Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018, n. 21 (supplemento ordinario n. 100) i decreti del presidente della Repubblica che recepiscono l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli accordi sono relativi al triennio triennio economico e normativo 2016-2018.
Si tratta del D.P.R. 15 marzo 2018, 41, e del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 42.
Di seguito i testi integrali di entrambi i provvedimenti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CO.NA.PO., CONFSAL VV.F.; l'organizzazione sindacale USB PI VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi; Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); Visto l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
Art. 2 Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4 Indennita' di rischio 1. Le misure vigenti dell' indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Art. 5 Indennita' mensile 1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi dell'anno 2017 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti per l'anno precedente. 3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per dodici mensilita'. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' mensile sono rideterminate, con assorbimento degli incrementi attribuiti dall'anno 2017, nei seguenti importi e sono corrisposte per tredici mensilita': Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 6 Fondo di amministrazione 1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 e' incrementato rispettivamente di euro 4.347,70 e di euro 279.069,56.
Art. 7 Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 8 Norma programmatica 1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 2.803.726,11, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi. 2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Art. 9 Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.
Art. 10 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 72.824.843 per l'anno 2018 e a euro 51.447.974 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a 10.526.600 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 10.850.269 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a complessivi 51.447.974 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione, per euro 5.263.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 10.850.269 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 35.334.405, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (...) Addendum 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie: incremento delle risorse destinate all'istituto della reperibilita' ai fini della concreta estensione a tutto il personale sulla base delle esigenze di servizio; ridefinizione delle indennita' per il personale operativo anche qualora impegnato in attivita' di formazione; valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni; razionalizzazione ed estensione, con indicazione delle fattispecie cui va applicata, della disciplina in turni anche nei confronti del personale non operativo; condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa; individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
Titolo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi; Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
Titolo II
Direttivi
Art. 2 Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4 Indennita' di rischio 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Art. 5 Fondo di produttivita' 1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31.
Titolo III
Dirigenti
Art. 6 Nuovi stipendi 1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente. 3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 8 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 19.806,69; b) per l'anno 2017: euro 52.688,97; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02; b) per l'anno 2017: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01; c) a decorrere dall'anno 2018: posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96; posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 9 Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2016: euro 4.951,67; b) per l'anno 2017: euro 13.172,24; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78. 2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) per l'anno 2016: euro 35.125,97; b) per l'anno 2017: euro 35.381,55; c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97. 5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 10 Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 11 Norma programmatica 1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo. 2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
Art. 12 Servizi a pagamento 1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono aggiornati i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei servizi a pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale direttivo e dirigente che tengano conto dei diversi profili di responsabilita'.
Art. 13 Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.
Art. 14 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 1.507.134, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (...)
Addendum 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie: ridefinizione delle indennita' per il personale operativo anche qualora impegnato in attivita' di formazione; valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni; condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa; individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.