Vigili del fuoco: ripartite le risorse per il trattamento accessorio del personale

Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020

Vigili del fuoco: ripartite le risorse per il trattamento accessorio del personale. Lo ha stabilito il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2020, n. 313.

Di recente è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170 sui nuovi concorsi per i Vigili del fuoco (CLICCA QUI).

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020

 

Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei
fondi  per  i  servizi  istituzionali  del  personale  del   comparto
sicurezza-difesa e  dei  fondi  per  il  trattamento  accessorio  del
personale del Corpo dei vigili del fuoco. (20A06891)

 

in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2020, n. 313

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, che prevede che: «Fermo restando quanto previsto dal comma  440,

lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo

del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e

al decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  a  valere  sulle

risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni  di  euro  puo'

essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti  negoziali

relativi  al  triennio  2019-2021,  alla  disciplina  degli  istituti

normativi nonche' ai trattamenti economici  accessori,  privilegiando

quelli finalizzati a valorizzare i servizi  di  natura  operativa  di

ciascuna amministrazione. In  caso  di  mancato  perfezionamento  dei

predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di  ciascuno

degli anni 2019, 2020 e 2021,  l'importo  annuale  di  cui  al  primo

periodo e' destinato, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e

dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della

difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi  per

i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e

dei fondi per il  trattamento  accessorio  del  personale  del  Corpo

nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  con  successivo   riassorbimento

nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021»;

Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, che prevede che: «Per il triennio 2019-2021 gli  oneri  posti  a

carico  del  bilancio  statale  per  la   contrattazione   collettiva

nazionale  in  applicazione  dell'art.  48,  comma  1,  del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per  i  miglioramenti  economici

del personale statale in regime di diritto pubblico sono  determinati

in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750  milioni  di  euro

per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal

2021»;

Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, che prevede che: «Gli importi di cui al comma  436,  comprensivi

degli  oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali  e   dell'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  di  cui  al  decreto

legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  concorrono  a  costituire

l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'art.  21,  comma  1-ter,

lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34,  comma

4, il quale dispone che le spese per competenze fisse  ed  accessorie

relative al personale sono  imputate  alla  competenza  del  bilancio

dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti;

Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante

«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia

di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a

norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Considerato che alla  data  del  30  giugno  2019  non  sono  stati

perfezionati  i  provvedimenti   negoziali   relativi   al   triennio

2019-2021;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il

Ministro della giustizia;

Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, pari a 210 milioni di euro relative all'anno 2019, sono

imputate nel corrente anno, all'incremento delle  risorse  dei  fondi

per   i   servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto

sicurezza-difesa e  dei  fondi  per  il  trattamento  accessorio  del

personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   relativi

all'annualita' 2019, con successivo  riassorbimento  nell'ambito  dei

benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021, sulla

base degli importi indicati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

 

 

+-------------------------------------------------+

|                 Corpi di polizia                |

+-----------------------------------+-------------+

|Polizia di Stato                   |        33,07|

+-----------------------------------+-------------+

|Arma dei carabinieri               |        37,15|

+-----------------------------------+-------------+

|Guardia di finanza                 |        20,55|

+-----------------------------------+-------------+

|Polizia penitenziaria              |        12,38|

+-----------------------------------+-------------+

|                   Forze armate                  |

+-----------------------------------+-------------+

|Forze armate                       |        43,89|

+-----------------------------------+-------------+

|                 Vigili del fuoco                |

+-----------------------------------+-------------+

|Personale dirigente                |         0,16|

+-----------------------------------+-------------+

|Personale direttivo                |         0,23|

+-----------------------------------+-------------+

|Personale non dirigente e non      |             |

|direttivo                          |        10,82|

+-----------------------------------+-------------+

|Totale annuo (lordo dipendente)    |       158,25|

+-----------------------------------+-------------+

|Totale annuo (lordo                |             |

|amministrazione)*                  |       210,00|

+-----------------------------------+-------------+


*La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi e'

il 32,7%.

 

                               Art. 2

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto

si provvede mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  di  cui

all'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di  competenza  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome