Violenze e molestie sul lavoro: ratificata la convenzione dell’Oil (Ilo)

La carta impegna gli Stati membri a promulgare leggi e regolamenti utili a far rispettare i principi

Violenze e molestie sul lavoro.

Anche l'Italia - con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 - ha ratificato la convenzione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione delle violenze e molestie sul lavoro.

 

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Violenze e molestie sul lavoro: la sintesi

La ratifica della convenzione - si legge all'art. 9 - impegna gli Stati membri ad adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue: a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro; b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo; d) l'erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione.

Sul tema delle aggressioni, leggi anche qui

Qui di seguito il testo del provvedimento di ratifica (legge 15 gennaio 2021, n. 4) e, in coda, il testo della convenzione internazionale sulle violenze e molestie sul lavoro.

 

Legge 15 gennaio 2021, n. 4 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e
delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno
2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della
medesima Organizzazione. (21G00007)

(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021)
Vigente al: 27-1-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.
190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di
lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª
sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione
stessa.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

International Labour Conference
Conference internationale du Travail

CONVENTION 190

CONVENTION
CONCERNANT L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE
ET DU HARCELEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL,
ADOPTEE PAR LA CONFERENCE
A' SA CENT HUITIEME SESSION,
GENEVE, 21 JUIN 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

I. DEFINIZIONI

Convenzione 190

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO (1)

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del
Centenario) in data 10 giugno 2019;
Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia che stabilisce che
tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o
sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere materiale
e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di liberta' e
dignita', sicurezza economica e pari opportunita';
Ribadendo la rilevanza delle convenzioni fondamentali
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
Richiamando altri strumenti internazionali pertinenti, quali la
Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita';
Riconoscendo il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero
dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le
molestie di genere;
Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro
possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che
la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari
opportunita' e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro
dignitoso;
Riconoscendo l'importanza di una cultura del lavoro basata sul
rispetto reciproco e sulla dignita' dell'essere umano ai fini della
prevenzione della violenza e delle molestie;
Ricordando che i Membri hanno l'importante responsabilita' di
promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti
della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione
di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del
lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e
combatterle;
Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro
hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale,
sulla dignita' e sull'ambiente familiare e sociale della persona;
Riconoscendo che la violenza e le molestie influiscono anche
sulla qualita' dei servizi pubblici e privati e possono impedire che
le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e
progrediscano nel mercato del lavoro;
Rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili con
lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo
sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro,
sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese
e sulla produttivita';
Riconoscendo che le molestie e la violenza di genere colpiscono
sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che un approccio
inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga
sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi
stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e
interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si
rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel
mondo del lavoro;
Rilevando come la violenza domestica possa avere ripercussioni
sull'occupazione, la produttivita' e la salute e sicurezza e che i
governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e
le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel quadro
di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle
conseguenze della violenza domestica;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza
e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento che costituisce il
quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che dette proposte assumeranno la forma di una
Convenzione internazionale,
adotta oggi, ventuno giugno duemiladiciannove la seguente
Convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla violenza e sulle
molestie, 2019.

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro
indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la
minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia
ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un
danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la
violenza e le molestie di genere;
b) l'espressione «violenza e molestie di genere» indica la
violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro
sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un
sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
2. Fatto salvo quanto stabilito ai commi a) e b) del paragrafo 1
del presente articolo, le definizioni di cui alle leggi e ai
regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o concetti
distinti.

__________

(1) Traduzione in italiano a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San
Marino. Fanno fede le versioni in francese e in inglese.

 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti
nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base
alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino
indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in
formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori
licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i
candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorita', i
doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia
privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree
urbane o rurali.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie
nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in
connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:
a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati
laddove questi siano un luogo di lavoro;
b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in
luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di
utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o
attivita' sociali correlate con il lavoro;
d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese
possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e) all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di
lavoro;
f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il
rientro dal lavoro.

 

III. PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 4

1. A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri
sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad
un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.
2. In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in
consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di
lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un
approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di
genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle
molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in
considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti
terzi, qualora rilevante, e includere:
a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure
per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione
di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per
l'applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di
ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita'
educative e formative e la promozione di iniziative di
sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine
efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso
attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
3. Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, ciascun Membro riconosce i ruoli e
le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di
lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto
della diversita' della natura e della portata delle rispettive
responsabilita'.

