Veicoli fuori uso: modificate alcune direttive

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020

Veicoli fuori uso: modificate alcune direttive per effetto dell'attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (Ue) 2020/362 e (Ue) 2020/363 del 17 dicembre 2019, che introducono, a loro volta, variazioni all'allegato II alla direttiva 2000/53/Ce. È quanto ha reso noto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, n. 295.

Di recente la disciplina sui veicoli fuori uso è stata oggetto di riforma da parte del D.Lgs. n. 119/2020, uno dei quattro decreti attuativi del cosiddetto pacchetto "economia circolare" (clicca qui per il testo integrale).

Qui sotto il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020 

 

Attuazione delle direttive delegate della  Commissione  europea  (UE)
2020/362 e (UE) 2020/363 del  17  dicembre  2019,  recanti  modifiche
all'allegato II della direttiva 2000/53/CE  sui  veicoli  fuori  uso.
(20A06469)

 

in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, n. 295

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

ed

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,

recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle

attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni

in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del

Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da  35  a

40  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista  la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17  dicembre

2019, recante modifica dell'allegato II  della  direttiva  2000/53/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori  uso

per  quanto  riguarda  l'esenzione  per  il  cromo  esavalente   come

anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in  acciaio  al  carbonio

nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare,  l'art.

2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5

aprile   2020,   le   disposizioni   legislative,   regolamentari   e

amministrative necessarie a conformarsi alla  stessa  direttiva  (UE)

2020/362;

Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17  dicembre

2019, recante modifica dell'allegato II  della  direttiva  2000/53/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori  uso

per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i  composti

di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che

gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5  aprile  2020,  le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a

conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di  attuazione

della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15,  comma  11,

il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dello

sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  si

provvede ad integrare, modificare  ed  aggiornare  gli  allegati  del

decreto  in  conformita'   alle   modifiche   intervenute   in   sede

comunitaria;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle citate  direttive

(UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine,  a  modificare

l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Articolo unico

Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

  1. All’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:

 

«8 e).    Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso)

 

 

[2]

 

 

 

b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:

 

«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo

 

 

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:

 

«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»

 

 

Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

X

8.  g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione

«Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

i)       un nodo tecnologico del semi- conduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;

ii)      una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qual- siasi nodo tecnologico del semi- conduttore;

iii)     package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]

Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) è aggiunta la seguente voce 8. k):

 

«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio

 

 

 

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

 

X [4]»

 

e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14.     Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:

i)       progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

ii)      progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media  pari o superiore a 75 W in con- dizioni di funzionamento costanti;

iii)     progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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