Vigili del fuoco: cambia l’organizzazione del corpo nazionale

Disposte anche norme per l'ottimizzazione delle  funzioni ai  sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Variazioni in arrivo per l'organizzazione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (in Gazzetta ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144) è intervenuto su:

  • il decreto legislativo 8  marzo  2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti;
  • il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale.

Disposte anche norme per l'ottimizzazione delle  funzioni ai  sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8  marzo  2006,

n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.

217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei

vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,

comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)


                in Gazzetta ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144

Vigente al: 8-7-2017 

Capo I 
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo

8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o  piu'

decreti  legislativi  per   l'ottimizzazione   dell'efficacia   delle

funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche

al decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  in  relazione  alle

funzioni e ai compiti  del  personale  permanente  e  volontario  del

medesimo Corpo e conseguente revisione  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei  ruoli  e

delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi

ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione  delle  relative

dotazioni  organiche  e  utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del

Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di

spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti

al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dall'attuazione  della

presente delega;

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a

norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11

della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante

«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di

polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella

seduta del 6 aprile 2017;

  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  commissione

speciale  della   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi

nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;

  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la

semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 24 maggio 2017;

  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e con il Ministro dell'interno;


                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1
              Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139


  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  di

seguito   denominato:   «decreto»,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della  quale  il  Ministero

dell'interno», sono inserite le seguenti: «,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo  le  parole:  «estinzione

degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi

boschivi,»;

  b) al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la  seguente:

«nazionale».

  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le  seguenti

modificazioni:

  a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici»  sono  sostituite

dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;

  b) alla lettera a), dopo  le  parole:  «direzioni  regionali»  sono

inserite le seguenti: «o interregionali»;

  c) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  comandi  dei

vigili del  fuoco,  di  seguito  denominati:  "comandi",  di  livello

dirigenziale  non  generale,  istituiti  per   l'espletamento   delle

funzioni   di   cui   all'articolo   1   in    ambito    territoriale

sub-regionale;»;

  d) alla lettera c), la parola: «provinciali»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di cui alla lettera b)».

  3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta,  in  fine,  la

seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo

5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,

e' componente effettivo e permanente  del  Comitato  operativo  della

protezione civile, di cui all'articolo 10  della  legge  24  febbraio

1992, n. 225.».

  4.  All'articolo  4  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Per  lo  svolgimento

delle attivita' di cui all'articolo  1,  il  Ministero  dell'interno,

nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio,  puo'  promuovere

la costituzione di  distaccamenti  volontari,  cui  e'  assegnato  il

personale reclutato ai sensi dell'articolo 8,  da  impiegare  per  le

attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico

integrato, alla cui istituzione  possono  contribuire,  con  appositi

accordi, anche le regioni e gli enti locali,  con  l'assegnazione  in

uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  ogni  caso,  le

regioni e gli enti locali possono  contribuire,  previo  accordo,  al

potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».


                               Art. 2
             Modifiche al Capo II del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1.  All'articolo  6  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) il comma 1, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,

commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente:

  «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in  personale  di

ruolo e volontario, fatta salva la  sovraordinazione  funzionale  del

personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.  Il   rapporto

d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto

pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi

emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.

252.  Il  personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,

distinti in due tipologie, rispettivamente,  per  le  necessita'  dei

distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle

strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo  quanto

previsto nel regolamento di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'

chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II

del presente capo. Il solo personale volontario iscritto  nell'elenco

istituito per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche

puo'  essere  oggetto  di  eventuali  assunzioni   in   deroga,   con

conseguente trasformazione del rapporto di servizio  in  rapporto  di

impiego  con   l'amministrazione.   Resta   fermo   quanto   disposto

dall'articolo 29, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  15

giugno 2015, n. 81.»;

    b) al comma 2:

  1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite  le  seguenti:

«, che espleta compiti operativi,»;

  2)  le  parole:  «appartenente  al  ruolo»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «che riveste le qualifiche»;

  3) le  parole:  «dell'area»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e

qualifiche della componente».

  2. All'articolo 7, comma 1,  del  decreto  dopo  le  parole:  «puo'

essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «,  previa  valutazione

delle esigenze di servizio,  per  un  periodo  temporaneo  e  secondo

criteri di rotazione,».

  3.  All'articolo  8  del  decreto  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «progressione  del  personale

volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che

danno   luogo   all'applicazione    delle    sanzioni    disciplinari

applicabili»;

  b)  al  comma  3,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di ruolo».

  4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali  dei

vigili del fuoco» sono soppresse.

  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'

sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

  6.  All'articolo  11  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a)  al  comma  1,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «di ruolo»;

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,

secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma  sono

individuate  le  condotte  che  danno  luogo  all'applicazione  delle

sanzioni  disciplinari  per  il  personale  volontario,  le  relative

modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i  principi  ed  i

criteri direttivi previsti  per  il  personale  di  ruolo  del  Corpo

nazionale. Fino all'emanazione  di  tale  regolamento  continuano  ad

applicarsi le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».

  7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'

sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

                               Art. 3
            Modifiche al Capo III del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139


  1. All'articolo 13, comma  2,  del  decreto  dopo  le  parole:  «al

rischio di incendio e» sono  inserite  le  seguenti:  «di  esplosione

nonche',».

  2.  All'articolo  14  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) al comma 2:

  1) alla lettera b), le  parole:  «del  certificato  di  prevenzione

incendi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   certificati   di

prevenzione incendi, di  pareri,  di  verbali,»  e  dopo  la  parola:

«prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»;

  2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su»  e'  inserita  la

seguente: «prodotti,»;

  3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo  studio,

la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;

  4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono  inserite

le seguenti: «nazionali ed»;

  5) alla  lettera  g),  dopo  le  parole:  «di  addestramento»  sono

inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;

  6) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  la  vigilanza

ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;

    b) al comma 3, secondo periodo, dopo la  parola:  «prodotti,»  e'

inserita la seguente: «materiali,».

  3.  All'articolo  15  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;

    b) al comma 1:

  1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi»  sono  inserite

le seguenti: «e delle esplosioni»;

  2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze  dell'incendio»

sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».

  4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le  procedure  di

prevenzione  incendi  sono  avviate  dai   comandi   competenti   per

territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate  ai

sensi del comma 2. I comandi provvedono  all'esame  dei  progetti  di

nuovi impianti o costruzioni nonche' dei  progetti  di  modifiche  da

apportare a quelli  esistenti;  all'acquisizione  delle  segnalazioni

certificate  di  inizio  attivita';  all'effettuazione  di  controlli

attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei  progetti  in  deroga

all'integrale  osservanza  delle  regole  tecniche   di   prevenzione

incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico  della

conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti  da

uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

  2. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  da

emanare a norma dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il

Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi,

sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli  impianti  e

le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed  all'impiego

di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in

caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei

beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche'  le

disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi

e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.

  3. In relazione ad insediamenti industriali ed  attivita'  di  tipo

complesso, il comando puo'  acquisire  le  valutazioni  del  Comitato

tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed  avvalersi,  per  le

visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

  4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle  attivita'

di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti  la

conformita' delle attivita' alla normativa  di  prevenzione  incendi,

rilasciate da enti, laboratori o  professionisti,  iscritti  in  albi

professionali,  autorizzati  ed  iscritti,  a  domanda,  in  appositi

elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle  autorizzazioni

e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso  dei

requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

  5.  Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza   dei

requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi,  il

comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie  di  messa  in

sicurezza   dando   comunicazione   dell'esito   degli   accertamenti

effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al  prefetto  e  alle

altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni

da adottare nei rispettivi ambiti di  competenza.  Le  determinazioni

assunte dal comando sono atti definitivi.

  6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo  di

attivare nuovamente le procedure di cui al presente  articolo  quando

vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei  casi  di  nuova

destinazione dei locali o di variazioni  qualitative  e  quantitative

delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o  depositi  e

ogni  qualvolta  sopraggiunga  una  modifica  delle   condizioni   di

sicurezza precedentemente accertate.».

  5. L'articolo 17 del decreto e' abrogato.

  6.  All'articolo  18  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di

cui ai commi 1, 2  e  3,  su  richiesta  dei  soggetti  responsabili,

possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali,

impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,  depositi,  magazzini  e

simili,  stazioni  ferroviarie,  aerostazioni,  stazioni   marittime,

stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto  e  di

carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed  esplodenti,

nonche' per il controllo  remoto  degli  impianti  di  rilevazioni  e

allarme  incendio,  effettuati  anche   per   via   telematica,   con

collegamento alle sale operative dei comandi.  I  servizi  sono  resi

compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del  Corpo

nazionale.»;

  b) al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi  affidati

al Corpo nazionale» sono soppresse.

  7.  All'articolo  19  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) nella rubrica,  dopo  la  parola:  «Vigilanza»  e'  aggiunta  la

seguente: «ispettiva»;

  b) al comma 1:

  1) al primo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la

seguente:  «ispettiva»  e  dopo  le   parole:   «prodotti   ad   essa

assoggettati» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  nei  luoghi  di

lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

  2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e'  inserita  la

seguente: «ispettiva»;

  3) al terzo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la

seguente: «ispettiva»;

  c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente:

«ispettiva»; le  parole:  «i  provvedimenti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole:

«delle opere» sono soppresse;

  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  «3-bis.  Con  decreto

del Ministro dell'interno, da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata

l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».

  8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 20 (Sanzioni  penali  e  sospensione  dell'attivita').  -  1.

Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette  ai

controlli  di  prevenzione   incendi,   ometta   di   presentare   la

segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  la  richiesta  di

rinnovo  periodico  della  conformita'  antincendio  e'  punito   con

l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando

si tratta di attivita' che comportano la detenzione  e  l'impiego  di

prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano  in

caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei

beni, da individuare con il decreto del Presidente  della  Repubblica

previsto dall'articolo 16, comma 2.

  2. Chiunque, nelle certificazioni  e  dichiarazioni  rese  ai  fini

della  presentazione  della  segnalazione   certificata   di   inizio

attivita' o della richiesta di rinnovo  periodico  della  conformita'

antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito  con  la

reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a  516  euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le  certificazioni

e dichiarazioni medesime.

  3. Ferme restando le sanzioni penali  previste  dalle  disposizioni

vigenti, il prefetto  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'

nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:  presentare

la segnalazione certificata di inizio attivita'  o  la  richiesta  di

rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi

di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo  e  intrattenimento  e

nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i

quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta

fino all'adempimento dell'obbligo.».

  9.  All'articolo  21  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite

dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;

  b) al comma  2,  le  parole:  «Presidente  della  Repubblica»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'interno»;  le   parole:

«dell'articolo  17,  comma  1»  sono   sostituite   dalle   seguenti:

«dell'articolo 17, comma 3»; le parole:  «su  proposta  del  Ministro

dell'interno,» sono soppresse.

  10.  All'articolo  22  del  decreto  sono  apportate  le   seguenti

modificazioni:

    a) al comma 1:

  1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti:

«o interregionale»;

  2) alla lettera a), le parole «provinciali dei  vigili  del  fuoco»

sono soppresse  e  le  parole:  «dei  procedimenti  di  rilascio  del

certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;

  3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  esprime  il

parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Con  decreto  del

Ministro dell'interno sono  dettate  le  disposizioni  relative  alla

composizione e al funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  presente

articolo.».

  11. Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente:

  «Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo  di

incidenti rilevanti). - 1.  Presso  ciascuna  direzione  regionale  o

interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della

difesa  civile  opera,  altresi',  il  Comitato   tecnico   regionale

istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».

  12. L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione  incendi).  -  1.  I

servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono

effettuati  dal  Corpo  nazionale  a  titolo  oneroso,  salvo  quanto

disposto nel comma 2 del presente articolo.

  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita'

di  prevenzione  incendi  rese  a  titolo  gratuito  e  stabiliti   i

corrispettivi per i servizi di  prevenzione  incendi  effettuati  dal

Corpo  nazionale.  L'aggiornamento  delle  tariffe   e'   annualmente

rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al  31  dicembre

dell'anno precedente.

  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per

i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,

in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e

delle attrezzature necessarie.».


                               Art. 4
             Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. L'articolo 24 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art.  24  (Interventi  di  soccorso  pubblico).  -  1.  Il   Corpo

nazionale, al fine di salvaguardare  l'incolumita'  delle  persone  e

l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita'

degli eventi,  la  direzione  e  il  coordinamento  degli  interventi

tecnici  caratterizzati   dal   requisito   dell'immediatezza   della

prestazione, per i quali siano  richieste  professionalita'  tecniche

anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse  strumentali.

Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello

specifico settore, anche  promuovendo  e  partecipando  ad  attivita'

congiunte   e   coordinate   con   enti   e   organizzazioni    anche

internazionali.

  2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

  a)  l'opera  tecnica  di  soccorso  in  occasione  di  incendi,  di

incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante  crollo

strutturale, di incidenti  ferroviari,  stradali  e  aerei  e,  ferma

restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di

protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di  alluvioni  o

di ogni altra pubblica calamita' in  caso  di  eventi  di  protezione

civile, ove il Corpo nazionale opera  quale  componente  fondamentale

del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo

11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  b) fatto salvo quanto previsto al  comma  10,  l'opera  tecnica  di

ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

  c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi  derivanti  dall'impiego

dell'energia  nucleare  e  dall'uso  di   sostanze   batteriologiche,

chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale  di

rilevamento della radioattivita' del territorio.

  3.  Il  Corpo  nazionale  assicura,  altresi',  il  concorso   alle

operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

  4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,

di cui  ai  commi  1  e  2,  si  limitano  ai  compiti  di  carattere

strettamente  urgente  e  cessano  al  venir  meno  della   effettiva

necessita'.

  5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del

Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi  di  soccorso

pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.

  6. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  11,  comma  1,  del

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

  7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani  di

emergenza comunali e di  protezione  civile  su  istanza  degli  enti

locali e delle regioni, previa stipula,  ai  sensi  dell'articolo  17

della legge 10 agosto 2000,  n.  246,  di  apposite  convenzioni  che

prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo  nazionale  per

l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo  di  quelle  logistiche  e

strumentali necessarie.

  8.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie   competenze

istituzionali, in materia di difesa civile:

  a) fronteggia, anche in relazione alla  situazione  internazionale,

mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti

da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni,  con

l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

  b) concorre alla preparazione di unita'  antincendi  per  le  Forze

armate;

  c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali

di difesa civile;

  d)    provvede    all'approntamento    dei     servizi     relativi

all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione

della popolazione civile, ivi compresa l'attivita'  esercitativa,  in

caso di eventi bellici;

  e) partecipa, con propri  rappresentanti,  agli  organi  collegiali

competenti in materia di difesa civile.

  9. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e  delle  province

autonome e del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza

del Consiglio dei ministri in materia di  spegnimento  degli  incendi

boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  21  novembre

2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale

assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  gli

interventi  tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti   alla

salvaguardia dell'incolumita' delle  persone  e  dell'integrita'  dei

beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in  materia

di lotta attiva agli  incendi  boschivi.  Sulla  base  di  preventivi

accordi  di  programma,  il  Corpo   nazionale   pone,   inoltre,   a

disposizione  delle  regioni  risorse,  mezzi  e  personale  per  gli

interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli  accordi

di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi

abbiano interesse e debbono prevedere,  per  ciascun  territorio,  le

risorse, i mezzi ed il personale del Corpo  nazionale  da  mettere  a

disposizione.  I  relativi  oneri  finanziari  sono  a  carico  delle

regioni.

  10. Ferme restando le funzioni spettanti  al  Corpo  nazionale  del

soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e

delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo

nazionale, in contesti di  particolare  difficolta'  operativa  e  di

pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare  interventi

di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province  autonome

utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare

lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e

le regioni e  le  province  autonome  che  vi  abbiano  interesse.  I

relativi oneri  finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle

province autonome.

  11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli  interventi

di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10,  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748  del  codice

della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

  12. Fermo restando quanto disposto dal codice della  navigazione  e

dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  con  decreto  del  Ministro

dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare,  sentito

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate  le

modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili  a

pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

  13. Il Corpo nazionale dispone di idonee  risorse  strumentali,  di

reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al

comma 1, della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori  e  di

esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti  di

telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il

rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa  tecnologica

ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

  14.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono,  nell'ambito  delle

risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed  alla

manutenzione degli idranti antincendio stradali.».

  2. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  dopo  le  parole:  «Alla

determinazione e all'aggiornamento delle tariffe»  sono  inserite  le

seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in  relazione  ai

costi del personale, dei mezzi, del carburante e  delle  attrezzature

necessarie,».

  3. L'articolo 26 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli  aeroporti  e

soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti  al

trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la  funzione

di  Autorita'  competente  per  gli  aspetti  di   certificazione   e

sorveglianza del servizio di salvataggio e  antincendio,  in  accordo

con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto  di

quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

  2.  Negli  aeroporti  indicati   nell'allegata   tabella   A,   che

costituisce parte integrante del presente decreto legislativo,  ferme

restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo  2

della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale  assicura  il

servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni

internazionali,  comunitarie  e  nazionali  nonche'  degli   appositi

accordi  con  il  gestore  aeroportuale   previsti   dalle   medesime

disposizioni.  Nei  restanti  aeroporti,  ove  previsto  dalle  norme

dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da  altro

soggetto autorizzato.

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il

Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  apportate  le

modificazioni all'elencazione degli aeroporti  individuati  ai  sensi

del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

  4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio  sia  fornito

dal gestore o da  altro  soggetto  autorizzato,  il  Corpo  nazionale

provvede alla disciplina dei servizi di  salvataggio  e  antincendio,

con  riferimento  alla  certificazione  ed  alla  sorveglianza,  agli

equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi,  nonche'  alla

disciplina  dei  requisiti  di  qualificazione  e  di  idoneita'  del

personale  addetto,  secondo  quanto  previsto   dal   codice   della

navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

  5. Il Corpo nazionale assicura, con personale,  mezzi  e  materiali

propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli  incendi

nei porti e loro dipendenze, sia a terra  che  a  bordo  di  natanti,

imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione  tecnica,

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di  settore  vigente,

dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e  fatto

salvo il potere di coordinamento e  le  responsabilita'  degli  altri

servizi portuali di sicurezza, di polizia e  di  soccorso  che  fanno

capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro  dell'interno,

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e

previo parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del

decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla

classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se

ne disciplinano le modalita'.

