Tutela del suolo: la nuova direttiva (Ue) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L del 26 novembre 2025.
Monitoraggio e valutazione della salute
Il capo II della direttiva si articola in:
- quadro di monitoraggio della salute e dell’impermeabilizzazione nonché della rimozione;
- descrittori, criteri di sanità e indicatori di impermeabilizzazione e di rimozione;
- elenco indicativo dei contaminanti,
- misurazioni e metodologie
- valutazione della salute.
Resilienza
Il capo III comprende:
- azioni di sostegno della salute e della resilienza;
- principi di mitigazione del consumo.
Gestione dei siti contaminati
Nel capo IV rientrano:
- approccio graduale e basato sul rischio;
- individuazione dei siti potenzialmente contaminati;
- analisi dei siti potenzialmente contaminati;
- valutazione del rischio in funzione del sito e gestione dei siti contaminati;
- registro dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati.
Altre disposizioni
Previsti anche:
- l'obbligo per gli Stati membri di stabilire, a fini amministrativi, uno o più distretti del suolo che coprono il loro intero territorio, sotto la responsabilità di una o più autorità competenti designate ad hoc (capo I);
- misure su eventuali finanziamenti da parte della Ue, comunicazione da parte degli stati membri e informazione del pubblico (capo V);
- deleghe e procedure del comitato che assiste la commissione (capo VI);
- disposizioni relative all'accesso alla giustizia, al sostegno alla commissione, alla valutazione e al riesame della nuova direttiva (entro il 17 giugno 2033; capo VII).
Gli allegati riportano:
- allegato I: descrittori del suolo, criteri di sanità del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo;
- allegato II: metodologie;
- allegato III: programmi, piani, obiettivi e misure di cui all’articolo 10;
- allegato IV: elenco indicativo delle misure di riduzione del rischio;
- allegato V: fasi e principi per la valutazione del rischio in funzione del sito;
- allegato VI: contenuto del registro dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati.
L'entrata in vigore è prevista entro il 16 dicembre 2025, mentre il recepimento da parte degli Stati membri potrà avvenire entro il 17 dicembre 2028.
Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2025/2360; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, (direttiva sul monitoraggio del suolo)
(G.U.U.E. L del 26 novembre 2025)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
(omissis)
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e oggetto
1. Gli obiettivi della presente direttiva sono di istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell’Unione, allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente, migliorare costantemente la salute del suolo nell’Unione, mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050, cosicché possano fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche, possano prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, e possano aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza alimentare.
2. La presente direttiva stabilisce un quadro e norme in materia di:
a) monitoraggio e valutazione della salute del suolo;
b) resilienza del suolo; e
c) gestione dei siti contaminati.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «suolo»: strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso o il materiale parentale e la superficie terrestre, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
2) «ecosistema»: complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale;
3) «servizi ecosistemici»: i contributi diretti o indiretti degli ecosistemi ai benefici ambientali, economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
4) «biodiversità del suolo»: la variazione della vita nel suolo, dai geni alle comunità di organismi, e i complessi ecologici di cui fanno parte, cioè complessi che spaziano dai microhabitat del suolo ai paesaggi;
5) «salute del suolo»: le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano la capacità di funzionare come un sistema vivente essenziale e di fornire servizi ecosistemici;
6) «resilienza del suolo»: la capacità del suolo di preservare le proprie funzioni e mantenere le proprie capacità di fornire servizi ecosistemici, nonché di resistere alle perturbazioni e riprendersi dalle stesse;
7) «pratiche di gestione del suolo»: le pratiche che incidono sulle proprietà fisiche, chimiche o biologiche di un suolo;
8) «distretto del suolo»: parte di territorio dello Stato membro da esso delimitata conformemente alla presente direttiva;
9) «unità di suolo»: area territorialmente distinta all’interno di un distretto del suolo risultante dall’intersezione di set di dati territoriali utilizzati come fattori di omogeneità statistica all’interno di tale distretto del suolo;
10) «descrittore del suolo»: parametro che descrive una caratteristica fisica, chimica o biologica della salute del suolo;
11) «valutazione della salute del suolo»: valutazione dello stato di salute del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei valori dei descrittori del suolo;
12) «contaminazione del suolo»: presenza nel suolo di una sostanza a un livello tale da poter nuocere, direttamente o indirettamente, alla salute umana o all’ambiente;
13) «contaminante»: sostanza che può provocare la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
14) «sito potenzialmente contaminato»: area delimitata in cui si sospetta, sulla base di prove pertinenti, una contaminazione del suolo o una contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
15) «sito contaminato»: area delimitata in cui è confermata la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
16) «terreno»: superficie terrestre non regolarmente coperta da corpi idrici;
17) «copertura del suolo»: la copertura fisica e biologica della superficie della Terra;
18) «impermeabilizzazione del suolo»: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile;
19) «suolo impermeabilizzato»: superficie di suolo che è stata sottoposta a impermeabilizzazione;
20) «rimozione del suolo»: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un’area;
21) «deimpermeabilizzazione»: conversione di suolo impermeabilizzato in suolo non impermeabilizzato;
22) «funzione di trasferimento»: regola matematica che consente la conversione del valore di una misurazione del suolo effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento, nel valore che si otterrebbe utilizzando la metodologia di riferimento;
23) «pubblico interessato»: il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all’attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari, i gestori dei terreni e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
24) «rigenerazione del suolo»: attività intenzionale volta a modificare le condizioni del suolo portandole da degradate a sane;
25) «rischio»: probabilità di effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente derivanti dall’esposizione alla contaminazione del suolo o alla contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
26) «analisi del suolo»: processo che può essere svolto in fasi multiple e iterative volto a valutare la presenza e i livelli di contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale e, se del caso, a caratterizzare e determinare l’estensione di un sito contaminato;
27) «bonifica del suolo»: una serie di azioni che riducono, isolano o immobilizzano i contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale;
28) «misure di riduzione del rischio»: misure volte a ridurre i rischi posti dai siti contaminati per la salute umana e l’ambiente tramite bonifica del suolo o tramite modifica del legame tra fonte, via di esposizione e recettore senza intervenire sulle caratteristiche della contaminazione.
