Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2017 sancisce, tra gli altri, anche l'obbligo, per il gestore degli impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW, di sistemi di monitoraggio delle emissioni
Definite le modalità per accedere agli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2017 (in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110) disciplina:
- le comunicazioni a carico del gestore dell'impianto;
- la verifica iniziale di idoneità del sistema e dei dati di monitoraggio e i controlli successivi;
- le convenzioni per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli;
- la decorrenza del premio tariffario;
- la comunicazione del rispetto delle condizioni per l'accesso al premio tariffario;
- i costi delle attività di verifica e controllo;
- l'obbligo, per il gestore degli impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW, di sistemi di monitoraggio delle emissioni.
Di seguito il testo integrale del D.M. 14 aprile 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare 14 aprile 2017
Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento
dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la
produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e
biogas. (17A03158)
in Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2017, n. 110
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio
2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad
oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia
elettrica per gli impianti alimentati a biomasse e biogas che
utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine
biologica, attribuita per il tramite del Gestore dei sevizi
energetici (GSE);
Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh
di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che
rispettano i requisiti di emissione in atmosfera individuati
nell'allegato 5 di tale decreto;
Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo
cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, e' concesso
se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei parametri previsti
nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni (SME) conforme alla normativa vigente ed
alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti di
potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW, un sistema di
analisi delle emissioni (SAE);
Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di cui all'art. 8,
comma 7, devono essere stabilite, con decreto da adottare ai sensi
dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le
modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il
rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo costo
a carico dei produttori elettrici, nonche' le caratteristiche e le
prestazioni minime del SAE;
Visto l'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede i requisiti dei sistemi di monitoraggio
delle emissioni in atmosfera utilizzati ai fini del controllo del
rispetto dei valori limite di emissione prescritti per l'esercizio
degli impianti;
Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del
decreto ministeriale 6 luglio 2012 puo' essere soggetto ad
un'applicazione soltanto parziale delle caratteristiche tecniche e
prestazionali dell'allegato VI alla parte quinta del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7,
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e' accessibile per un numero
definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste
da tale decreto, elencati in una lista definitivamente chiusa a
disposizione del Gestore dei servizi energetici;
Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6
luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del
2006, e' richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma del
provvedimento di attuazione;
Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute e dello
sviluppo economico;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella
seduta del 2 febbraio 2017;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la verifica e la
comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio
tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6
luglio 2012, inclusi i costi delle relative attivita'. Stabilisce
inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di
analisi delle emissioni, di seguito indicato come sistema SAE,
utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema
di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME.
2. Il premio previsto dal comma 1 e' corrisposto agli impianti
individuati dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto
ministeriale 6 luglio 2012.
Art. 2
Comunicazioni a carico
del gestore dell'impianto
1. Il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o
provinciale per la protezione dell'ambiente competente, di seguito
Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME
o del sistema SAE:
a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le
istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa
l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e
l'ubicazione dei punti di campionamento e misura.
b) le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualita'
dei dati e validazione delle misure, con la documentazione
comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e
prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2.
2. Il gestore dell'impianto invia periodicamente all'Agenzia, ai
fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi
ai valori medi mensili dei parametri della tabella dell'allegato 5
del decreto ministeriale 6 luglio 2012, rilevati e elaborati in
conformita' alle prescrizioni dell'art. 9.
3. I dati di monitoraggio previsti dal comma 2 sono inviati a
seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che la verifica
iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE si e'
positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun mese sono
inviati entro il termine del secondo mese successivo, a pena di
decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. E' fatta salva
la possibilita' delle procedure previste dal comma 7 di introdurre
termini piu' ravvicinati.
4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si applica ai
dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in vigore del
presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2.
5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non e' richiesto
se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto,
il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata
ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella
autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto
autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme
tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.
6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del
sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica all'Agenzia, con un
preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per l'esecuzione
attivita' di calibrazione e taratura periodiche di cui all'art. 3,
comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa esecuzione, appositi
rapporti su tali attivita'. E' fatta salva la possibilita' delle
procedure previste dal comma 7 di introdurre termini piu'
ravvicinati.
7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal comma
2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati nel rispetto
delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi informatici
automatici, individuate dalle Agenzie. Le Agenzie assicurano ai
gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' delle procedure da
utilizzare.
8. Alle informazioni previste dal comma 1 e' altresi' allegato, ove
non sia stato trasmesso alle autorita' competenti a fini
autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando
altresi' il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i punti di
emissione, le caratteristiche chimico-fisiche degli effluenti e i
sistemi di abbattimento delle emissioni.
Art. 3
Verifica iniziale di idoneita' del sistema
e verifica dei dati di monitoraggio
1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art. 2,
comma 1, le agenzie valutano, ai fini della verifica iniziale di
idoneita' del sistema SME o del sistema SAE:
la capacita' del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni,
in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle
caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare,
verificando in particolare l'idoneita' del sistema rispetto alle
caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni
dell'art. 9;
la correttezza delle procedure di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).
