Vigili del fuoco e infortuni in servizio: armonizzato il trattamento assicurativo

Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre 2020

Vigili del fuoco e infortuni in servizio: armonizzato il trattamento assicurativo con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2021, n. 37.

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Stabiliti, tra gli altri:

  • i massimali di indennizzo per inabilità permanente assoluta, inabilità permanente parziale e decesso;
  • le misure di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre 2020.

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Decreto del ministero dell'Interno 28 dicembre 2020 

 

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli  infortuni  in
servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata  di
servizio previsto  in  favore  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (21A00757)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2021, n. 37)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'art. 2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 139 del

2006, in base al quale il personale volontario  del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco e' assicurato contro gli infortuni in servizio e

le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio  ed

i  relativi  massimali  sono  stabiliti  con  decreto  del   Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.

686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle  disposizioni

sullo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,

  1. 834, recante «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra,

in attuazione della  delega  prevista  dall'art.  1  della  legge  23

settembre 1981, n. 533»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2004,

  1. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle  procedure

per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1993,  n.  30266/3012,

con il quale sono stati stabiliti i  massimali  per  la  liquidazione

degli indennizzi e delle indennita' di  infortunio  per  il  predetto

personale volontario;

Visto che, l'art. 1, comma 398, della legge 30  dicembre  2018,  n.

145 ha disposto l'armonizzazione del trattamento assicurativo  contro

gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta

e immediata di servizio previsto in favore del  personale  volontario

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 10, comma

2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello  previsto

per il personale di ruolo del medesimo Corpo, autorizzando  la  spesa

annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000  a  decorrere

dall'anno 2020;

Considerato che, per  quanto  sopra,  occorre  rivedere  le  misure

indennitarie previste dal citato decreto del 19 agosto 1993;

Valutato che, ai fini  della  suddetta  armonizzazione,  le  misure

indennitarie  da  incrementare  riguardano  in   particolare   quelle

relative all'inabilita' temporanea assoluta;

Rilevato che il medesimo art. 1, comma 398, della legge n. 145  del

2018, al fine di stabilire le relative misure indennitarie nonche' il

procedimento di monitoraggio per il rispetto dei limiti di  spesa  di

cui al primo periodo del suddetto comma, prevede l'emanazione  di  un

decreto del Ministro  dell'interno,  con  il  concerto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze  espresso  con  nota  n.  7921  del  23

settembre 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

Massimali  di  indennizzo   per   inabilita'   permanente   assoluta,

              inabilita' permanente parziale e decesso

  1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al

personale volontario nonche' contro le infermita' contratte per causa

diretta e immediata di servizio dal personale medesimo,  ivi  inclusi

gli  infortuni  e  le  infermita'  contratte  durante  i  periodi  di

formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che  abbiano

dato  luogo  ad  inabilita'  permanente   assoluta,   ad   inabilita'

permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti  massimali

per l'indennizzo in capitale:

  1. a) inabilita' permanente assoluta: euro 51.695,69;
  2. b) inabilita' permanente parziale: il massimale stabilito  nella

precedente lettera a) per il caso di inabilita'  permanente  assoluta

e'  rapportato,  ai  fini  della  determinazione  dell'ammontare  dei

relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1  allegata

al decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,

stabilite per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso a  favore

degli impiegati civili dello Stato che, per infermita' contratte  per

causa di servizio, abbiano riportato una menomazione  dell'integrita'

fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A  e  B

annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,

  1. 834. Il massimale e' ridotto del 25 per cento se l'infortunato al

momento dell'evento dannoso ha superato i cinquanta anni di eta';

  1. c) decesso:

1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, sempreche' non sia stata

pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio  ovvero  sentenza

di separazione addebitabile allo stesso passata  in  giudicato  o  di

divorzio.

1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo  di  euro  25.822,84  per

ogni figlio convivente a carico.

1.3. In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per  un

solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro  figlio,  fino

ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi

diritto.

1.4. In mancanza di  coniuge  e  figli,  per  ogni  genitore,  euro

10.329,14.

                               Art. 2

                    Misure indennita' giornaliera

                 per inabilita' temporanea assoluta

 

  1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al

personale volontario nonche' contro le infermita' contratte per causa

diretta e immediata di servizio dal personale medesimo,  ivi  inclusi

gli  infortuni  e  le  infermita'  contratte  durante  i  periodi  di

formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che  abbiano

dato  luogo  ad  inabilita'  temporanea  assoluta,  e'  stabilita  la

seguente indennita' giornaliera:

  1. a) inabilita' temporanea assoluta:
  2. Vigile del fuoco volontario: euro 70,26;
  3. Capo squadra volontario: euro 77,39;
  4. Capo reparto volontario: euro 79,97;
  5. Funzionario tecnico antincendio volontario: euro 86,14.
  6. L'indennita' di cui  al  comma  1  e'  corrisposta  dal  giorno

successivo a quello in cui si e' verificato lo  stato  di  inabilita'

fino al  giorno  di  formulazione  del  giudizio  sulla  idoneita'  o

inidoneita' al soccorso e agli altri servizi di  istituto,  da  parte

della competente Commissione medica ospedaliera.

  1. Qualora  il  periodo  di  inabilita'  temporanea  assoluta  sia

inferiore ai novanta giorni,  il  riconoscimento  della  riacquistata

idoneita'   potra'   essere   effettuato   dal   medico    incaricato

dell'attivita' sanitaria presso la sede di servizio  del  vigile  del

fuoco in questione.

  1. Al personale volontario che per legge, regolamento o altro atto

amministrativo o per contratto sia individuale che  collettivo  abbia

comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello  stato

di inabilita' temporanea assoluta, un trattamento economico  gravante

su un datore di lavoro privato, una pubblica amministrazione, un ente

pubblico o privato, ovvero su un ente di previdenza ed assistenza  di

diritto  pubblico,  l'indennita'  giornaliera  di  cui  al   presente

articolo e' ridotta  di  un  importo  pari  al  predetto  trattamento

economico. E' tuttavia fatto salvo, a favore del medesimo  personale,

il diritto ad una  quota  di  detta  indennita'  pari  ad  un  quinto

dell'indennita' giornaliera prevista.

 

                               Art. 3

                            Monitoraggio

  1. Alle occorrenze finanziarie  di  cui  al  presente  decreto  si

provvede con  le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sul

capitolo di spesa  1811  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'interno per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per  gli  anni

successivi, gia' incrementate di euro 200.000 per l'anno  2019  e  di

euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020, per effetto del citato  art.

1, comma 398, della legge n. 145 del 2018.

  1. Il  procedimento  di  monitoraggio  della   spesa   e'   svolto

semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell'interno,  con

produzione annuale di un report da inviare ai competenti  Ispettorati

del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato.

  1. Laddove dal monitoraggio di cui al comma  2  emergano  risparmi

strutturali,  si  procedera'  alla  rideterminazione   delle   misure

indennitarie previste dall'art. 2, incrementando  automaticamente  le

misure stesse in via percentuale, nel rispetto del  limite  di  spesa

autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in

cui dal medesimo monitoraggio  emerga  che  l'andamento  della  spesa

possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all'art. 2

saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del

predetto capitolo 1811.

 

                               Art. 4

                             Decorrenza

  1. Le misure indennitarie stabilite con il presente  decreto  sono

applicate agli infortuni in servizio e alle infermita' contratte  per

causa diretta e immediata di servizio verificatisi a decorrere dal 1°

luglio 2019.

 

                               Art. 5

                            Registrazione

  1. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la

registrazione.

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