Articolo 4
Distretti del suolo e unità di suolo
1. Gli Stati membri stabiliscono, a fini amministrativi, uno o più distretti del suolo che coprono il loro intero territorio e sono sotto la responsabilità di una o più autorità competenti designate a norma dell’articolo 5.
2. Gli Stati membri stabiliscono unità di suolo che, insieme, coprono il loro intero territorio ai fini della configurazione del monitoraggio e della presentazione di relazioni per quanto riguarda la salute del suolo entro un certo margine di errore all’interno dell’unità di suolo in questione, considerando:
a) l’estensione geografica dei distretti del suolo quali stabiliti ai sensi del paragrafo 1;
b) il tipo di suolo quale definito nella mappa delle regioni di suolo dell’Unione europea e dei paesi limitrofi con scala 1:5 000 000, pubblicata dall’Istituto federale delle geoscienze e delle risorse naturali (BGR), in collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC);
c) le categorie di uso del suolo, esclusi i corpi idrici, di cui al regolamento (UE) 2018/841.
3. Al fine di stabilire le proprie unità di suolo, gli Stati membri possono utilizzare, se disponibili a livello di Unione, nazionale o subnazionale, aggiornamenti dei dati di cui al paragrafo 2 oppure dati più dettagliati equivalenti a tali dati.
Gli Stati membri possono tenere conto di dati territoriali aggiuntivi per stabilire le loro unità di suolo, come i dati relativi al clima, alle zone ambientali quali descritte nei pertinenti studi scientifici o relazioni, o ai bacini idrografici.
Articolo 5
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti che sono responsabili, al livello appropriato, dell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
CAPO II
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA SALUTE DEL SUOLO
Articolo 6
Quadro di monitoraggio della salute del suolo e dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo
1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio («quadro di monitoraggio del suolo») a un livello appropriato per i descrittori del suolo e gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo per garantire che la salute del suolo, l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo siano monitorate in modo regolare, coerente e accurato conformemente al presente articolo e agli allegati I e II.
Il quadro di monitoraggio del suolo si basa sui quadri di monitoraggio esistenti a livello nazionale e dell’Unione, compresi, se del caso, dati estrapolati dall’indagine a campionamento areale sull’uso e sulla copertura del suolo (LUCAS).
Ove necessario, gli Stati membri possono adeguare il rispettivo quadro di monitoraggio del suolo in base alle regioni ultraperiferiche al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche di dette regioni.
2. Gli Stati membri monitorano la salute del suolo in ciascuna unità di suolo e l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in ciascun distretto del suolo.
3. Il quadro di monitoraggio si fonda sugli elementi seguenti:
a) i descrittori del suolo e i criteri di sanità del suolo di cui all’articolo 7;
b) i punti di campionamento da determinare in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;
c) le misurazioni del suolo da effettuarsi da parte degli Stati membri e, se applicabile, della Commissione in conformità dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4;
d) i dati e i prodotti di telerilevamento, scientificamente validi, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se del caso;
e) gli indicatori dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.
4. La Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sfruttano i dati e i prodotti spaziali esistenti forniti nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, per valutare le possibilità relative ai prodotti di telerilevamento del suolo e svilupparli, in cooperazione con gli Stati membri, per fornire agli Stati membri i dati necessari sugli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo e al fine di aiutare gli Stati membri a monitorare i pertinenti descrittori del suolo.
5. Entro il 17 dicembre 2027 la Commissione e l’AEA istituiscono, sulla base dei dati esistenti, un portale digitale dei dati sulla salute del suolo («portale digitale dei dati sulla salute del suolo») per consentire l’accesso in un formato territoriale georeferenziato almeno ai dati sulla salute del suolo disponibili, aggregati a livello di unità di suolo o ad un livello più dettagliato, risultanti:
a) dalle misurazioni del suolo di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 4;
b) dai pertinenti dati e prodotti di telerilevamento del suolo di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
L’elaborazione dei dati sulla salute del suolo e l’accesso agli stessi di cui al primo comma si svolgono in conformità del pertinente diritto dell’Unione.
6. La Commissione e l’AEA fanno in modo che gli Stati membri abbiano la possibilità effettiva di esaminare in modo tempestivo i dati sulla salute del suolo e di chiedere la correzione di eventuali errori prima che tali dati siano resi pubblici tramite il portale digitale dei dati sulla salute del suolo. La Commissione e l’AEA provvedono affinché tale possibilità sia offerta anche in relazione a qualsiasi altra relazione da pubblicare nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo e basata sul quadro di monitoraggio del suolo.
7. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo può consentire l’accesso a dati relativi alla salute del suolo diversi da quelli menzionati al paragrafo 5 se detti dati relativi alla salute del suolo sono stati condivisi o raccolti in conformità dei formati o dei metodi stabiliti dalla Commissione a norma del paragrafo 9.
8. Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo non fornisce accesso a dati e informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formati o i metodi di condivisione o raccolta dei dati di cui al presente articolo o di integrazione degli stessi nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 7
Descrittori del suolo, criteri di sanità del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo
1. Nel monitorare e valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A, B e C.
Nel monitorare l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, gli Stati membri si avvalgono degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D.
2. Nel valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei criteri di sanità del suolo che consistono di:
a) valori obiettivo sostenibili non vincolanti elencati nell’allegato I, parti A e B; e
b) valori guida operativi stabiliti conformemente al paragrafo 6.
3. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti organici per il descrittore del suolo relativo alla contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte B. A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto dell’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all’articolo 8.
4. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti per i descrittori del suolo relativi alla contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte C, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), che rappresentano il rischio più elevato per la salute umana e l’ambiente, tenendo conto dell’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all’articolo 8 nonché delle relative informazioni, se disponibili, su quanto segue:
a) la tossicità del contaminante del suolo;
b) la persistenza e la mobilità del contaminante del suolo;
c) le possibili fonti e l’occorrenza del contaminante del suolo;
d) i dati quantitativi relativi a produzione, uso, consumo o volumi di vendita delle sostanze coinvolte negli Stati membri interessati;
e) i dati di biomonitoraggio umano provenienti da progetti di ricerca, nonché la presenza di contaminanti nelle matrici ambientali.
5. Gli Stati membri stabiliscono i valori obiettivo sostenibili non vincolanti per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte B, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, parte B, terza colonna.
6. Gli Stati membri stabiliscono uno o più valori guida operativi per ciascun descrittore del suolo di cui all’allegato I, parti A e B, che riflettono i livelli di degrado del suolo sulla base dei quali è necessario un sostegno per la salute del suolo e la resilienza del suolo in conformità dell’articolo 11.
Gli Stati membri possono fissare il valore guida operativo per uno o più descrittori del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante per tali descrittori del suolo.
7. Gli Stati membri possono stabilire descrittori del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo supplementari rispetto a quelli elencati nell’allegato I.
8. Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano descrittori del suolo, indicatori di impermeabilizzazione del suolo o di rimozione del suolo e i criteri di sanità del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 8.
Articolo 8
Elenco indicativo di contaminanti del suolo
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce un elenco indicativo contenente sia i contaminanti del suolo che presentano potenziali rischi significativi per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l’ambiente sia i contaminanti del suolo per i quali servono dati al fine di affrontare l’impatto di tali potenziali rischi significativi.
2. I contaminanti del suolo, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le PFAS, da includere nell’elenco indicativo di cui al paragrafo 1 sono selezionati sulla base del loro potenziale di causare un rischio significativo per la salute del suolo e la resilienza del suolo, la salute umana o l’ambiente, sulla base della loro tossicità e dell’esposizione ad essi in tutta l’Unione.
3. Entro il 17 giugno 2027 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce l’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna, se del caso, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo effettuati a norma del presente capo e alla luce dei progressi scientifici e tecnici.
Articolo 9
Misurazioni e metodologie
1. Gli Stati membri determinano il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell’allegato II, parte A.
Ai fini del primo comma, la Commissione fornisce agli Stati membri le pertinenti mappe dei descrittori del suolo, i punti di campionamento iniziali e i dati pertinenti collegati ai punti di campionamento raccolti nell’ambito di precedenti indagini LUCAS sul suolo.
2. Dopo aver determinato il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento e prima dello svolgimento dell’indagine per campione, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali esigenze di sostegno in termini di campionamento e analisi del suolo sul campo nonché ogni altra esigenza relativa all’indagine per campione.
La Commissione valuta le esigenze e fissa l’opportuno livello di sostegno in coordinamento con gli Stati membri interessati.
Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adatta di conseguenza l’indagine per campione. Lo Stato membro interessato e la Commissione definiscono in un accordo scritto le modalità pratiche relative a tale sostegno.
Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno per il campionamento sul campo, lo Stato membro interessato provvede affinché la Commissione possa svolgere il campionamento del suolo in situ.
3. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest’ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2 e in conformità dell’accordo scritto di cui a tale paragrafo, terzo comma, effettuano misurazioni del suolo prelevando campioni di suolo presso i punti di campionamento di cui al paragrafo 1 e raccolgono, elaborano e analizzano i dati, secondo quanto pertinente, al fine di determinare:
a) i valori dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I;
b) se del caso, i valori dei descrittori supplementari del suolo di cui all’articolo 7, paragrafo 7.