2. La verifica prevista dal comma 1 e' effettuata sulla base della
documentazione inviata dal gestore dell'impianto e sulla base di
eventuali attivita' sul campo.
3. A seguito di ciascun invio dei dati di monitoraggio di cui
all'art. 2, comma 2, le agenzie accertano il rispetto dei valori
limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto
ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e
completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma
6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo se la
verifica prevista dal comma 1 si e' positivamente conclusa.
4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto al fine
di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o i dati di
monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, e' carente o difforme
rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), non risultano corrette, le agenzie richiedono
al gestore chiarimenti e integrazioni.
5. In occasione di ciascun invio, i dati di monitoraggio sono
trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio successivi
a quelli oggetto del precedente invio, inclusi i mesi in cui
risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento non
e' risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno
o piu' mesi civili di esercizio e in caso di mancato invio delle
comunicazioni previste dall'art. 2, comma 6, le agenzie possono
stabilire che non si proceda alla verifica dei dati di monitoraggio
relativi ai mesi successivi.
6. La verifica prevista dal comma 1 non e' richiesta se il gestore
dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME
che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale,
nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle
emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il
rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni
dell'art. 9, comma 1.
7. La verifica iniziale di idoneita' del sistema SME e del sistema
SAE e, nei casi di cui al comma 6, l'autorizzazione individuano i
modi ed i tempi in cui il gestore dell'impianto eseguira' le
attivita' di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero
periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE.
8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti della
verifica prevista dal comma 1, entro 30 giorni dalla relativa
conclusione, e gli esiti delle verifiche dei dati di monitoraggio
oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati.
9. Resta ferma la responsabilita' del gestore dell'impianto, ai
sensi della vigente normativa, in caso di presentazione di
dichiarazioni o di documentazioni false oppure attestanti cose non
vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.
Art. 4
Controlli successivi
1. Fatte salve le eventuali attivita' sul campo finalizzate alla
verifica iniziale di idoneita', le agenzie effettuano controlli
presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un
controllo ogni due anni civili durante i quali l'impianto sia in
esercizio per uno o piu' mesi. Tali controlli, organizzati anche
sulla base delle comunicazioni relative alle attivita' di
calibrazione e taratura periodiche dell'art. 2, comma 6, sono
finalizzati ad accertare la corretta applicazione, nel corso del
tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ed il
mantenimento del rispetto delle caratteristiche, delle prestazioni
minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie comunicano
al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60
giorni dalla relativa effettuazione.
2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche
che hanno compromesso la validita' dei dati di monitoraggio, le
agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi di
esercizio, fatti salvi i periodi per cui hanno gia' comunicato il
rispetto dei valori limite ai sensi dell'art. 3, comma 7. Se i
controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche le
agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la
sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in caso di
mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non
si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e comunicazione di cui
al presente articolo in relazione al gestore interessato.
3. Le agenzie possono in qualsiasi momento richiedere al gestore
dell'impianto di relazionare in merito a possibili situazioni
critiche che risultino dalle informazioni inviate dal gestore sui
mesi in cui il rilevamento non e' risultato valido, sul mancato
funzionamento del sistema SME e del sistema SAE o del sistema di
abbattimento delle emissioni, sulle attivita' di calibrazione e
taratura effettuate, sulle manutenzioni effettuate e su qualsiasi
altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In tali casi,
le agenzie possono effettuare presso l'impianto controlli
supplementari rispetto ai controlli di cui al comma 1 e, se si
accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi
correttivi agli effetti previsti dal comma 2.
Art. 5
Convenzioni per lo svolgimento
delle verifiche e dei controlli
1. La verifica iniziale di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, la
verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli di cui
all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle
agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o
privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I
soggetti ai quali sono delegati attivita' sul campo e controlli
presso gli impianti devono essere accreditati ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri
per i quali si effettua la misura.
2. In caso di attivita' delegate dalle convenzioni previste dal
comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3 e
4, si intendono effettuati ai soggetti delegati, fermo restando
quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non devono fornire
alcuna prestazione o servizio ai gestori oggetto di verifiche e
controlli. Le convenzioni previste dal comma 1 contengono una
apposita clausola in tal senso.
3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e
l'entita' delle attivita' delegate, le modalita' di esecuzione, i
poteri di supervisione sul soggetto delegato, il coordinamento con
attivita' effettuate direttamente dalle agenzie e le modalita' di
comunicazione dei dati, delle informazioni e degli esiti delle
attivita' tra le agenzie e il soggetto delegato.