  6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad

applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le  disposizioni

della legge 13 maggio 1940, n. 690.».


                               Art. 5
 Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
                                 139

  1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:

  «Capo IV-bis (Formazione) -  Art.  26-bis  (Formazione).  -  1.  Le

politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e

comprendono  la  diffusione  della  cultura  sulla  sicurezza   nelle

medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative,  promosso

anche   attraverso   seminari,   convegni,   cicli   di   formazione,

collegamenti  con  le  istituzioni,  le   strutture   scolastiche   e

universitarie, anche  internazionali,  e  la  comunita'  scientifica,

avviene attraverso il Corpo nazionale.

  2. Le attivita' formative comprendono,  altresi',  l'addestramento,

l'aggiornamento  e  il  rilascio  delle   relative   attestazioni   e

abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

  3. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle

attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo  14,

da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato,

delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di

ogni altro soggetto  interessato,  sono  definiti,  anche  attraverso

apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento,

a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.

  4. Il Corpo nazionale assicura  le  attivita'  formative  anche  in

materia di sicurezza nei luoghi di  lavoro  e,  in  particolare,  nei

riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e

protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei

luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b),  e  dei

lavoratori addetti ai sistemi di accesso  e  posizionamento  mediante

funi  di  cui  all'articolo  116,  comma  4,  del  medesimo   decreto

legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto  ad

indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

  5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo

43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.

81, che hanno partecipato ai corsi di  formazione  svolti  dal  Corpo

nazionale o  da  enti  pubblici  e  privati,  e'  rilasciato,  previo

superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con  decreto

del  Ministro  dell'interno  sono  determinate  le  modalita'   della

separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di

idoneita'.

  6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e  con

oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle  materie  di

specifica competenza:

  a) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei

volontari di  protezione  civile,  ivi  compreso  il  rilascio  delle

relative attestazioni;

  b) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei

volontari  antincendio  boschivo,  ivi  compreso  il  rilascio  delle

relative attestazioni;

  c) formazione di alta specializzazione.

  Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1.  I  servizi

relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono

effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i

corrispettivi  per  le  attivita'   di   formazione,   addestramento,

aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti  all'articolo  26-bis

che potranno essere differenziati per  le  attivita'  rese  a  favore

delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle  tariffe  e'

annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT  rilevati  al

31 dicembre dell'anno precedente.

  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per

i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,

in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e

delle attrezzature necessarie.».

                               Art. 6
              Modifiche al Capo V del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni

e dalla attivita' di vigilanza). -  1.  Gli  introiti  derivanti  dai

servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono

versati alla competente tesoreria dello Stato  ed  affluiscono  nello

stato  di  previsione  dell'entrata,  per   essere   riassegnati   al

pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero

dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi  in

relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e  dalle

attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle

relative attestazioni e  verifiche  di  idoneita'  svolte  dal  Corpo

nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,   sono   destinati   ad

incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta

fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15  novembre  1973,

n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  2.  Le  risorse  derivanti  dall'espletamento  delle  funzioni   di

controllo e vigilanza di cui  al  presente  decreto,  effettuate  dal

Corpo nazionale in materia di sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di

lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa

dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   per   il

miglioramento dei livelli di  sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di

lavoro.».

  2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole:  «soccorso

tecnico  urgente.»  sono  inserite  le  seguenti:  «Con  il  medesimo

regolamento e' disciplinata l'organizzazione su  base  regionale  dei

servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni  regionali  e

interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

                               Art. 7
             Modifiche al Capo VI del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le  parole:  «Disposizioni

finali e abrogazioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «Disposizioni

in materia di risorse logistiche e strumentali».

  2. L'articolo 29 del decreto e' sostituito dal seguente:

  «Art. 29  (Mezzi,  materiali,  attrezzature,  sedi  di  servizio  e

servizi tecnici e  logistici).  -  1.  Il  Ministero  dell'interno  -

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile provvede alle necessita' tecnico-logistiche  del  Corpo

nazionale,  anche  per  il  tramite  delle  direzioni   regionali   e

interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a). E'  fatto

salvo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di

servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al

Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di  contratti

di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, purche' non siano di pregiudizio  per  le  esigenze  di

istituto.

  2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili  del  fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile provvede,  altresi',  per

il  tramite  della  competente   struttura   del   Corpo   nazionale,

all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei  lavori  relativi

alla  costruzione,  all'adattamento,   alla   manutenzione   e   alla

riqualificazione energetica di immobili da  destinare  alle  esigenze

logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della  loro  esecuzione,

carattere di urgenza ed indifferibilita', fatte  salve  le  procedure

previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della

scelta del contraente. Ferme  restando  le  competenze  del  Comitato

tecnico amministrativo  istituito  dal  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri dell'11 febbraio  2014,  n.  72,  in  caso  di

comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui

progetti e' rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente  per

territorio  di  cui  all'articolo  22,  sentito   il   Provveditorato

interregionale per le opere pubbliche.

  3. I mezzi, i materiali e le  attrezzature  destinati  al  servizio

antincendio ed  al  soccorso  tecnico,  compresi  i  materiali  e  le

attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di

logistica  e  di  mobilio,   sono   di   proprieta'   del   Ministero

dell'interno, con esclusione  del  materiale  concesso  a  titolo  di

comodato.

  4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche  dei  mezzi,  dei

materiali e delle attrezzature di cui al comma  3,  ivi  comprese  le

verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma  11,  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  possono   essere   effettuate

direttamente dal Corpo nazionale, nei  limiti  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione

del  personale  del  Corpo  nazionale  all'utilizzo  dei  mezzi,  dei

materiali  e  delle  attrezzature,  ivi  comprese   quelle   di   cui

all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81, possono essere  effettuate  direttamente  dal  Corpo  stesso  nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

  5.  Il  Corpo   nazionale   provvede   all'immatricolazione   degli

autoveicoli,  dei  mezzi  speciali,  delle  unita'  navali  e   degli

aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi  dell'articolo

138 del nuovo codice della strada approvato con  decreto  legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e  dell'articolo

748 del codice della navigazione,  approvato  con  regio  decreto  30

marzo 1942, n. 327.  Il  Corpo  nazionale  provvede,  altresi',  agli

accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti

di circolazione e  delle  targhe  di  riconoscimento  ai  veicoli  in

dotazione, ivi  compresi  quelli  in  prova,  anche  in  deroga  alle

disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».