Gli Stati membri sono esentati dal prelevare campioni da suoli impermeabilizzati e da zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.
Gli Stati membri possono escludere le aree non a rischio di salinizzazione dalla misurazione della conducibilità elettrica di cui all’allegato I, parte A, e ne informano la Commissione fornendo una spiegazione.
Il campionamento del suolo in situ è realizzato in conformità dei criteri minimi per la metodologia relativa alle indagini per campione sul campo di cui all’allegato II, parte A, punto 2.
Per i descrittori della contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte C, gli Stati membri possono limitare i punti di campionamento a un pertinente sottoinsieme del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
Per il descrittore della perdita di biodiversità del suolo di cui all’allegato I, parte C, gli Stati membri effettuano misurazioni su almeno il 5 % del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
4. A condizione che i dati siano stati raccolti nel medesimo ciclo di monitoraggio in cui è stata effettuata l’indagine per campione e in conformità delle metodologie di cui all’allegato II, parte A, punto 2, e parte B, le misurazioni del suolo che gli Stati membri devono realizzare ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo possono consistere, se del caso, di misurazioni effettuate da:
a) Stati membri in conformità delle reti di monitoraggio del suolo e indagini sul suolo nazionali o subnazionali esistenti;
b) Stati membri in conformità del diritto dell’Unione e internazionale;
c) attori privati, organizzazioni di ricerca e altre parti, se disponibili.
Per l’effettuazione delle prime misurazioni del suolo di cui al paragrafo 8, il ciclo per la raccolta dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo inizia, nella misura in cui tali dati siano disponibili, il 16 dicembre 2024.
5. Gli Stati membri raccolgono, elaborano e analizzano i dati al fine di determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D.
6. Gli Stati membri applicano:
a) le metodologie per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo stabilite nell’allegato II, parte B;
b) i criteri metodologici minimi per determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo stabiliti nell’allegato II, parte C;
c) i requisiti eventualmente stabiliti dalla Commissione in conformità del paragrafo 13 del presente articolo.
Gli Stati membri possono applicare metodologie diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo purché siano disponibili funzioni di trasferimento convalidate, come richiesto nell’allegato II, parte B, quarta colonna.
7. Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 attuino pratiche del sistema di gestione della qualità conformi alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti accettate a livello di Unione o internazionale, dispongano di personale qualificato adeguatamente formato e abbiano accesso all’infrastruttura, all’attrezzatura e ai prodotti necessari per effettuare le misurazioni del suolo.
Nel valutare la conformità alle pratiche del sistema di gestione della qualità, gli Stati membri possono ritenere sufficiente l’accreditamento per una qualsiasi delle metodologie tese a determinare i valori dei descrittori del suolo di cui all’allegato II, parte B.
Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 dimostrino le loro competenze relativamente all’analisi dei pertinenti misurandi attraverso:
a) la partecipazione a programmi di prove di valutazione che riguardano i metodi di analisi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio del suolo, se disponibile;
b) l’analisi di materiali di riferimento rappresentativi dei campioni di suolo raccolti che contengono appropriati livelli di concentrazione, se disponibile.
Qualora la Commissione effettui misurazioni del suolo in conformità dei paragrafi 3 e 4, il presente paragrafo si applica alla Commissione.
8. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest’ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2, provvedono affinché le prime misurazioni del suolo siano effettuate entro il 17 dicembre 2030.
9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo ogni sei anni durante una campagna di campionamento o come parte di un programma di campionamento continuo durante il pertinente periodo di sei anni.
10. In deroga al paragrafo 9 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere, prima della seconda e delle successive campagne di campionamento, di non effettuare nuove misurazioni del suolo per un descrittore del suolo, in parte o in tutto il loro territorio, se è ragionevole e giustificato prevedere che, sulla base dei dati raccolti in precedenza ai sensi del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8, e di prove scientifiche, tra cui modelli predittivi basati su un quantitativo di dati sul campo statisticamente significativo in termini di copertura geografica e temporale, dall’ultimo ciclo di monitoraggio il valore del descrittore del suolo in questione non sia cambiato in maniera significativa per quanto riguarda l’incertezza della misurazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le decisioni di questo tipo senza indebito ritardo.
La deroga di cui al primo comma non si applica all’effettuazione di misurazioni del suolo in relazione allo stesso descrittore nel corso di due campagne di campionamento consecutive.
11. Per ciascun ciclo di monitoraggio, gli Stati membri conservano il sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo in appositi archivi del suolo per la durata di almeno due cicli di monitoraggio. Gli Stati membri possono decidere di non conservare i campioni di suolo provenienti dalle loro regioni ultraperiferiche.
Nel caso in cui conservino campioni di suolo in appositi archivi del suolo, gli Stati membri determinano le condizioni di accesso a tali campioni di suolo e di uso degli stessi.
Nel caso in cui gli Stati membri decidano di trasferire un sottoinsieme rappresentativo dei loro campioni di suolo all’apposito archivio del suolo della Commissione, la Commissione provvede a tale trasferimento. Gli Stati membri e la Commissione definiscono le modalità pratiche relative al trasferimento di tali campioni di suolo e le condizioni di accesso a tali campioni e di uso degli stessi. La Commissione trasmette agli Stati membri i risultati di ulteriori controlli dei pertinenti parametri o di future analisi di nuovi parametri emergenti. La Commissione conserva i campioni di suolo in conformità del suo protocollo di archiviazione.
