Emas: le linee guida per l’industria automobilistica

Il testo della decisone (Ue) 2019/62 della Commissione del 19 dicembre 2018 pubblicata sulla G.U.C.E. L del 18 gennaio 2019, n. 17. Entrata in vigore dal 18 maggio 2019

Decisione (Ue) 2019/62 della Commissione del 19 dicembre 2018  relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

(G.U.C.E. L del 18 gennaio 2019, n. 17)

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE [1]GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. , in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione è tenuta ad elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi nell’ambito del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento devono tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.

(2)  A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. La comunicazione della Commissione «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» [2]GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2. annovera la costruzione automobilistica tra i settori prioritari.

(3)  Il documento di riferimento settoriale per il settore della costruzione automobilistica dovrebbe concentrarsi sulle migliori pratiche, gli indicatori e i parametri di riferimento per i costruttori di automobili, compresi i fabbricanti di parti e componenti e gli impianti di gestione dei veicoli fuori uso. È opportuno che contenga un riferimento agli orientamenti vigenti applicabili agli aspetti contemplati in altri strumenti politici, quali la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del  21.10.2000, pag. 34). o i documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT) redatti norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [4]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).. Per il resto, dovrebbe individuare, attraverso le migliori pratiche di gestione ambientale del settore, azioni concrete per migliorare la gestione ambientale complessiva delle imprese del settore, compresi gli aspetti diretti connessi ad esempio al processo di fabbricazione e gli aspetti indiretti, tra cui ad esempio la gestione della catena di approvvigionamento, allo scopo di promuovere un’economia più circolare.

(4)  Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore della costruzione automobilistica, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)  Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori di interessi in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 

Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 figura nell’allegato della presente decisione. 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 18 maggio 2019. 

Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
2. GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2.
3. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del  21.10.2000, pag. 34).
4. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

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