  3.  All'articolo  31  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;

  b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;

  c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Con  uno  o  piu'

decreti   del   Ministro   dell'interno,    sono    determinate    le

caratteristiche  e  le  modalita'  di  uso  delle  uniformi  e  degli

equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma  2,

nonche' delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli

altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali

provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».

  4. Dopo l'articolo 31 del decreto e'  aggiunto  il  seguente  Capo:

«Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».

  5. Dopo l'articolo 34 del decreto, e' inserito il seguente:

  «Art.  34-bis  (Clausola  di  invarianza   della   spesa).   -   1.

Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente  decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.».

  6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti

modificazioni:

  a) la lettera gg) e'  sostituita  dalla  seguente:  «gg)  legge  23

dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2,  commi  1  e  5;

dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte  relativa  al

trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;

  b) dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente:  «tt-bis)  articolo

4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».

  7. Dopo l'articolo 36 del decreto e' aggiunta la  seguente  tabella

A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

                                                            Tabella A

                                               (Articolo 26, comma 2)


                      +-----------------------+

                      |Milano Malpensa        |

                      +-----------------------+

                      |Roma Fiumicino         |

                      +-----------------------+

                      |Torino                 |

                      +-----------------------+

                      |Venezia                |

                      +-----------------------+

                      |Ancona                 |

                      +-----------------------+

                      |Bari                   |

                      +-----------------------+

                      |Brescia Montichiari    |

                      +-----------------------+

                      |Catania                |

                      +-----------------------+

                      |Genova                 |

                      +-----------------------+

                      |Milano - Linate        |

                      +-----------------------+

                      |Olbia (Sassari)        |

                      +-----------------------+

                      |Palermo - Punta Raisi  |

                      +-----------------------+

                      |Roma Ciampino          |

                      +-----------------------+

                      |Cagliari               |

                      +-----------------------+

                      |Verona                 |

                      +-----------------------+

                      |Alghero                |

                      +-----------------------+

                      |Bologna                |

                      +-----------------------+

                      |Brindisi               |

                      +-----------------------+

                      |Lamezia Terme          |

                      +-----------------------+

                      |Napoli                 |

                      +-----------------------+

                      |Bergamo (Orio al Serio)|

                      +-----------------------+

                      |Parma                  |

                      +-----------------------+

                      |Pescara                |

                      +-----------------------+

                      |Pisa                   |

                      +-----------------------+

                      |Reggio Calabria        |

                      +-----------------------+

                      |Rimini                 |

                      +-----------------------+

                      |Lampedusa              |

                      +-----------------------+

                      |Pantelleria            |

                      +-----------------------+

                      |Gorizia (Ronchi dei    |

                      |Legionari)             |

                      +-----------------------+

                      |Comiso (Ragusa)        |

                      +-----------------------+

                      |Perugia                |

                      +-----------------------+

                      |Trapani Birgi          |

                      +-----------------------+

                      |Cuneo                  |

                      +-----------------------+

                      |Firenze                |

                      +-----------------------+

                      |Crotone S. Anna        |

                      +-----------------------+

                      |Grottaglie             |

                      +-----------------------+

                      |Savona                 |

                      +-----------------------+

                      |Treviso                |

                      +-----------------------+

Capo II 
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

                               Art. 8
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
                       13 ottobre 2005, n. 217

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  riserva  di  cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  512,

convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'

elevata al 35 per cento e opera in favore  del  personale  volontario

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza

del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

tre anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  centoventi  giorni  di

servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui  all'articolo  13,

comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo

703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I  posti  riservati

ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli  altri

aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».

  2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,

e' sostituito dal seguente:

  «Art. 12  (Immissione  nel  ruolo  dei  capi  squadra  e  dei  capi

reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene,  nel

limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante

concorso interno per titoli e superamento di un successivo  corso  di

formazione professionale, della durata  non  inferiore  a  tre  mesi,

riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la  qualifica

di vigile del fuoco coordinatore.

  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che

abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del

termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione

pecuniaria.

  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'

di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,

l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.

  4. I vigili del fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del  corso,

abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a  capo  squadra

nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza

giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si

sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno

successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di

concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del

concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a

valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la

composizione  della  commissione  esaminatrice,   le   modalita'   di

svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale

nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

  3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,

e' sostituito dal seguente:

  «Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica

di capo reparto avviene, nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31

dicembre di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e

superamento di un successivo corso di formazione professionale, della

durata non inferiore a tre mesi, riservato  al  personale  che,  alla

predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella

qualifica di capo squadra esperto.

  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che

abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del

termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della   sanzione

pecuniaria.

  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'

di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,

l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.

  4. I capo squadra  esperti  che,  al  termine  del  corso,  abbiano

superato  l'esame  finale  conseguono  la  nomina  a   capo   reparto

nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza

giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si

sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno

successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di

concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del

concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a

valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la

composizione  della  commissione  esaminatrice,   le   modalita'   di

svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale

nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.

  6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di  cui

al presente articolo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo

13.».

  4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di

cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari  a

un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito

nel  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda   di

ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni

e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi

restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di

vice ispettore antincendi.».


                               Art. 9
            Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
                       13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 41, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Nella

procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per

cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del

termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della

domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di

servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso

alla qualifica di vice direttore.».

  2. All'articolo 53, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella

procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per

cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del

termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della

domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di

servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso

alla qualifica di vice direttore medico.».

  3. All'articolo 62, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella

procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per

cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del

termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della

domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di

servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso

alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».


                               Art. 10
            Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
                      13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene

con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8

marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata  nel  bando  di  offerta,

diramato a cura dei competenti centri  per  l'impiego,  sia  iscritto

negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno

di centoventi giorni di servizio.».

  2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di

cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al

10 per cento  dei  posti,  per  il  personale  volontario  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine

stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di

ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni

e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi

restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di

vice collaboratore amministrativo-contabile.».

  3. All'articolo 108 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.

217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura

di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari

al 10 per cento dei posti, per  il  personale  volontario  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine

stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di

ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni

e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi

restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di

vice collaboratore tecnico-informatico.».

