Tutela delle acque: cambiano tre "pilastri" legislativi per effetto della pubblicazione della direttiva (Ue) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026 sulla G.U.U.E. L del 20 aprile 2026.
In particolare, il provvedimento modifica della:
- direttiva 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- direttiva 2006/118/Ce, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;
- direttiva 2008/105/Ce, relativa a standard di qualità ambientale nel settore delle acque.
Tra le novità:
- l'art. 19-bis della direttiva 2000/60/Ce, relativo alla relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore;
- l'art. 6-bis della direttiva 2006/118/Ce che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’Echa, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione (disposizione bissata all'art. 8-ter della direttiva 2008/105/Ce);
- le disposizioni specifiche per alcune sostanze di cui all'art. 8-bis della direttiva 2008/105/Ce;
- l'obbligo per gli stati membri di fissare e applicare standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato II, parte A (art. 8 quinquies della direttiva 2008/105/Ce).
Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L del 20 aprile 2026)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
(omissis)
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2000/60/CE
La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
- all’articolo 1, lettera e) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con un’azione dell’Unione volta ad arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori di fondo per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.»;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 24) è sostituito dal seguente:
«24) “buono stato chimico delle acque superficiali”: stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati e applicati a norma dell’articolo 8 quinquies di tale direttiva e nel quale anche le soglie di allerta basate sugli effetti, se disponibili, non sono superate;
(*1) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»;"
b) il punto 30) è sostituito dal seguente:
«30) “sostanze prioritarie”: le sostanze elencate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia le sostanze che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e che sono riconosciute come prioritarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva;»;
c) sono inseriti i punti seguenti:
«30 bis) “sostanze pericolose prioritarie”: sostanze prioritarie identificate come “pericolose” ai sensi della normativa di cui all’articolo 16, paragrafo 3;
30 ter) “inquinanti specifici dei bacini idrografici”: inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie, ma che, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II, gli Stati membri ritengono che siano scaricati o depositati in quantità significative in un bacino o sottobacino idrografico e che presentino quindi un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico nel loro territorio;» ;
d) il punto 35) è sostituito dal seguente:
«35) “standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;»;
e) è inserito il punto seguente:
«35 bis) “soglia di allerta basata sugli effetti”: soglia per gli effetti di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota, misurati con un metodo di monitoraggio basato sugli effetti appropriato e scientificamente validato, al di sopra della quale potrebbero verificarsi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti da tale inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota;» ;
f) il punto 37) è sostituito dal seguente:
«37) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate al consumo umano quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).»;"
g) è aggiunto il punto seguente:
«42) “deterioramento dello stato di un corpo idrico”: abbassamento di una classe dello stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V, anche se tale abbassamento non si traduce in una diminuzione della classificazione del corpo idrico nel suo complesso; tuttavia, se un elemento di qualità appartiene già alla classe più bassa, qualsiasi ulteriore deterioramento di tale elemento costituisce un deterioramento dello stato del corpo idrico.»;
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) alla lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:
«i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;
ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione del punto iii) del presente paragrafo per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;
iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;»;
ii) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);
ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter dello stesso, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);»;
iii) alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le misure volte a conseguire l’inversione di tendenza vengono attuate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, e dell’articolo 5 e dell’allegato IV della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo e fermo restando il paragrafo 8 dello stesso.
(*3) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj).»;"
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«7 bis. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora un qualsiasi impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, dovuto a un nuovo progetto o alla modifica di un progetto esistente in tale corpo idrico, non sia più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni dall’avvio dell’esecuzione del progetto, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’impatto negativo non è il risultato di scarichi diretti, emissioni o perdite di un inquinante;
b) la possibilità che l’impatto negativo si verifichi è valutata ex ante in modo affidabile da un’autorità competente, con la conclusione che non vi sarà alcun impatto negativo per il corpo idrico interessato o per gli eventuali corpi idrici a esso connessi dopo un anno oppure, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni;
c) viene effettuata una verifica ex post;
d) sono adottate tutte le misure praticabili per mitigare gli eventuali impatti negativi sul corpo idrico e sugli eventuali corpi idrici connessi; e
e) nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13 è inclusa una sintesi delle principali attività svolte conformemente al presente paragrafo, dei pertinenti risultati della verifica ex post e delle misure adottate per mitigare gli impatti negativi.
