I prezzi individuati servono per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018
Fissati i prezzi unitari massimi per lo smaltimento dei rifiuti di origine animali (carcasse) per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018 con la pubblicazione del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81.
Di seguito il testo integrale del D.M. 29 gennaio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018
Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni
agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle
carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al
mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione
nell'anno 2018. Secondo elenco. (18A02335)
in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto, in particolare, l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013
che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate
da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli
importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di
compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre
2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525 dell'8
novembre 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante» e la sottomisura 17.2
«Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le
emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al
comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I
che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi
assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2008, n. 82, recante le modalita' per stabilire i prezzi
unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze
agevolate;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel
sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio
2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle
tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le
disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo
2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano
assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione
individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative
agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2
del Programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi
stabiliti dal presente decreto;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori
assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi
prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter del decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere alla rilevazione dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Visto il decreto 6 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con
il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale
sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di
ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e
vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura;
Preso atto degli ulteriori prezzi medi di mercato delle produzioni
agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017 ai sensi
dell'art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 21
dicembre 2017;
Esaminata la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana
allevatori) del 13 dicembre 2017, di aggiornamento dei costi per lo
smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini,
ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate
con le ditte autorizzate;
Ritenuto di parametrare per l'anno 2018 gli importi massimi entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione
dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:
alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali,
rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da ISMEA con nota
21 dicembre 2017, per le produzioni vegetali, zootecniche e per gli
animali oggetto di abbattimento forzoso;
ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali comunicati
dall'AIA in data 13 dicembre 2017;
ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori
unitari massimi delle altre garanzie applicabili al settore
zootecnico (mancati redditi), gia' stabiliti con il citato decreto
ministeriale 29 dicembre 2016;
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni
biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le
tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di
conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Decreta:
Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili, dei costi di
ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento
delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al
settore zootecnico, con polizze agevolabili e per l'adesione ai
fondi di mutualizzazione per l'anno 2018
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, dei costi di
ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore
zootecnico, utilizzabili per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2018, sulla base del Piano assicurativo
agricolo 2018 citato nelle premesse, sono riportati nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale
delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o
per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel Piano assicurativo individuale o
nel piano di mutualizzazione individuale, e devono essere
riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non
comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando,
fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il
corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve
essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo
certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di
controllo preposto per le successive verifiche da parte
dell'autorita' competente.
Art. 2
Modalita' di determinazione
di ulteriori prezzi unitari massimi
1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del
presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, i soggetti interessati alla stipula
delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di
determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non
riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco
allegato.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della
presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico
dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la
determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2018, saranno
determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al
comma 1 e approvati con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).
Allegato
Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate
- Anno 2018
Parte di provvedimento in formato grafico