  4. All'articolo 119, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella

procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per

cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del

termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della

domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di

servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso

alla   qualifica   di   funzionario   amministrativo-contabile   vice

direttore.».

  5. All'articolo 126, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella

procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per

cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del

termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della

domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno

sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di

servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso

alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».


                               Art. 11
            Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
                       13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 132, comma 1, del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)

mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  province

autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle  d'Aosta,  nei

limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.».

  2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.

217, e' inserito il seguente:

  «Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei

vigili del fuoco delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e

della regione Valle d'Aosta).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto

dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco si provvede, in caso di  richiesta  da  parte  degli

interessati, anche mediante mobilita'  degli  appartenenti  ai  Corpi

permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di  Trento  e

di Bolzano e  della  regione  Valle  d'Aosta,  previo  assenso  delle

amministrazioni di provenienza e di  destinazione,  limitatamente  ai

ruoli operativi di cui al Titolo I.

  2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica  del

possesso dei  requisiti  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli  del

presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi

formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'.

  3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli  appartenenti

ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province  autonome  di

Trento e di Bolzano e della  regione  Valle  d'Aosta  possono  essere

chiamati  a  frequentare  un  corso  di  formazione  e  di  tirocinio

operativo presso le scuole centrali antincendi o le  altre  strutture

centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

  3. All'articolo 134 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.

217, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «favorevoli  vigenti  per  il

personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;

  b) al comma 2, dopo le parole:  «servizio  attivo  del  personale»,

sono inserite le seguenti: «di ruolo»;

  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo

di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti

nel medesimo comma, sia dichiarato  totalmente  inabile  al  servizio

operativo, transita, a domanda da  presentarsi  entro  trenta  giorni

dalla comunicazione degli  esiti  degli  accertamenti  sanitari,  nei

ruoli    del    personale    che    espleta    funzioni     tecniche,

amministrativo-contabili o tecnico-informatiche,  previo  svolgimento

di un adeguato percorso formativo. Tale  personale  e'  collocato  in

altra qualifica dello stesso livello retributivo,  permanendo,  anche

in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».

  4. All'articolo 143, comma 3, del decreto  legislativo  13  ottobre

2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Agli

stessi fini si tiene conto  della  data  di  inquadramento  giuridico

nella qualifica e della sussistenza di  eventuali  cause  di  perdita

dell'anzianita'.».

                               Art. 12
 Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
                               n. 217

  1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,

n. 217, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

  2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,

n. 217, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Capo III 
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento Inquadramento

                               Art. 13
 Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco


  1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del

Corpo nazionale, istituiti ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto

legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  sono  riarticolati  come  di

seguito:

  a) ruolo dei vigili del fuoco AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di

vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato  AIB,  vigile  del

fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;

  b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  AIB,  distinto  nelle

qualifiche di capo  squadra  AIB,  capo  squadra  esperto  AIB,  capo

reparto AIB e capo reparto esperto AIB;

  c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB,

distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore

antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore

antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;

  d) ruolo dei direttivi  AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  vice

direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB;

  e) ruolo dei dirigenti AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  primo

dirigente AIB e dirigente superiore AIB.

  2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo

le corrispondenze  indicate  nella  tabella  B  allegata  al  decreto

legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei  ruoli  e

nelle qualifiche istituite con  il  presente  articolo,  mantiene  la

stessa anzianita' di  servizio  e  lo  stesso  ordine  di  ruolo.  Al

predetto personale  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il

corrispondente personale del Corpo  nazionale  in  materia  di  stato

giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

  3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi  nei

ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le

disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 177.

  4. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  AIB,

eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli  a  esaurimento

AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del  personale

dei ruoli ordinari  del  Corpo  nazionale,  senza  pregiudizio  della

progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Capo IV 
Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario


                               Art. 14
              Norma transitoria per passaggi di qualifica
        e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

  1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione  giuridica

delle  qualifiche  superiori,  disposti  in  attuazione  delle  norme

ordinamentali vigenti  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori  oneri

e le relative spese restano a carico degli ordinari  stanziamenti  di

bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma

3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato

dal presente decreto.

  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,

comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono

istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i

due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 139 del 2006, come modificato dal  presente  decreto  legislativo,

rispettivamente per le necessita'  dei  distaccamenti  volontari  del

Corpo nazionale e  per  le  necessita'  delle  strutture  centrali  e

periferiche del Corpo nazionale. In  detti  elenchi  confluiscono,  a

domanda, in via alternativa, i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco  gia'  iscritti  nell'unico  elenco  attualmente  in

vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  il

quale e' contestualmente soppresso.

  3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio

ed assegnato presso le strutture centrali  e  periferiche  del  Corpo

nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  ad  esaurimento  e  vi  possono

confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  che

siano iscritti da almeno tre anni  negli  elenchi  in  vigore  tenuti

presso i Comandi provinciali dei  vigili  del  fuoco  e  che  abbiano

effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

  4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2

e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa  indicata

all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  24

giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7

agosto 2016, n. 160.

  5. In relazione agli specifici interventi di  soccorso  pubblico  e

dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere

l'assunzione   di   ulteriori   profili   professionali   tecnici   e

specialistici.

Capo V 
Disposizioni economico-finanziarie e finali

                               Art. 15
            Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico

  1. Al fine  di  valorizzare  le  peculiari  condizioni  di  impiego

professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

conseguenti  alla  revisione  ordinamentale  di   cui   al   presente

provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017,  nello  stato

di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito  del  programma

di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo  per

il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

  2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse previste

ai sensi dell'articolo 1, comma 365,  lettera  c),  primo  e  secondo

periodo, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  come  di  seguito

indicato:

  a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730  milioni

dall'anno 2018, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza

dal 1° ottobre 2017;

  b) per importi da determinarsi con apposito  decreto  del  Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1°

gennaio 2017.

  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo  1,  comma  972,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto  del

Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   adottato   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco alla data del 30  settembre  2017.  Al  medesimo

personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un

assegno di euro 350.

