Valori limite di esposizione (Vle): pubblicato il decreto sulle deroghe

A renderlo noto un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2022, n. 242

Valori limite di esposizione (Vle): pubblicato il decreto sulle deroghe del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute 30 settembre 2022. A renderlo noto un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2022, n. 242.

Il dispositivo, che riguarda le attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici, attua l’articolo 212 del D.Lgs. n. 81/2008, il cui comma 1 dispone «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute».

Di seguito il testo del decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute 30 settembre 2022. Gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute 30 settembre 2022

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE  sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO in particolare, l’articolo 212 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ...omissis...”

DECRETA

 

Articolo 1 

(Finalità) 

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV.

 

Articolo 2 

(Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga) 

1. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

2. La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del presente decreto.

 

Articolo 3 

(Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica) 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.

2. Il tavolo tecnico istituzionale, di cui al precedente comma 1, è composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni e da n. 4 esperti, di cui n. 2 individuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e n. 2 dall’Istituto superiore di sanità (ISS).

3. Il tavolo tecnico istituzionale, entro sessanta giorni dalla convocazione, formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede, anche su segnalazione del tavolo tecnico istituzionale, ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

 

Articolo 4 

(Modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga) 

1. Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

2. Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

3. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

 

Articolo 5 

(Verifiche e controlli) 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

2. Qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base della comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono alla revoca dell’autorizzazione medesima.

 

Articolo 6 

(Sorveglianza) 

1. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

2. A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

 

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