231: a ciascuno la sua (responsabilità)

È un errore giuridico sovrapporre la responsabilità delle persone fisiche a quelle dell’azienda. La Corte di Cassazione ha ribadito che la violazione degli obblighi di prevenzione da parte del datore non può determinare la responsabilità dell’ente. La sentenza è la numero 51455 del dicembre 2023 Con la sentenza n. 51455, depositata il 28 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha efficacemente ribadito che la violazione degli obblighi di prevenzione in materia di salute e sicurezza, da parte del datore di lavoro (ma lo stesso varrà anche per ogni altro soggetto intraneo, apicale e no, richiamato dall’art. 5 del D.Lgs n. 231 del 2001), non può determinare automaticamente la responsabilità dell’ente.

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