Articolo 5

Nell'ottica della prevenzione e dell'eliminazione della violenza
e delle molestie nel mondo del lavoro, ciascun Membro si impegna a
rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali
sul lavoro, con particolare riferimento alla liberta' di associazione
e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione
collettiva, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o
obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e
l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Articolo 6

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e
politiche che garantiscano il diritto alla parita' e alla non
discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per
le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti
appartenenti ad uno o piu' gruppi vulnerabili o a gruppi in
situazioni di vulnerabilita' che risultino sproporzionatamente
colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

 

IV. PROTEZIONE E PREVENZIONE

Articolo 7

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con
lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti
che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del
lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.

Articolo 8

Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte a prevenire
la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorita'
pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale;
b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche' attraverso
altre modalita', dei settori o delle professioni e delle modalita' di
lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino
maggiormente piu' esposti alla violenza e alle molestie;
c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione
efficace di tali soggetti.

Articolo 9

Ciascun Membro dovra' adottare leggi e regolamenti che richiedano
ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate
al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della
violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la
violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in
cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:
a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con i lavoratori
e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di
molestie nei luoghi di lavoro;
b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei
rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi
relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei
lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure
per prevenirli e tenerli sotto controllo;
d) l'erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad
altri soggetti interessati, in modalita' accessibili a seconda dei
casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di
molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi
compresi i diritti e le responsabilita' dei lavoratori e di altri
soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a)
del presente articolo.

V. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E MECCANISMI DI RICORSO E DI RISARCIMENTO

Articolo 10

Ciascun Membro dovra' adottare misure adeguate al fine di:
a) controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali
in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;
b) garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di
risarcimento adeguati ed efficaci, nonche' a meccanismi e
procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi
di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi
ed efficaci, quali:
i) procedimenti di denuncia e di indagine, nonche', se
appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi
di lavoro;
ii) meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai
luoghi di lavoro;
iii) tribunali o altre giurisdizioni;
iv) protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei
confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori;
v) misure di sostegno legale, sociale, medico e
amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;
c) proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la
riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e
garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della
riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone
qualsivoglia utilizzo inopportuno;
d) introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di
molestie nel mondo del lavoro;
e) stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere
nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di
risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di
supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che
tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri
ed efficaci;
f) riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella
misura in cui cio' sia ragionevolmente fattibile, attenuarne
l'impatto nel mondo del lavoro;
g) garantire ai lavoratori il diritto di abbandonare una
situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere
che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita,
alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza
per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra
indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione;
h) garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre
autorita' competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare
la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare
ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o
l'interruzione dell'attivita' lavorativa nei casi di pericolo
imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i
diritti di ricorso alle autorita' giudiziarie o amministrative ai
sensi di legge.

 

VI. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 11

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro e' tenuto ad
adoperarsi al fine di garantire che:
a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto
delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di
salute e sicurezza, parita' e non discriminazione sul lavoro, nonche'
quelle in materia di migrazione;
b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle
autorita' competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o
altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la
violenza e le molestie di genere;
c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di
sensibilizzazione.

 

VII. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano
attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti
collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali,
includendovi l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro affinche' prevedano la
violenza e le molestie, nonche' tramite lo sviluppo di misure
specifiche, laddove necessario.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere
comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro.

Articolo 14

1. La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sara'
stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale
del Lavoro.
2. Essa entrera' in vigore dopo dodici mesi dalla data di
registrazione del Direttore Generale delle ratifiche di due Membri.
3. In seguito, questa Convenzione entrera' in vigore per ciascun
Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 15

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo'
denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data
iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto
comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del
Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avra' effetto fino a
un anno dopo la data in cui e' stata registrata.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che,
nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di
cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia
prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo
di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione
durante il primo anno di ciascun nuovo periodo di dieci anni alle
condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 16

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
dovra' notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti
di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione
della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore
Generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione
sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
dovra' comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini
della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto
delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le
ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente
agli articoli precedenti.

Articolo 18

Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di
amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra'
presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione
della presente Convenzione e dovra' considerare l'opportunita' di
inserire la questione della sua revisione totale o parziale
all'ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 19

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che
modifica la presente Convenzione e a meno che la nuova convenzione
non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione
riveduta comporterebbe di diritto, nonostante le disposizioni
dell'articolo 15 di cui sopra, la denuncia immediata della presente
Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia
entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova
convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere
oggetto di ratifica da parte dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella
sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non
ratifichino la convenzione riveduta.

Articolo 20

Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione
fanno ugualmente fede.

 

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