Ai fini della verifica ex post di cui al primo comma, lettera c), possono essere utilizzate le modalità di monitoraggio esistenti istituite a norma dell’allegato V, integrate ove necessario da un monitoraggio supplementare ad hoc.
7 ter. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora si verifichi un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ricevente a seguito del trasferimento, causato da attività umane, di acque o sedimenti all’interno dello stesso corpo idrico superficiale o da un altro corpo idrico superficiale, ovvero da un corpo idrico sotterraneo al corpo idrico superficiale ricevente, senza conseguente aumento netto del carico di inquinanti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono adottati tutti i provvedimenti praticabili, in particolare il trattamento delle acque o dei sedimenti, se fattibile, per ridurre al minimo il trasferimento del carico di inquinanti al fine di mitigare gli effetti negativi sullo stato dei corpi idrici che subiscono l’impatto del trasferimento;
b) è stabilita la composizione delle acque o dei sedimenti da trasferire e il trasferimento non comporta un aumento del rischio complessivo per la salute umana e l’ambiente rispetto al rischio esistente prima del trasferimento;
c) è confermato che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente è già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare quelli più persistenti e bioaccumulabili, e non si prevede che lo stato ecologico o il potenziale ecologico del corpo idrico ricevente rientri in una classe inferiore a seguito del trasferimento di tali inquinanti;
d) il trasferimento non comporta un aumento della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;
e) all’interno del corpo idrico ricevente è stata definita una zona, intorno ai punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, in cui è vietato il trasferimento;
f) non esistono opzioni ambientali significativamente migliori per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati;
g) il trasferimento è soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventive; e
h) una sintesi, comprendente le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo e i motivi del trasferimento, è inclusa nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13.»;
c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi da 3 a 7 ter, assicurano che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico non sia escluso o pregiudicato in modo permanente e che l’applicazione di tali disposizioni sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente.
9. Gli Stati membri adottano provvedimenti per garantire che l’applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l’applicazione dei paragrafi da 3 a 7 ter, garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione dell’Unione.»;
4) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 della presente direttiva attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, e per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell’Unione, l’acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184.»;
5) l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V, per elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, per adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), e per adottare indicatori di progresso che consentano di raffrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. Al momento di elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, la Commissione può avvalersi del sostegno tecnico e scientifico reso disponibile dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri assicurano che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezione 1.3, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni tre anni e a che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezioni 1.3 e 2.4, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni due anni per via elettronica conformemente alle direttive 2003/4/CE (*4), 2007/2/CE (*5) e (UE) 2019/1024 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati elaborati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati in linea con i pertinenti flussi di dati del istema sulle acque per l’Europa - Stato dell’ambiente.
5. L’AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano regolarmente elaborate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell’Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle competenti agenzie dell’Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni obiettive, affidabili e comparabili conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
6. Entro l’11 novembre 2027, la Commissione pubblica una relazione sulle opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea.
La relazione tiene conto, tra l’altro, di quanto segue:
a) il carattere volontario dell’utilizzo di tale centro di monitoraggio comune;
b) delle analisi che devono essere effettuate da tale centro, compresa la gamma di sostanze e indicatori da includere negli elenchi stabiliti a norma della presente direttiva, della direttiva 2006/118/CE e della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);
c) le fonti di finanziamento di tale centro, che possono includere il cofinanziamento dell’Unione;
d) il modello operativo di tale centro, considerando opzioni sia centralizzate che decentrate.
A seguito della relazione, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa al fine di istituire un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea.
(*4) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj)."
(*5) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj)."
(*6) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj)."
(*7) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj)."
(*8) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).»;"
6) l’articolo 10 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia fissati a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all’istituzione e all’attuazione di:
a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili;
b) valori limite di emissione;
c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, ove opportuno, le migliori pratiche ambientali, conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*9) e alle direttive 2009/128/CE (*10), 2010/75/UE (*11) e (UE) 2024/3019 (*12) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a ogni altra pertinente normativa dell’Unione per affrontare l’inquinamento diffuso o da fonti puntuali, compresa qualsiasi normativa pertinente adottata in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva.
(*9) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj)."
(*10) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*11) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)."
(*12) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).»;"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o una soglia, fissato o fissata a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell’Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall’applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più restrittivi sulle emissioni.»;
7) l’articolo 11 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Nell’affrontare il problema dell’inquinamento chimico, gli Stati membri danno priorità, ove possibile, a misure di controllo alla fonte in conformità della pertinente normativa settoriale dell’Unione in materia di inquinamento. Laddove necessario, al fine di conseguire il buono stato dei corpi idrici, sono prese in considerazione anche misure per ridurre il rischio derivante da potenziali inquinanti già presenti nei prodotti e da inquinanti già presenti nell’ambiente.»;
b) al paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) in base all’azione intrapresa a norma dell’articolo 16, misure per eliminare l’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e per ridurre progressivamente l’inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4 per i corpi idrici superficiali;»;
c) al paragrafo 5, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— siano riesaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i permessi e le autorizzazioni pertinenti,»;
8) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro
1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, ne dà notifica alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato e, quando è interessato un distretto idrografico internazionale, a ogni struttura di coordinamento competente individuata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni per risolverlo.
2. Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l’origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.
Gli Stati membri si rispondono vicendevolmente in modo tempestivo e comunque non oltre tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è invitata a parteciparvi. Ove opportuno, tenuto conto dei piani comunicati a norma dell’articolo 15, la Commissione valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell’Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.
4. La Commissione presenta le sue osservazioni, entro un termine di sei mesi, in merito alle eventuali raccomandazioni ricevute dagli Stati membri nel contesto della cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Ove uno Stato membro debba far fronte a circostanze eccezionali di origine naturale o antropica o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici situati in altri Stati membri, esso provvede a che le autorità competenti per i corpi idrici interessati in tali Stati membri nonché qualsiasi struttura di coordinamento competente per un distretto idrografico internazionale individuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e la Commissione siano informate senza ritardo, che sia messa in atto, se non esiste già, la necessaria cooperazione tra gli Stati membri interessati e che tale cooperazione sia usata per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti e per mobilitare la risposta alle emergenze, secondo il caso.»;
9) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Accesso alla giustizia
1. In linea con l’obiettivo di contribuire all’attuazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (*13), firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4 e 11 e all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, se tali membri soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) vantano un interesse sufficiente; oppure
b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
2. Gli Stati membri determinano le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l’obiettivo di fornire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine si ritiene sufficiente, ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell’ambiente e sia in possesso dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.
4. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.
5. La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e offrire meccanismi di ricorso adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale di cui al presente articolo.
(*13) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj.»;"
10) all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;
11) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Strategie per combattere l’inquinamento idrico
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente le sostanze prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30), nonché ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30 bis). Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.
2. La Commissione riesamina l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA per tali sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti o nel biota. Nell’effettuare il riesame, la Commissione stabilisce le priorità d’intervento per le sostanze sulla base del rischio per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, individuato tramite:
a) una valutazione dei rischi condotta ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), della direttiva 2009/128/CE e dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 (*16), (UE) n. 528/2012 (*17) e (UE) 2019/6 (*18) del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
b) una procedura semplificata di valutazione basata sui rischi fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:
— prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata, in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per gli esseri umani attraverso vie di esposizione acquatiche,
— prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, compresi i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, e
— altri fattori comprovati che potrebbero indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità di utilizzo.
3. Nel corso del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione classifica, ove opportuno, le sostanze prioritarie in una o più delle seguenti categorie:
a) sostanze pericolose prioritarie;
b) sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie);
c) sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, o in entrambi.
In tale contesto, la Commissione tiene conto dell’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione nel quadro di altre pertinenti normative dell’Unione in materia di sostanze pericolose, compreso il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19), nonché degli accordi internazionali e delle relazioni scientifiche in materia. Si tiene particolarmente conto delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora tali criteri siano pertinenti per l’ambiente acquatico.
3 bis. Nell’ambito del riesame e della proposta che lo accompagna di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione propone, ove opportuno, di deselezionare le sostanze che non presentano più un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e di includerle nel registro degli SQA armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nell’allegato II, parte C, della stessa. La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuate dagli Stati membri conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri attuano gli SQA armonizzati corrispondenti se gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, conformemente all’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE.
4. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli SQA corrispondenti di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco.
4 bis. Nell’individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell’Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a) il rischio presentato dagli inquinanti, compresi la loro pericolosità, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti, nonché possibili effetti cumulativi;
b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;
c) il numero di Stati membri che applicano già SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.
4 ter. La Commissione riesamina l’elenco indicativo delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una pertinente proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco.
5. Al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elabora relazioni scientifiche, che tengono conto di quanto segue:
a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA;
b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della presente direttiva;
c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE;
d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184;
e) i requisiti per affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;
f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le informazioni ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g) i commenti e le informazioni dei pertinenti portatori di interessi; e
h) raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Entro l’11 maggio 2030 e successivamente ogni sei anni, l’ECHA elabora e mette a disposizione del pubblico una relazione che sintetizza i risultati delle relazioni scientifiche elaborate a norma del presente paragrafo.
6. La Commissione presenta, ove opportuno, proposte in materia di controlli al fine di conseguire:
a) la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie; e
b) in particolare l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate a norma del paragrafo 3, compreso, ove opportuno, un calendario per la relativa realizzazione entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie.
Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite di emissione uniformi a livello dell’Unione per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita un’azione a livello dell’Unione per i controlli dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti o dei processi prevedano un riesame delle pertinenti autorizzazioni o approvazioni delle sostanze rilasciate a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2010/75/UE, del regolamento (UE) n. 528/2012 o del regolamento (UE) 2019/6, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di tali direttive e regolamenti, come indicato all’articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. Il riesame tiene conto della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE. Ogni proposta in materia di controlli specifica, se del caso, le disposizioni per il loro riesame e aggiornamento nonché per la valutazione della loro efficacia.
9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l’inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.
(*14) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*15) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*16) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*17) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)."
(*18) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)."
(*19) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).»;"
12) all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
13) all’articolo 18, il paragrafo 4 è soppresso;
14) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 19 bis
Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore
Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.»;
15) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 20
Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati.
Articolo 20 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026.
3. La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*20) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»;"
16) all’articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.»;
17) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
18) nell’allegato VII, parte B, è aggiunto il punto seguente:
«5. sintesi di eventuali misure adottate per tener conto dei suggerimenti di miglioramento formulati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), in relazione al piano precedente.» ;
19) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
20) gli allegati IX e X sono soppressi.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2006/118/CE
La direttiva 2006/118/CE è così modificata:
- il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee»;
2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva istituisce le misure specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della stessa. Tali misure comprendono quanto segue:
a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e
b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.»;
3) l’articolo 2 è così modificato:
a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) “valore soglia”: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita a livello dell’Unione e figurante nell’allegato II, parte D, o stabilita dagli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);»;
b) è aggiunto il punto seguente:
«7) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.»;
4) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«c) i valori soglia stabiliti a livello dell’Unione elencati nell’allegato II, parte D.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Le norme di qualità per le sostanze recanti il numero da 3 a 8 nell’allegato I della presente direttiva hanno effetto a decorrere dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 ed impedire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. A tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Un programma definitivo di misure conforme all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.
1 ter. I valori soglia stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e i valori soglia elencati nell’allegato II, parte D, hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui il valore soglia è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda le corrispondenti sostanze entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne nei casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.»;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.
I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono applicati al livello pertinente in relazione alla presenza dell’inquinante.»;
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri pubblicano tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni di cui all’allegato II, parte C, della presente direttiva.