4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal comma 1
le agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la
conoscibilita' dei soggetti delegati che devono ricevere dati e
informazioni o effettuare attivita' sul campo e controlli presso gli
impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere versati,
qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili stabilite
a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8.
5. In tutti i casi, le agenzie provvedono direttamente ad
effettuare la comunicazione al Gestore del servizio elettrico
prevista dall'art. 7 e le comunicazioni al gestore dell'impianto
previste dal presente decreto e ad assumere le decisioni previste
dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.
Art. 6
Decorrenza del premio tariffario
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo di accesso
al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui
il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE
soggetto a positiva verifica iniziale di idoneita' e applica le
procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva
verifica iniziale di idoneita'. I periodi in cui il sistema sia stato
in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale
di idoneita' non possono essere considerati ai fini dell'accesso al
premio.
2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6, messi in
esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il
periodo di accesso al premio decorre, senza l'obbligo della verifica
iniziale di idoneita', dal primo mese civile successivo alla data
della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se la messa in
esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo di
attivita' a cui si riferiscono le incentivazioni che sono state
riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio
2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine.
3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma
2, successivi al pertinente termine di decorrenza previsto dal
presente articolo.
Art. 7
Comunicazione del rispetto delle condizioni
per l'accesso al premio tariffario
1. Le agenzie comunicano al Gestore dei servizi energetici,
utilizzando l'indice dell'allegato I, gli esiti della verifica
prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i mesi civili in
cui i valori limite di cui all'art. 3, comma 3, sono stati
rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio, ai
sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio 2012,
da erogare in relazione a tale numero di mensilita'. La comunicazione
e' effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dei dati oggetto di
verifica.
2. Le agenzie possono concordare con il Gestore dei sevizi
energetici specifiche modalita', anche basate su sistemi informatici,
per la comunicazione prevista dal comma 1.
Art. 8
Costi delle attivita'
di verifica e controllo
1. I costi delle attivita' di verifica, dei controlli e delle
comunicazioni di cui al presente decreto sono posti a carico del
gestore dell'impianto interessato sulla base delle tariffe previste
dall'allegato II. Gli importi sono versati con le tempistiche
previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di cui
all'art. 5 nei modi previsti dalle procedure amministrative e
contabili stabilite a livello regionale in conformita' ai relativi
ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi
dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda ad ulteriori
attivita' di verifica e di comunicazione di cui al presente articolo
in relazione al gestore interessato.
Art. 9
Sistemi di monitoraggio delle emissioni
1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza
termica nominale superiore a 15 MW deve utilizzare, per il
monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma UNI
EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle prescrizioni
previste dall'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo
152/2006 e dalle pertinenti norme regionali relative ai sistemi di
monitoraggio in continuo delle emissioni.
2. In caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore
a 15 MW puo' essere utilizzato, in alternativa al sistema SME, un
sistema SAE conforme almeno alla norma UNI EN 15267/2009, nonche'
alle caratteristiche, alle prestazioni minime ed alle altre
prescrizioni previste dall'allegato III, sezione I.
3. Per tutti i sistemi SME e SAE previsti dai commi 1 e 2 non si
applica, ai fini del presente decreto, il numero minimo di ore di
normale funzionamento nel mese civile previsto dal punto 5.2.3.
dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n.
152/2006.
4. I dati di monitoraggio previsti dall'art. 2, comma 2, rilevati
da tutti i sistemi SME e SAE sono archiviati ed inviati dal gestore
dell'impianto alle agenzie utilizzando il formato previsto
dall'allegato III, sezione II.
5. L'individuazione di ciascun impianto di combustione a cui
riferire le disposizioni del presente decreto, inclusa la soglia di
potenza termica nominale prevista dal comma 2, e' effettuata sulla
base delle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 6 luglio
2012.
6. I sistemi SAE previsti dal presente decreto non possono essere
in alcun caso utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei
valori limite di emissione previsti ai sensi della parte quinta del
decreto legislativo n. 152/2006.
Allegato I
Indice della comunicazione
al Gestore dei sevizi energetici
1. La comunicazione prevista dall'art. 7 deve contenere i
seguenti elementi:
denominazione del gestore dell'impianto;
codice CENSIP;
sede dell'impianto;
avvenuta verifica iniziale di idoneita' del sistema di
monitoraggio delle emissioni;
termine di decorrenza di cui all'art. 6;
indicazione dei mesi civili in cui i valori limite sono stati
rispettati. (1)
(1) Per le comunicazioni successive alla prima, i mesi da
indicare sono quelli compresi nel periodo successivo al periodo a cui
si riferisce la precedente comunicazione.