12. Gli Stati membri provvedono affinché i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo siano aggiornati almeno ogni tre anni sulla base delle informazioni disponibili.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguare al progresso scientifico e tecnico le metodologie di riferimento ivi menzionate, in particolare qualora i valori dei descrittori del suolo possano essere determinati mediante prodotti di telerilevamento del suolo di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 10
Valutazione della salute del suolo
1. Gli Stati membri valutano la salute del suolo in tutti i loro distretti del suolo e unità di suolo associate sulla base dei dati raccolti nell’ambito del monitoraggio del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 per ciascuno dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A e B.
Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni della salute del suolo siano effettuate ogni sei anni e affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il 17 dicembre 2031.
2. La salute del suolo è valutata in ordine a ogni aspetto di degrado del suolo utilizzando i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per il relativo criterio di sanità del suolo stabilito in conformità dell’articolo 7, paragrafi 2, 5 e 6.
3. Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte C, al fine di accertare l’esistenza di una perdita critica di servizi ecosistemici, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili. Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D, al fine di valutare l’impatto dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici e sugli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.
4. Gli Stati membri possono individuare miglioramenti per ciascun descrittore del suolo elencato nell’allegato I, parti A, B e C.
5. La buona condizione di un descrittore di cui all’allegato I, parti A e B, si considera raggiunta quando è raggiunto il valore obiettivo sostenibile non vincolante. Gli Stati membri fissano un intervallo di valori per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A e B, che costituiscono condizioni moderate e condizioni cattive rispetto ai valori guida operativi. Solo l’intervallo di condizioni moderate può essere nullo.
6. Sulla base delle valutazioni della salute del suolo effettuate a norma del presente articolo, le autorità competenti di cui all’articolo 5, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone in cui i singoli criteri di sanità del suolo non sono soddisfatti e per cui è necessario un sostegno per la salute e la resilienza del suolo in conformità dell’articolo 11 e ne informano il pubblico, a livello aggregato, in conformità dell’articolo 20. I dati di monitoraggio, i risultati delle valutazioni della salute del suolo e l’analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo informano l’elaborazione dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell’allegato III.
7. Al fine di contribuire al miglioramento della salute del suolo, le autorità competenti di cui all’articolo 5, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone con un elevato potenziale di miglioramento della salute del suolo tramite deimpermeabilizzazione o rigenerazione del suolo. Il potenziale delle zone di suolo impermeabilizzato e di zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo è valutato sulla base della fattibilità tecnica, dell’efficienza dal punto di vista dei costi e del livello raggiungibile di miglioramento della salute del suolo.
8. In aggiunta agli obblighi stabiliti dall’articolo 20 e conformemente al diritto nazionale, su richiesta dei proprietari e dei gestori di terreni interessati, gli Stati membri comunicano loro i dati sulla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 e i risultati delle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente al presente articolo, in particolare a sostegno della consulenza basata su dati scientifici di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a).
CAPO III
RESILIENZA DEL SUOLO
Articolo 11
Sostegno della salute e della resilienza del suolo
1. Gli Stati membri incoraggiano e sostengono i proprietari e i gestori di terreni per quanto riguarda il miglioramento della salute e della resilienza del suolo e agevolano tali miglioramenti da parte dei proprietari e dei gestori di terreni, tra l’altro:
a) garantendo ai gestori del suolo, ai proprietari, ai gestori di terreni e alle autorità pertinenti un accesso agevole e in condizioni di parità a consulenze imparziali e indipendenti basate su dati scientifici e a informazioni, attività di formazione e sviluppo di capacità per quanto riguarda pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo;
b) sensibilizzando in merito ai molteplici benefici a medio e lungo termine delle pratiche che migliorano la salute e la resilienza del suolo e richiamando l’attenzione sui costi delle pratiche dannose per la salute e la resilienza del suolo;
c) promuovendo la ricerca e l’innovazione in relazione ad approcci sostenibili alla gestione del suolo e a pratiche di rigenerazione del suolo adeguati alle caratteristiche del suolo, alle condizioni climatiche e all’uso del suolo a livello locale;
d) fornendo, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche adeguate tese ad aumentare la salute e la resilienza del suolo, sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata conformemente all’articolo 10 e, se del caso, tenendo conto dei documenti e degli strumenti scientifici di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera k);
e) mettendo a disposizione una panoramica regolarmente aggiornata dei finanziamenti, degli strumenti e delle altre misure disponibili a sostegno della salute e della resilienza del suolo.
2. Su base regolare, gli Stati membri procedono altresì a:
a) valutare le esigenze tecniche e finanziarie esistenti in relazione al miglioramento della salute e della resilienza del suolo;
b) dialogare con il pubblico interessato, in particolare i proprietari e i gestori dii terreni, e garantire che venga loro offerta tempestivamente l’opportunità effettiva di determinare il livello di sostegno necessario; e
c) valutare gli effetti attesi sulla salute e sulla resilienza del suolo delle misure adottate nel contesto dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell’allegato III.
