VVF: la permuta di materiali e servizi con soggetti terzi

Definiti le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, il valore delle prestazioni a carico dei contraenti e l'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

Il decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2015, regola le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti  per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei  vigili del fuoco e soggetti pubblici e privati (in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2016, n. 2).

In particolare, sono stati fissati:

- l'ambito di applicazione;

le condizioni delle permute;

- le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni;

- il valore delle prestazioni a carico dei contraenti;

- l'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare.

Di seguito il testo del D.M. 27 ottobre 2015

 

 

Decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2015 

Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti  per
la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno e soggetti pubblici e privati. (15A09757)

in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2016, n. 2

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.» e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato», e in particolare l'art. 225 e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59.» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e successive
modificazioni»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche.» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217  «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto  delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art.  11  della  legge  29  luglio
2003, n. 229.» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,
n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici  dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e  successive
modificazioni;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  settembre  2014
«Individuazione degli incarichi di  livello  dirigenziale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'art.  68  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 189, «Regolamento di  semplificazione  del  procedimento  relativo
all'alienazione di beni mobili dello  Stato»,  il  quale  all'art.  6
detta norme per la permuta da parte delle Amministrazioni dello Stato
di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, l'art. 26;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.»;
  Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015).»;
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province.», convertito con modificazioni dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Ravvisata la necessita' di dare  attuazione  al  predetto  art.  1,
comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

                              Decreta:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma
206, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  le  condizioni  e  le
modalita'  per  la  stipula  di  convenzioni  e  contratti   tra   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  del  Ministero  dell'interno,  di  seguito   indicato
Dipartimento, e  soggetti  pubblici  e  privati  per  la  permuta  di
materiali  o  prestazioni,  nonche'  le  condizioni  e  le  modalita'
dell'esecuzione delle prestazioni, ai  fini  del  contenimento  delle
spese  di  ricerca,  potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e
supporto  relative  a  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture   in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della
vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del   principio   di
economicita'.
                               Art. 2

                      Condizioni delle permute

  1. Ferme restando le finalita' indicate  dell'art.  1,  comma  206,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le convenzioni e i contratti di
permuta rispettano le seguenti condizioni:
    a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni,  anche
non rientranti in settori tra  loro  omogenei,  secondo  il  criterio
dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni  reciproche.
Nel caso in cui le prestazioni non siano  economicamente  equivalenti
e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione  di  minor
valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo  di  conguaglio
per compensare la disuguaglianza economica tra  le  prestazioni.  Gli
importi a titolo di conguaglio dovuti  al  Dipartimento  sono  pagati
quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria al capo d'entrata
XIV, capitolo 2439 art. 11 «Versamento da parte delle regioni,  degli
enti locali e  di  altri  enti  pubblici  o  privati,  degli  importi
previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi  con  il  Ministero
dell'interno  nell'ambito  dei  compiti   istituzionali   del   Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco»;
    b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e'  garantita
la sicurezza e la segretezza delle  informazioni.  Al  tal  fine,  le
parti contraenti garantiscono che  i  documenti,  i  materiali  e  le
tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente  per  i
fini  e  nei  limiti  concordati.  I  beni  ceduti  in  permuta   dal
Dipartimento  sono  privati  di  stemmi,  simboli  o  altri  elementi
identificativi che ne attestino la provenienza.
                               Art. 3

                 Modalita' per la stipula degli atti
                  e l'esecuzione delle prestazioni

  1. La scelta del contraente, la stipula  delle  convenzioni  e  dei
contratti,  l'approvazione,  l'esecuzione   delle   prestazioni,   il
collaudo, la liquidazione  e  il  pagamento  e  ogni  altro  connesso
adempimento, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le
modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione
e nel rispetto delle competenze stabilite dal  relativo  ordinamento,
con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
                               Art. 4

          Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

  1. Nel contratto di permuta e' indicato  analiticamente  il  valore
economico dei singoli materiali e delle singole  prestazioni  che  le
parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il
valore economico complessivo del contratto.
  2. Ai fini della  valutazione  delle  prestazioni  rese  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di convenzioni e contratti
aventi ad oggetto la permuta sono  utilizzate,  ove  disponibili,  le
tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale
e dei macchinari predisposti dall'Amministrazione stessa.
  3. Per quanto non contemplato  nelle  suddette  tabelle  e  per  la
valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco effettua  le  verifiche  di  congruita'  dei  prezzi
secondo le procedure utilizzate per la propria  attivita'  negoziale,
anche attraverso la nomina di specifiche commissioni  di  valutazione
nominate dal capo del  Dipartimento.  Ai  componenti  delle  predette
commissioni non compete alcun compenso, anche sotto forma di rimborsi
spese forfettari.
                               Art. 5

        Adempimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica  posta
a  carico  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   qualora
sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano,  l'Amministrazione
stessa ha facolta'  di  adempiere  al  contratto,  avvalendosi  delle
risorse disponibili allo scopo, mediante pagamento della  prestazione
posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato  nella
convenzione o nel contratto.
                               Art. 6

                    Individuazione dei materiali
                  e delle prestazioni da permutare

  1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il capo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  di  iniziativa  o  su  proposta  dei
direttori  centrali  o  regionali,  individua  i   materiali   e   le
prestazioni che possono costituire  oggetto  di  permuta  secondo  un
programma annuale che viene approvato dal capo del Dipartimento.
                               Art. 7

                 Clausola di invarianza della spesa

  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti  connessi,  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. Il presente decreto sara' comunicato agli  organi  di  controllo
per la registrazione e pubblicato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

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