Allegato II
Tariffe delle attivita'
di verifica e comunicazione
1. Le tariffe previste dall'art. 8 sono individuate con le
seguenti modalita':
a) verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema
SAE, incluse le eventuali attivita' sul campo finalizzate a tale
verifica iniziale: tariffa base di 360 euro, con l'aggiunta dei costi
relativi alle specifiche attivita' sul campo, se effettuate, quali
previsti dal vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia
interessata; (2)
b) accertamento del rispetto dei valori limite di emissione
attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati di
monitoraggio ricevuti, inclusi gli oneri di archiviazione dei dati e
di gestione delle comunicazioni: 2.160 euro per l'intero anno civile,
considerando 180 euro per la verifica dei dati relativi a ciascuna
mensilita';
c) controlli di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4: tariffa base di
900 euro per singolo controllo, con l'aggiunta dei costi relativi
alle specifiche attivita' di campionamento e di analisi effettuate
durante il controllo, quali previsti dal vigente tariffario delle
prestazioni dell'Agenzia interessata.
2. Gli importi di cui al punto 1, lettere a) e c), sono versati,
dopo lo svolgimento delle attivita', entro trenta giorni dalla
richiesta dell'agenzia interessata. Gli importi di cui al punto 1,
lettera b), sono versati, in via di anticipazione, entro la data di
invio dei primi dati di monitoraggio dell'anno civile in cui le
attivita' ivi previste devono essere effettuate. In caso di primo
invio dei dati di monitoraggio gli importi di cui al punto 1, lettera
b), sono comunque versati con riferimento a tutti i mesi civili di
esercizio successivi al termine di decorrenza applicabile ai sensi
dell'art. 6.
3. Nelle richieste di versamento previste dal punto 2 le agenzie
individuano espressamente le voci ed i costi unitari del vigente
tariffario delle prestazioni applicati in relazione alle specifiche
attivita' sul campo ed alle specifiche attivita' di campionamento e
di analisi che sono state effettuate.
(2) Importo da versare una sola volta per la verifica iniziale di
idoneita' del sistema SME o del sistema SAE.
Allegato III
Monitoraggio delle emissioni
Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE.
1. Fatte salve le specifiche diverse indicazioni previste dal
presente allegato, il SAE e' soggetto alle disposizioni dell'allegato
VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative ai
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con particolare
riferimento alle diposizioni concernenti i valori limite mensili di
emissione.
2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato
VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve
rilevare e registrare le concentrazioni, nelle emissioni, degli
inquinanti previsti dalla tabella dell'allegato 5 del decreto
ministeriale 6 luglio 2012 e dei principali parametri di processo
(tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato di
impianto, portata).
3. I mesi civili per cui non sia rispettato l'indice minimo di
disponibilita' mensile delle medie orarie valide previsto dai punti
2.4. e 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto
legislativo n. 152/2006 non sono validi ai fini del premio
tariffario. Non si applicano le forme alternative di controllo
previste dai punti 2.5. e 5.5.1. dell'allegato VI alla parte quinta
del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il gestore dell'impianto invia, per la verifica prevista
dall'art. 3, comma 1, le procedure di calibrazione/taratura, le
procedure di garanzia di qualita' dei dati e le procedure di
validazione delle misure previste dai punti 2.9, 3.1, 3.7.2 e 4
dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n.
152/2006. Le procedure specificano anche il periodo di operativita'
non sorvegliata.
5. Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto dal
punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo
n. 152/2006 ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal
punto 3.2. di tale allegato, al fine di inserire i relativi dati in
ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2,
comma 2.
6. Gli strumenti di analisi del SAE devono rispettare il seguente
requisito:
Campo di misura: valore limite tra 40% e 50% del fondo scala
utilizzato.
7. Il SAE deve essere installato in corrispondenza di ciascun
punto di emissione dell'impianto di combustione individuato ai sensi
dell'art. 9, comma 5, o di ciascun punto di emissione che sia comune
a piu' impianti di combustione individuati ai sensi dell'art. 9,
comma 5.
Sezione II. Formato per l'archiviazione e per l'invio dei dati di
monitoraggio.
1. Per tutti i sistemi SME e SAE di cui all'art. 9, commi 1 e 2,
il gestore dell'impianto utilizza, per l'archiviazione e l'invio dei
dati, il formato contenuto nella presente sezione. In occasione di
ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2,
comma 2, devono essere inviati tutti i dati elencati nella presente
sezione.
Dati da archiviare e da inviare:
indice di disponibilita' mensile delle medie orarie;
concentrazioni medie mensili rilevate per ciascun inquinante;
concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con
applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il
periodo mensile di mediazione e correlati valori medi su base oraria
rilevati dei seguenti parametri di processo:
tenore di O2 libero;
tenore di vapore acqueo;
temperatura dell'emissione;
stato di impianto (produttivita');
portata;
dati del registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo
oggetto di comunicazione;
dati del riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal
punto 3.2. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo
n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;
dati e informazioni introdotti dal gestore nel sistema di
monitoraggio ai sensi del punto 3.7.1. dell'allegato VI alla parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo
oggetto di comunicazione.