Articolo 12
Principi di mitigazione del consumo di suolo
Fatta salva l’autonomia degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione territoriale, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di nuova impermeabilizzazione del suolo o di nuova rimozione del suolo che rientrano nel consumo di suolo, siano rispettati i seguenti principi all’opportuno livello territoriale all’interno del rispettivo territorio:
a) evitare o ridurre il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, tra cui la produzione alimentare, mediante azioni volte a:
i) ridurre, quanto più possibile, la superficie di suolo interessata dall’impermeabilizzazione del suolo e dalla rimozione del suolo, in particolare incoraggiando il riutilizzo e la riconversione dei suoli impermeabilizzati, come gli edifici esistenti;
ii) selezionare le aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe minima, in particolare le aree con suoli pesantemente degradati, come i siti dismessi (brownfields); e
iii) effettuare l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sul suolo, in particolare proteggendo i suoli circostanti o mantenendo l’impermeabilizzazione del suolo il più possibile reversibile;
b) cercare di compensare in misura ragionevole la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, anche mediante il rendimento generato dai servizi ecosistemici, incoraggiando la deimpermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostituzione delle zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.
CAPO IV
GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI
Articolo 13
Approccio graduale e basato sul rischio
1. Gli Stati membri provvedono affinché i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati siano identificati, gestiti e mantenuti a livelli accettabili, tenendo conto dell’impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione del rischio adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4. Tali rischi possono essere valutati tenendo conto dell’uso del suolo attuale e pianificato in ciascuna fase di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri stabiliscono una gerarchia di responsabilità per determinare la parte o le parti responsabili per l’attuazione in funzione del sito di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.
2. Fatti salvi eventuali obblighi più rigorosi derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale, entro il 17 dicembre 2029, gli Stati membri, definiscono un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:
a) l’individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all’articolo 14;
b) l’analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all’articolo 15;
c) la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati conformemente all’articolo 16.
3. Al pubblico interessato è tempestivamente offerta l’opportunità effettiva di:
a) trasmettere osservazioni sull’istituzione e l’applicazione concreta dell’approccio graduale e basato sul rischio di cui al paragrafo 2;
b) fornire informazioni rilevanti per le attività di cui alla lettera a), quali dati di biomonitoraggio umano o di monitoraggio ambientale provenienti da progetti di ricerca;
c) fornire informazioni al fine di correggere le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo17.
Quando gli Stati membri definiscono e applicano un approccio graduale e basato sul rischio, si tiene conto delle osservazioni fornite a norma della lettera a) del presente paragrafo.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico riceva le informazioni pertinenti in modo tempestivo, adeguato ed efficace, anche attraverso avvisi pubblici e strumenti elettronici.
Articolo 14
Individuazione dei siti potenzialmente contaminati
1. Gli Stati membri individuano sistematicamente i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio.
2. Ai fini dell’individuazione dei siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri stabiliscono un elenco delle attività potenzialmente contaminanti. Tali attività possono essere ulteriormente classificate o ordinate in base alla priorità in funzione del loro potenziale di provocare una contaminazione del suolo, sulla scorta di prove scientifiche. Nell’individuare i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio, gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri, se del caso:
a) l’esercizio passato o attuale di un’attività potenzialmente contaminante;
b) l’esercizio di un’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE;
c) l’attività di uno stabilimento di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).;
d) l’esercizio di un’attività di cui all’allegato III della direttiva 2004/35/CE;
e) il verificarsi di un evento, di un incidente, di una catastrofe, di un disastro, di un inconveniente o di uno sversamento potenzialmente inquinanti in grado di provocare una contaminazione del suolo;
f) le informazioni pertinenti emerse dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma degli articoli da 6 a 9.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i siti potenzialmente contaminati esistenti al 16 dicembre 2025 o prima di tale data siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui all’articolo 17 entro il 17 dicembre 2035.
Articolo 15
Analisi dei siti potenzialmente contaminati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le analisi del suolo nei siti potenzialmente contaminati individuati a norma dell’articolo 14 siano effettuate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all’approccio graduale e basato sul rischio di cui all’articolo 13.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme relative ai termini, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo.
Nel definire le priorità riguardo alle analisi del suolo, gli Stati membri tengono conto dei siti potenzialmente contaminati situati in aree utilizzate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano.
Gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE, nonché altre analisi, se tali relazioni, misure e analisi soddisfano i requisiti della presente direttiva.
3. Gli Stati membri stabiliscono un elenco degli eventi specifici che fanno scattare un’analisi del suolo. Le analisi del suolo devono essere effettuate entro i termini di cui al paragrafo 2.
Articolo 16
Valutazione del rischio in funzione del sito e gestione dei siti contaminati
1. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati. Nel mettere a punto tale metodologia, gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle fasi e dei principi di cui all’allegato V.
2. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche esistenti, dei pareri delle autorità sanitarie, del principio di precauzione, delle specificità locali e degli usi del suolo attuali e futuri.