Entro il 22 dicembre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione le liste di inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale e i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco dei valori soglia nazionali sono pubblicati conformemente al primo comma del presente paragrafo.»;
e) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri modificano l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, anche tenendo conto del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall’elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell’Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.»;
5) l’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco dei metaboliti dei pesticidi che si possono trovare nelle acque sotterranee e la cui rilevanza nell’Unione è stata oggetto di una valutazione, indicando se sono rilevanti o meno, entro l’11 maggio 2028. L’elenco non comprende i metaboliti che, secondo la valutazione, non destano preoccupazione. Esso si basa sui dati generati durante il processo di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22), nonché sulla produzione scientifica correlata dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, se disponibili, sui nuovi dati scientifici riguardanti i metaboliti esistenti o i metaboliti precedentemente non identificati scoperti recentemente. La Commissione adotta un atto di esecuzione per aggiornare l’elenco almeno ogni sei anni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
(*21) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*22) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).»;"
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Elenco di controllo
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’ECHA in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i riesami futuri degli allegati I e II, e per definire i formati che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
L’elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include sostanze che destano nuove preoccupazioni.
Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA in conformità del paragrafo 2, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi.
2. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni:
a) l’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*23) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame dell’allegato I della presente direttiva;
b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;
c) i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;
d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva;
e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente acquatico di una particolare sostanza o di un particolare gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*24), dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (*25) e (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) e dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 (*27) e (UE) 2022/2379 (*28) del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese le informazioni sulle tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché le informazioni e i dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g) le raccomandazioni dei portatori di interessi;
h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
i) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29), nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*30).
3. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA conformemente al paragrafo 2 presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori candidati, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida.
4. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 2 e la rende disponibile al pubblico.
5. Entro il 1° giugno 2028, la Commissione stabilisce il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna successivamente ogni tre anni.
Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia qualsiasi sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, qualora ritenga possibile valutare il rischio per l’ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico.
La Commissione può inoltre aggiungere una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari qualora ritenga, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1.
Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco di controllo per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico.
6. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco di controllo, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo.
Ogni Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 45 000, arrotondato al numero intero più vicino.
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno.
Lo Stato membro che sia in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo.
7. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
8. Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco.
Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli allegati I o II di cui all’articolo 8.
(*23) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj)."
(*24) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*25) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*26) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*27) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj)."
(*28) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)."
(*29) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj)."
(*30) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).»;"
7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze
1. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità.
2. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B.
3. La Commissione riesamina il registro dei valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare il registro e i corrispondenti valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D.
4. Nel condurre i riesami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 6.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis per modificare – al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico – l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze significative e durature all’aumento.
6. L’ECHA elabora relazioni scientifiche al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti:
a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA;
b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
c) il riesame dei risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 8, della presente direttiva;
d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;
e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo;
f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le ultime informazioni disponibili ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che possono includere anche l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’elaborazione avanzate dei dati;
g) i commenti e le informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi competenti;
h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Le relazioni scientifiche di cui al primo comma includono proposte di norme di qualità o valori soglia per i rispettivi inquinanti o indicatori di inquinamento, nonché un metodo analitico adeguato.
7. Ogni sei anni l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6, e la rende disponibile al pubblico. La prima relazione è presentata alla Commissione entro l’11 maggio 2030.
8. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva.
9. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di stabilire norme di qualità per la somma o le somme di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione e per la somma di bisfenoli; per questo motivo nell’elenco dell’allegato V della direttiva 2006/118/CE sono inseriti “somma (somme) di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione” e “somma di bisfenoli”. La Commissione valuta inoltre se sia possibile adottare un approccio basato sul rischio per stabilire norme di qualità per il totale delle sostanze farmaceutiche e per il totale dei bisfenoli nelle acque sotterranee avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati.
10. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di rivedere le norme di qualità di cui all’allegato I per i singoli pesticidi, il totale dei pesticidi e i metaboliti non rilevanti nelle acque sotterranee.»;
8) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*31).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011;
(*31) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).»;"
10) l’articolo 10 è soppresso;
11) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva;
12) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato IV della presente direttiva;
13) all’allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un confronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).»;
14) all’allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Il punto di partenza per l’attuazione di misure atte a invertire le tendenze significative e durature all’aumento sarà il momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I e dei valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:»;
15)
il testo che figura nell’allegato V della presente direttiva è aggiunto come allegato V.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2008/105/CE
La direttiva 2008/105/CE è così modificata:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
2) all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente:
«3) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.»;
3) l’articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 bis è così modificato:
i) al primo comma sono aggiunti i punti seguenti:
«iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 e 43 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2033 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze per mezzo di programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2027 elaborati a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE;
iv) le sostanze identificate di recente numerate dal 46 al 70 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze; a tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze; un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.»;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii), del presente paragrafo.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis anche alle sostanze elencate al primo comma, punti iii) e iv), del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 ter. Gli SQA fissati a livello dell’Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva o gli SQA fissati per gli ulteriori inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, della presente direttiva hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui l’SQA è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali inquinanti entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e di il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali inquinanti.