  4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, sono  individuate,  nel  rispetto  dei

principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della  legge

8 agosto  2015,  n.  124,  le  modalita'  di  utilizzazione,  con  le

decorrenze indicate al comma  2,  lettere  a)  e  b),  delle  risorse

disponibili nel fondo di cui al  comma  1,  fatta  salva  l'eventuale

quota da  destinare  al  finanziamento  di  ulteriori  interventi  di

riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco. Il predetto decreto puo' prevedere:

  a) l'incremento del valore delle  componenti  retributive,  diverse

dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai  ruoli

dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai  sensi

degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.

217, anche allo scopo di valorizzare i compiti  di  natura  operativa

del  Corpo  medesimo,  fatti  salvi  gli  effetti  dei   procedimenti

negoziali non ancora definiti;

  b) la previsione di misure di  esenzione  fiscale  del  trattamento

economico accessorio per il personale  del  Corpo  percettore  di  un

reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per

una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.

  5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle  Camere

ai fini dell'espressione dei pareri  delle  commissioni  parlamentari

competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi

entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi

i quali il decreto puo' essere comunque adottato.

  6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e  3,  pari  a  56

milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a  decorrere

dall'anno   2018,   provvede   mediante   corrispondente    riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma  5,

definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre

2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   alla

ripartizione tra i bilanci delle  amministrazioni  interessate  delle

somme di cui  al  comma  1  previa  richiesta  delle  amministrazioni

medesime.

                               Art. 16
                 Clausola di salvaguardia retributiva

  1. Nelle more del perfezionamento del decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il  pagamento

dei compensi per lavoro straordinario,  prestato  dal  personale  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  le  attivita'  svolte  nel

primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi

stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.



                               Art. 17
                 Clausola di invarianza finanziaria

  1.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   con   esclusione

dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni  pubbliche  interessate

provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale

da garantire, in ogni caso, la  copertura  integrale  dei  costi  del

servizio.

                               Art. 18
                          Disposizioni finali

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono modificati il  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,  e  il  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con

le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.

  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988,  n.  521,

le parole: «Ministro dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'

sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e

il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco che espleta funzioni tecniche,  amministrativo-contabili  e

tecnico-informatiche  sono  regolati   dalle   vigenti   disposizioni

concernenti il  personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui

all'articolo 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e

successive modificazioni.».

  4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui

ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e  13  ottobre  2005,  n.

217, continuano ad applicarsi fino  all'adozione  dei  corrispondenti

provvedimenti  previsti  dalle  medesime   disposizioni   sostituite,

modificate o integrate dal presente decreto legislativo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                                                            Tabella A
                                                        (articolo 12)

   
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:


Tabella A


(articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

         Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale

                       dei vigili del fuoco

|=========================================================|=========|

|         Personale non direttivo e non dirigente         |Dotazione|

|         che espleta funzioni tecnico-operative          |organica |

|=========================================================|=========|

| Ruolo dei vigili del fuoco                              | 20.066  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vigile del fuoco                             |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | vigile qualificato                           | 20.066  |

|Qualifiche|----------------------------------------------|         |

|          | vigile esperto                               |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | vigile coordinatore                          |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei capi squadra e capi reparto                   | 11.162  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | capo squadra                                 |         |

|          |----------------------------------------------|  8.460  |

|          | capo squadra esperto                         |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|

|          | capo reparto                                 |         |

|          |----------------------------------------------|  2.702  |

|          | capo reparto esperto                         |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori         |  1.482  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice ispettore antincendi                    |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | ispettore antincendi                         |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.117  |

|          | ispettore antincendi esperto                 |         |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | sostituto direttore antincendi               |         |

|          |----------------------------------------------|    365  |

|          | sostituto direttore antincendi capo          |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|==========|==============================================|=========|

|             Personale direttivo e dirigente             |Dotazione|

|                                                         |organica |

|=========================================================|=========|

| Ruolo dei direttivi                                     |    617  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice direttore                               |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|         |

|          | direttore                                    |    617  |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | direttore vicedirigente                      |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei dirigenti                                     |    197  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | primo dirigente                              |    126  |

|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|

|          | dirigente superiore                          |     48  |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | dirigente generale                           |     23  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei direttivi medici                              |     25  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice direttore medico                        |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|         |

|          | direttore medico                             |     25  |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | direttore medico - vicedirigente             |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei dirigenti medici                              |      4  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | primo dirigente medico                       |      2  |

|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|

|          | dirigente superiore medico                   |      2  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi                    |     11  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice direttore ginnico-sportivo              |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|         |

|          | direttore ginnico-sportivo                   |     11  |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | direttore ginnico-sportivo-vicedirigente     |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi                    |      2  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | primo dirigente ginnico-sportivo             |      1  |

|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|

|          | dirigente superiore ginnico-sportivo         |      1  |

|          |----------------------------------------------|         |

|==========|==============================================|=========|

|   Personale non direttivo e non dirigente che espleta   |Dotazione|

|      attivita' tecniche, amministrativo-contabili       |organica |

|                e tecnico-informatiche                   |         |

|=========================================================|=========|

| Ruolo degli operatori                                   |  1.214  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | operatore                                    |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | operatore tecnico                            |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.214  |

|          | operatore professionale                      |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | operatore esperto                            |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo degli assistenti                                  |    500  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | assistente                                   |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|    500  |

|          | assistente capo                              |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori           |  1.381  |

| amministrativo-contabili                                |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice collaboratore amministrativo-contabile  |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | collaboratore amministrativo-contabile       |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.216  |

|          | collaboratore amministrativo-contabile       |         |

|          | esperto                                      |         |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | sostituto direttore amministrativo-contabile |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | sostituto direttore amministrativo-contabile |    165  |

|          | capo                                         |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori           |    517  |

| tecnico-informatici                                     |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | vice collaboratore tecnico-informatico       |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|          | collaboratore tecnico-informatico            |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|    467  |

|          | collaboratore tecnico-informatico esperto    |         |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | sostituto direttore tecnico-informatico      |         |

|          |----------------------------------------------|     50  |

|          | sostituto direttore tecnico-informatico capo |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|==========|==============================================|=========|

|   Personale non direttivo e non dirigente che espleta   |Dotazione|

|      attivita' tecniche, amministrativo-contabili       |organica |

|                e tecnico-informatiche                   |         |

|=========================================================|=========|

| Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili           |    241  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | funzionario amministrativo-contabile         |         |

|          | vice direttore                               |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|    211  |

|          | funzionario amministrativo-contabile         |         |

|          | direttore                                    |         |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | funzionario amministrativo-contabile         |     30  |

|          | direttore-vicedirigente                      |         |

|----------|----------------------------------------------|---------|

| Ruoli dei funzionari tecnico-informatici                |     62  |

|----------|----------------------------------------------|---------|

|          | funzionario tecnico-informatico              |         |

|          | vice direttore                               |         |

|Qualifiche|----------------------------------------------|     60  |

|          | funzionario tecnico-informatico direttore    |         |

|          |----------------------------------------------|---------|

|          | funzionario tecnico-informatico              |      2  |

|          | direttore-vicedirigente                      |         |

|          |----------------------------------------------|         |

|==========|==============================================|=========|

| DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA                          | 37.481  |

|=========================================================|=========|


                                                            Tabella B
                                                        (articolo 12)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Tabella B

