure  di  definizione   agevolata   previste   dalla

legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata  la  prosecuzione

di eventuali azioni giudiziarie nei confronti  dell'erario,  di  enti

previdenziali e assicurativi.».

 Art. 16

 Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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