3. Per ciascun sito risultato contaminato a seguito di un’analisi a norma dell’articolo 15 o con qualsiasi altro mezzo, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio in funzione del sito per quanto riguarda l’uso del suolo attuale e pianificato, al fine di determinare se il sito contaminato presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente. Se le informazioni raccolte a norma dell’articolo 15 sono sufficienti per concludere che la contaminazione del suolo non costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente o per concludere che è necessaria una bonifica del suolo, gli Stati membri possono decidere di non effettuare la valutazione del rischio in funzione del sito.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio in funzione del sito di cui al paragrafo 3, o della conclusione che è necessaria una bonifica del suolo, raggiunta conformemente a tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono l’adozione e l’attuazione, senza indebito ritardo, delle opportune misure di riduzione del rischio per ridurre i rischi a un livello accettabile per la salute umana e per l’ambiente.
5. Quando decidono le opportune misure di riduzione del rischio, pur mirando alla decontaminazione del suolo, compresa la prevenzione di un’ulteriore contaminazione, gli Stati membri tengono conto dei costi, dei benefici, dell’efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle misure di riduzione del rischio disponibili. Le misure di riduzione del rischio possono consistere nelle misure di cui all’allegato IV.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di adeguare gli allegati IV e V al progresso scientifico e tecnico.
Articolo 17
Registro
1. Entro il 17 dicembre 2029 gli Stati membri istituiscono e mantengono, conformemente al paragrafo 2, un registro dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati determinati in conformità del presente capo.
2. Il registro contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato VI, tranne i dati e le informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.
3. Gli Stati membri gestiscono o supervisionano il registro e provvedono affinché sia regolarmente riesaminato e aggiornato.
4. Gli Stati membri rendono pubblici, a titolo gratuito, il registro nonché i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di dati e informazioni se sussistono le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.
CAPO V
FINANZIAMENTO, COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
Articolo 18
Finanziamento dell’Unione
Data la priorità intrinseca attribuita all’istituzione del monitoraggio del suolo, alla resilienza del suolo e alla gestione dei siti contaminati, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta da programmi finanziari dell’Unione conformemente alle rispettive norme e condizioni applicabili.
La Commissione valuta l’eventuale divario tra i finanziamenti dell’Unione disponibili e le esigenze di finanziamento necessarie per sostenere gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva, prestando particolare attenzione alle esigenze di monitoraggio ambientale.
Nell’attuazione della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi di risorse finanziarie provenienti da fonti adeguate, compresi i fondi dell’Unione, nazionali, regionali e locali, per finanziare azioni incentrate sulla protezione, la resilienza e la rigenerazione del suolo.
Articolo 19
Comunicazione da parte degli Stati membri
1. Ogni sei anni gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all’AEA i dati e le informazioni seguenti:
a) i dati relativi al monitoraggio della salute del suolo e alle valutazioni della salute del suolo effettuati in conformità degli articoli da 6 a 10 e i risultati emersi da tali esercizi;
b) l’analisi delle tendenze della salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D, conformemente all’articolo 10;
c) la sintesi dei progressi compiuti per quanto riguarda:
i) il sostegno alla salute e alla resilienza del suolo, conformemente all’articolo 11;
ii) l’individuazione e l’analisi dei siti potenzialmente contaminati, la gestione dei siti contaminati e la registrazione dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati, conformemente agli articoli da 13 a 17.
Gli Stati membri presentano la prima delle relazioni di cui al primo comma entro il 17 giugno 2032.
2. Gli Stati membri e la Commissione, con il sostegno dell’AEA, assicurano che ci sia uno scambio reciproco dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che tale scambio sia efficace e rispetti il segreto statistico. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché la Commissione e l’AEA abbiano un accesso tempestivo ed efficace alle informazioni e ai dati contenuti nel registro di cui all’articolo 17.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora la divulgazione di taluni dati e informazioni rechi pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, gli Stati membri possono decidere di non comunicare o scambiare tali dati e informazioni, né di concedervi l’accesso.
4. Entro il 17 marzo 2029, gli Stati membri forniscono alla Commissione l’accesso online a quanto segue:
a) l’elenco aggiornato dei rispettivi distretti del suolo e unità di suolo di cui all’articolo 4 e le informazioni sulla relativa estensione territoriale;
b) l’elenco aggiornato delle autorità competenti di cui all’articolo 5.
5. Gli Stati membri informano la Commissione dell’esito dell’istituzione dell’approccio graduale e basato sul rischio di cui all’articolo 13, della metodologia stabilita a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e di ciò che determinano costituire un rischio inaccettabile a norma dell’articolo 16, paragrafo 2.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato e le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 20
Informazione del pubblico
1. Gli Stati membri rendono pubblici i risultati generati dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma dell’articolo 9 e dalle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente all’articolo 10 sotto forma di dati aggregati, e rendono pubblico il registro di cui all’articolo 17.
2. La Commissione provvede affinché il pubblico abbia accesso al portale digitale dei dati sulla salute del suolo.
La Commissione pubblica l’elenco delle autorità competenti comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, lettera b).
3. La divulgazione di qualsiasi dato e informazione prevista a norma della presente direttiva può essere rifiutata o limitata se sussistono le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
4. Laddove la Commissione o gli Stati membri usino dati riservati per produrre statistiche europee, tali dati sono protetti in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009.
La Commissione o l’AEA deve ottenere l’autorizzazione esplicita dell’autorità che ha raccolto i dati riservati prima della loro divulgazione.