(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili


                    Dirigenti con funzioni operative

|==================|===========|====================================|

|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |

|                  | organica  |                                    |

|==================|===========|====================================|

|                  |           |Capo del Corpo nazionale dei vigili |

|                  |           |del fuoco; titolare, nell'ambito del|

|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |

|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|

|                  |           |civile, di direzione centrale       |

|Dirigente generale|     23    |preposta all'esercizio di compiti e |

|                  |           |funzioni assegnati dalla normativa  |

|                  |           |vigente al Corpo nazionale dei      |

|                  |           |vigili del fuoco; titolare di       |

|                  |           |direzione regionale e interregionale|

|                  |           |dei vigili del fuoco, del soccorso  |

|                  |           |pubblico e della difesa civile.     |

|------------------|-----------|------------------------------------|

|                  |           |Comandante dei vigili del fuoco nei |

|                  |           |capoluoghi di regione e in sedi di  |

|                  |           |particolare rilevanza; dirigente    |

|                  |           |referente del soccorso pubblico e   |

|                  |           |della colonna mobile regionale      |

|                  |           |presso le direzioni regionali dei   |

|                  |           |vigili del fuoco, del soccorso      |

|                  |           |pubblico e della difesa civile di   |

|                  |           |particolare rilevanza; dirigente    |

|                  |           |dell'ufficio del capo del Corpo     |

|                  |           |nazionale dei vigili del fuoco;     |

|                  |           |vicario di direttore centrale;      |

|                  |           |vicario del direttore dell'ufficio  |

|                  |           |ispettivo; comandante dell'istituto |

|    Dirigente     |           |superiore antincendio; dirigente    |

|    superiore     |     48    |dell'ufficio di coordinamento e sedi|

|                  |           |di servizio - vice direttore        |

|                  |           |centrale; dirigente dell'ufficio di |

|                  |           |raccordo con il Corpo nazionale dei |

|                  |           |vigili del fuoco - vice direttore   |

|                  |           |centrale; dirigente dell'ufficio di |

|                  |           |pianificazione per la mobilita' e   |

|                  |           |sviluppo delle aree professionali - |

|                  |           |vice direttore centrale; dirigente  |

|                  |           |di ufficio ispettivo; dirigente di  |

|                  |           |ufficio antincendio boschivo;       |

|                  |           |dirigente di area o ufficio preposto|

|                  |           |all'esercizio di compiti e funzioni |

|                  |           |assegnati dalla normativa vigente al|

|                  |           |Corpo nazionale dei vigili          |

|                  |           |del fuoco.                          |

|------------------|-----------|------------------------------------|

|                  |           |Comandante dei vigili del fuoco;    |

|                  |           |dirigente addetto nei comandi di    |

|                  |           |Bari, Bologna, Cagliari, Firenze,   |

|                  |           |Genova, Milano, Napoli, Palermo,    |

|                  |           |Perugia, Roma, Torino, Venezia;     |

|                  |           |dirigente referente presso le       |

|                  |           |direzioni regionali e interregionali|

|                  |           |dei vigili del fuoco, del soccorso  |

|                  |           |pubblico e della difesa civile;     |

| Primo dirigente  |    126    |comandante di scuola di formazione; |

|                  |           |dirigente servizio antincendio      |

|                  |           |boschivo presso direzioni regionali |

|                  |           |e interregionali dei vigili del     |

|                  |           |fuoco, del soccorso pubblico e della|

|                  |           |difesa civile; dirigente di area o  |

|                  |           |ufficio preposto all'esercizio di   |

|                  |           |compiti e funzioni assegnati dalla  |

|                  |           |normativa vigente al Corpo nazionale|

|                  |           |dei vigili del fuoco.               |

|==================|===========|====================================|







                           Dirigenti medici

|==================|===========|====================================|

|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |

|                  | organica  |                                    |

|==================|===========|====================================|

|                  |           |Dirigente, nell'ambito del          |

|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |

|    Dirigente     |      2    |del soccorso pubblico e della difesa|

| superiore medico |           |civile, dell'area di medicina legale|

|                  |           |e di coordinamento e dirigente      |

|                  |           |dell'area medicina del lavoro e     |

|                  |           |formazione sanitaria.               |

|------------------|-----------|------------------------------------|

|                  |           |Dirigente, nell'ambito del          |

|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |

|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|

|                  |           |civile, dell'area medica per le     |

| Primo dirigente  |      2    |specialita' del Corpo nazionale dei |

|     medico       |           |vigili del fuoco e dirigente        |

|                  |           |dell'area operativa sanitaria con   |

|                  |           |funzioni ispettive degli uffici del |

|                  |           |Corpo nazionale dei vigili          |

|                  |           |del fuoco.                          |

|==================|===========|====================================|







                       Dirigenti ginnico-sportivi

|==================|===========|====================================|

|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |

|                  | organica  |                                    |

|==================|===========|====================================|

|    Dirigente     |           |Direttore, nell'ambito del          |

|    superiore     |      1    |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |

| ginnico-sportivo |           |del soccorso pubblico e della difesa|

|                  |           |civile, dell'ufficio per le         |

|                  |           |attivita' sportive.                 |

|------------------|-----------|------------------------------------|

| Primo dirigente  |      1    |Dirigente, nell'ambito del          |

| ginnico-sportivo |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |

|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|

|                  |           |civile, della formazione motoria e  |

|                  |           |professionale.                      |

|==================|===========|====================================|

Allegati

D.Lgs. n. 97/2017

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