L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis agli inquinanti di cui al presente paragrafo, primo comma. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.»;
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell’allegato I, parte A, è fissato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.
Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.»;
d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri predispongono l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti o del biota nell’ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti o nel biota.»;
e) il paragrafo 7 è soppresso;
f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.»;
4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
1. Sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, ciascuno Stato membro istituisce un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutte le sostanze individuate dallo Stato membro come inquinanti specifici dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del suo territorio.
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati per via elettronica, su base annuale, nel portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio (*32) a norma dell’articolo 7 di tale regolamento.
4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito dei riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui devono essere ultimati i riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
Nell’ambito di tali aggiornamenti, gli Stati membri provvedono affinché anche le emissioni da fonti puntuali nell’acqua che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 o che sono inferiori alle soglie di comunicazione annuale ivi stabilite, nonché le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali definite all’articolo 3, punto 12), di tale regolamento, siano comunicate per via elettronica alla Commissione al fine di essere rese disponibili nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento, almeno ogni sei anni, e aggregate a livello di ciascun distretto idrografico o parte di esso all’interno del territorio di uno Stato membro.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione di cui al presente paragrafo, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. Al momento di elaborare tale atto di esecuzione, la Commissione è assistita, se necessario, dall’AEA.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE contengano un riferimento chiaro o un link a tutte le informazioni sulle emissioni nell’acqua pubblicate nel portale sulle emissioni industriali a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
(*32) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj).»;"
5) all’articolo 7 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*33), dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (*34) o (CE) n. 1107/2009 (*35) del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/128/CE (*36) o 2010/75/UE (*37) del Parlamento europeo e del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 528/2012 (*38) o (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*39), la Commissione valuta, tenendo conto dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa, se le misure in vigore a livello dell’Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l’obiettivo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.
(*33) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."
(*34) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj)."
(*35) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj)."
(*36) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj)."
(*37) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj)."
(*38) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj)."
(*39) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»;"
6) gli articoli 8, 8 bis e 8 ter sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Riesame degli allegati I e II
1. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di stabilire standard di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (*40), al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque superficiali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta la possibilità di stabilire uno standard di qualità per il TFA considerato separatamente nell’allegato I della presente direttiva.
2. Nell’allegato III della presente direttiva sono inclusi il parametro “Somma di bisfenoli” e i parametri relativi alla somma o alle somme di pesticidi selezionati per modalità d’azione e di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di includere tali parametri nell’elenco delle sostanze prioritarie e, se del caso, fissa gli SQA. In occasione del prossimo riesame, la Commissione valuta inoltre la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio per fissare gli SQA per il totale dei bisfenoli, il totale dei pesticidi e il totale delle sostanze farmaceutiche nelle acque superficiali avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico.
Articolo 8 bis
Disposizioni specifiche per talune sostanze
1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari per presentare le informazioni sullo stato chimico come previsto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
2. Gli Stati membri le sostanze classificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie in modo meno intensivo rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno ogni tre anni, sempre che l’uso o l’emissione della sostanza oppure le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
3. Per un periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 2030, gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogenica nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Il campionamento e l’analisi non devono necessariamente cominciare all’inizio di tale periodo di due anni, ma sono effettuati almeno quattro volte l’anno. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio in un certo numero di siti selezionati in cui i tre ormoni estrogeni 17-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell’articolo 8 e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE al fine di ottenere risultati comparabili in un intervallo di concentrazioni. I dati sono comunicati insieme e conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva. Il numero di siti non è inferiore a quello specificato all’articolo 8 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo. Gli Stati membri possono iniziare il monitoraggio prima del 1o gennaio 2030 purché siano state adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri non utilizzano i risultati basati sugli effetti ottenuti durante il periodo di monitoraggio comparativo di due anni per classificare lo stato chimico dei corpi idrici monitorati come descritto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE.
4. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
5. Entro 18 mesi dalla comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione che confronta i risultati ottenuti con i metodi di analisi convenzionali e quelli ottenuti con i metodi basati sugli effetti e valuta la possibilità di utilizzare metodi di monitoraggio basati sugli effetti in combinazione con una soglia di allerta basata sugli effetti per gli estrogeni quale quella definita all’articolo 2, punto 35 bis), della direttiva 2000/60/CE con la finalità di screening a sostegno della valutazione dello stato chimico.
Nell’ambito dei futuri riesami dell’elenco degli inquinanti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dell’analisi contenuta nella relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione valuta la possibilità di fissare una soglia di allerta per gli estrogeni con la finalità di screening e valutazione dello stato chimico. Non appena i metodi basati sugli effetti siano pronti per essere utilizzati anche per altre sostanze, la Commissione, nell’ambito dei futuri riesami, valuta la possibilità di imporre agli Stati membri di utilizzare tali metodi, ove necessario, almeno inizialmente in parallelo ai metodi di analisi convenzionali, e valuta la possibilità di fissare le soglie di allerta corrispondenti.
Articolo 8 ter
Elenco di controllo
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere, presso gli Stati membri, dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i futuri riesami conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e di definire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
L’elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e specifica le matrici di monitoraggio e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici di monitoraggio e tali metodi non devono comportare costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include le sostanze che destano nuove preoccupazioni.
Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1o dicembre 2027, la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi.
1 bis. L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni:
a) l’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*40) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame periodico dell’allegato I della presente direttiva;
b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184;
c) le raccomandazioni dei portatori di interessi;
d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva;
e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche, compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle, le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente acquatico, ivi comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*41), del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (*42);
f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché informazioni e dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;
g) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE;
h) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
1 ter. Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, la matrice per i controlli raccomandata, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida.
1 quater. Entro il 1o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 1 bis e la rende disponibile al pubblico.
2. La Commissione aggiorna l’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 1o maggio 2028 e successivamente ogni tre anni.
Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia tutte le sostanze o tutti gli indicatori per i quali si può effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico.
Ogni elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari per i quali la Commissione ritiene, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di 10 sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1.
Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico.
3. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nell’elenco, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo.
Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60 000, arrotondata al numero intero più vicino, più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni, arrotondata al numero intero più vicino.
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno due volte all’anno se effettuati in acqua e almeno una volta all’anno se effettuati nei sedimenti o nel biota. Qualora sia necessaria una maggiore frequenza, come nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, l’aumento della frequenza è stabilito e giustificato dal punto di vista tecnico nell’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1.
Lo Stato membro che sia in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici di monitoraggio e ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione (*43).
4. Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
5. Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 3, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco.
Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione dell’ECHA è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli elenchi delle sostanze che figurano nell’allegato I o nell’allegato II, parte C, della presente direttiva in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.
(*40) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)."
(*40) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj)."
(*41) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)."
(*42) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj)."
(*43) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj).»;"
7) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 quinquies
Inquinanti specifici dei bacini idrografici
1. Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva ove stabiliscano che tali inquinanti presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell’allegato II, parte B, della presente direttiva.
Entro il 22 dicembre 2027 gli Stati membri informano la Commissione in merito al loro elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e agli SQA fissati a norma del primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche.
I successivi aggiornamenti dell’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente al primo comma del presente paragrafo e dei corrispondenti SQA sono inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici da elaborare a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
2. Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli SQA fissati a livello dell’Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva presentino un rischio.
3. Un corpo idrico consegue il buono stato chimico delle acque superficiali ai sensi della definizione dell’articolo 2, punto 24), della direttiva 2000/60/CE se rispetta gli SQA nazionali applicabili o, a seconda del caso, gli SQA fissati a livello dell’Unione.»;
8) l’articolo 9 bis è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3 bis. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9) l’articolo 10 è soppresso;
10) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato VI della presente direttiva;
11) il testo che figura nell’allegato VII della presente direttiva è aggiunto come allegato II;
12) il testo che figura nell’allegato VIII della presente direttiva è aggiunto come allegato III.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