CAPO VI
DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 21
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 13, e all’articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 16 dicembre 2025.
3. La delega di potere di cui di cui all’articolo 9, paragrafo 13, e all’articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 13, o dell’articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico interno, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale della valutazione della salute del suolo, le misure adottate ai sensi della presente direttiva e le eventuali omissioni delle autorità competenti, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) gli interessati vantano un interesse sufficiente;
b) gli interessati fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale violazione come presupposto.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e la violazione di un diritto, e lo fanno coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione dell’ambiente e che soddisfa i requisiti del diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera altresì che tali organizzazioni siano titolari di diritti che possono essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).
2. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
3. La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e prevedere meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
Articolo 24
Sostegno della Commissione
1. La Commissione fornisce agli Stati membri il sostegno, l’assistenza e lo sviluppo di capacità necessari per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente direttiva. In particolare, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora documenti e sviluppa strumenti scientifici che possono essere utilizzati dagli Stati membri per aiutarli a:
a) istituire un quadro di monitoraggio del suolo e determinare il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento a norma dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell’allegato II, parte A, punto 1;
b) fissare i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, parti A e B;
c) fissare il loro elenco dei contaminanti organici da monitorare a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’allegato I, parte B;
d) valutare le aree non a rischio di salinizzazione che possono essere escluse dalle misurazioni della conducibilità elettrica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, e dell’allegato I, parte A;
e) effettuare il campionamento in situ dei descrittori del suolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, quarto comma, e dell’allegato II, parte A, punto 2;
f) determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, e dell’allegato II, parte C;
g) determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’allegato II, parte B;
h) individuare e valutare eventuali perdite critiche di servizi ecosistemici e l’impatto dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici a norma dell’articolo 10, paragrafo 3;
i) individuare siti potenzialmente contaminati e stilare un elenco delle attività potenzialmente contaminanti a norma dell’articolo 14;
j) sviluppare la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati, tenendo conto delle pratiche, delle metodologie e dei dati tossicologici comuni a norma dell’articolo 16; e
k) fornire, a livello locale, informazioni riguardo a misure e pratiche tese ad aumentare la resilienza del suolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), fornendo e aggiornando periodicamente un archivio delle conoscenze sulla resilienza del suolo contenente informazioni pratiche sulle pratiche di gestione del suolo.
2. I documenti e gli strumenti scientifici di cui al paragrafo 1 sono elaborati e sviluppati entro i termini seguenti:
a) per quanto riguarda la lettera a), entro il 17 dicembre 2026;
b) per quanto riguarda le lettere b), c), e) e j), entro il 17 giugno 2027;
c) per quanto riguarda la lettera i), entro il 17 dicembre 2027;
d) per quanto riguarda le lettere d), f) e g), entro il 17 dicembre 2028;
e) per quanto riguarda la lettera h), entro il 17 dicembre 2029.
3. La Commissione organizza scambi regolari di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra gli Stati membri e, se del caso, altri portatori di interessi in merito all’applicazione della presente direttiva. Il primo scambio ha luogo entro il 17 marzo 2026.
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche di cui al primo comma e, se del caso, fornisce raccomandazioni o orientamenti agli Stati membri.
4. La Commissione agevola la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire, se del caso, che le autorità competenti responsabili dei distretti del suolo confinanti in cui si osservano effetti transfrontalieri sul suolo, tipi di suolo o usi del suolo comparabili lungo il confine dei distretti del suolo si scambino migliori pratiche e si adoperino per conseguire un approccio coerente nell’applicazione della presente direttiva.
Articolo 25
Valutazione e riesame
1. Entro il 17 giugno 2033, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi e la necessità di modificarla al fine di stabilire obblighi più specifici per conseguirne gli obiettivi. La valutazione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
a) l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva;
b) i dati e le informazioni di cui all’articolo 19;
c) i dati scientifici e analitici pertinenti, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall’Unione;
d) l’analisi dei progressi ancora da compiere per conseguire suoli sani entro il 2050;
e) l’analisi dell’efficacia del sostegno fornito dagli Stati membri per migliorare la salute del suolo e la resilienza del suolo;
f) l’analisi dell’eventuale necessità di adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda:
i) la definizione di suoli sani;
ii) la definizione di criteri per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte C, e per gli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D;
iii) l’aggiunta di nuovi descrittori del suolo ai fini del monitoraggio o l’adeguamento dei descrittori del suolo e dei criteri esistenti di sanità del suolo elencati nell’allegato I;
iv) i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per i descrittori del suolo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’allegato I, parti A e B, tenendo conto, tra l’altro, dell’obiettivo di garantire condizioni di parità nel mercato interno;
v) la possibilità di stabilire una percentuale più elevata di un sottoinsieme di punti di campionamento scelto per l’analisi dei descrittori della biodiversità del suolo di cui all’allegato I, parte C, sulla base dei risultati del primo ciclo di monitoraggio.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
Articolo 26
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2028. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La comunicazione dei valori obiettivo sostenibili non vincolanti e dei valori guida operativi per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I è accompagnata da una motivazione.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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Allegati
Note
| 1. | ↑ | Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj). |



