Violenza negli ospedali: pene inasprite

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 

(Violenza negli ospedali: pene inasprite)

Con il decreto-legge 1° ottobre 2024 sono state inasprite le pene tese a contrastare un fenomeno sempre più diffuso nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni.

L'inasprimento della pene riguarda anche il danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Il decreto è entrato il vigore il 2 ottobre 2024.

 

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti
dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di
assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di
danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
(24G00158)

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024
Vigente al 2 ottobre 2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede
disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei
confronti del personale sanitario;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, attesa la
recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei
professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare
nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido
ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che
colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate
funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 635 del codice penale

 

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie
o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu'
persone riunite, la pena e' aumentata.».

 

Art. 2

Modifiche agli articoli 380 e 382-bis
del codice di procedura penale

 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono
inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater,
secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635,
terzo comma, del codice penale;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla
regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di
documentazione video-fotografica o di altra documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto.».

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono
alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Violenza negli ospedali: pene inasprite)

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Violenza negli ospedali: pene inasprite)

Foto Adobe Stock/Aipera 594418688

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome