Inquinamento ambientale: le ultime dalla Cassazione

Dalle prime interpretazioni, appare chiaro come il deterioramento o la compromissione possano evocare l'idea di un risultato raggiunto da una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso, pur se non in modo irreversibile

Com’era prevedibile, le definizioni degli eventi previsti dai nuovi delitti ambientali stanno dando non poco lavoro alla giurisprudenza.

Poco dopo la sentenza n. 46170/2016, infatti, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente con la pronuncia 31 gennaio 2017, n. 15865, nell’ambito di un procedimento di cautela reale, sulla definizione formulata dal legislatore, secondo la quale si ha “inquinamento” a fonte di «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Alla luce delle prime interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, pare, inoltre, chiaro che, pur se non in modo irreversibile, il deterioramento o la compromissione evochino l'idea di un risultato raggiunto di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso.

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