Smaltimento delle carcasse animali: al via le proposte per la campagna assicurativa

Pubblicato il decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 aprile 2025

Smaltimento delle carcasse animali: dettate le modalità attuative con contestuale invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023. È quanto ha stabilito il decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n.119.

Smaltimento delle carcasse animali

Tra i vari punti, sono stati messi a fuoco:

  • le caratteristiche dei soggetti aventi diritto;
  • gli interventi e le spese ammissibili;
  • le attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto;
  • le modalità di presentazione e l'istruttoria della domanda;
  • l'istanza di riesame;
  • l'approvazione delle domande e l'erogazione del contributo;
  • modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto.

Di seguito il testo del D.M. 10 aprile 2025.

Smaltimento delle carcasse animali

Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 aprile 2025 

 

Modalita' attuative e invito a presentare proposte  per  la  campagna
assicurativa 2023 - Polizze a copertura dei  rischi  sulle  strutture
aziendali, dei costi di smaltimento  delle  carcasse  animali,  delle
polizze sperimentali indicizzate e  delle  polizze  sperimentali  sui
ricavi. Decreto legislativo n. 102/2004. (25A03017)
(Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 119)

 

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo rurale

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di  cui

al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando

i termini, le modalita' e le procedure di erogazione  dell'aiuto  sui

premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui al decreto

22 maggio 2023, n. 263929, nonche' ai dettami del Piano  di  gestione

dei rischi in agricoltura 2023 e del regolamento (UE) n. 2472/2022.

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un  gruppo  di

persone fisiche o giuridiche,  indipendentemente  dalla  personalita'

giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo  e  ai  suoi

membri, la cui azienda e'  situata  nel  territorio  italiano  e  che

esercita  un'attivita'  agricola  quale   individuata   nel   decreto

ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

b)  «imprenditore  agricolo»:  chi  esercita  almeno  una   delle

seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento

di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135  del  codice

civile;

c) «polizza»: ove non espressamente indicato, si intende  sia  la

polizza assicurativa  sottoscritta  individualmente  dall'agricoltore

sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in  caso

di polizze collettive stipulate con  la  compagnia  di  assicurazione

dall'organismo  collettivo  di  difesa,  nonche'  dalle   cooperative

agricole e loro consorzi o da altri soggetti  giuridici  riconosciuti

ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la  compagnia  di

assicurazione;

d)  «avversita'  atmosferica»:  evento  atmosferico,  come  gelo,

tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,

assimilabile a una calamita' naturale;

e) «calamita' naturale»:  evento  naturale,  di  tipo  biotico  o

abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione

agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore

agricolo;

f) «costo di smaltimento»: costo sostenuto per  il  prelevamento,

il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'

i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;

g) «soccida»: contratto a  carattere  associativo  in  un'impresa

agricola, in cui  si  attua  una  collaborazione  economica  tra  chi

dispone del  bestiame  (soccidante)  e  chi  lo  prende  in  consegna

(soccidario), allo scopo di allevarlo e  sfruttarlo,  ripartendo  gli

utili che ne derivano;

h) «Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura  2023»  o  PGRA

2023: strumento attuativo annuale del decreto  legislativo  29  marzo

2004, che stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto pubblico  sui

premi assicurativi tenendo conto delle  disponibilita'  di  bilancio,

dell'importanza socio-economica delle  produzioni  e  del  numero  di

potenziali assicurati. Nel  piano  sono  stabiliti,  tra  l'altro,  i

parametri  per  il  calcolo  del  contributo   pubblico   sui   premi

assicurativi distinti per tipologia  di  polizza  assicurativa,  area

territoriale,  calamita'  naturali  ed  altri  eventi  eccezionali  e

avversita'  atmosferiche,  garanzia,  tipo   di   coltura,   impianti

produttivi,  produzioni  zootecniche,  strutture  e  qualsiasi  altro

elemento ritenuto necessario per garantire  un  impiego  efficace  ed

efficiente delle risorse pubbliche;

i) «Sistema gestione  del  rischio  (SGR)»:  sistema  informativo

integrato istituito ai sensi del Capo  III  del  decreto  12  gennaio

2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),

che garantisce l'armonizzazione  e  l'integrazione  dell'informazione

relativa a tale misura, nell'ottica di garantire  una  sana  gestione

finanziaria evitando sovra- compensazioni;

j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente

individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,

sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue;

k) «copertura mutualistica»: la domanda, redatta nel rispetto dei

contenuti indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 5 maggio 2016,

n.  10158,  nel  PGRA  della  campagna  di  riferimento  e  nel  PSRN

2014-2022, che consente a ciascun agricoltore aderente  ad  un  Fondo

per  rischi  climatici  e  sanitari  di   accedere   alla   copertura

mutualistica per un periodo annuale o infra-annuale;

l) «polizze ricavo»: si intendono i  contratti  assicurativi  che

coprono la  perdita  di  ricavo  della  produzione  assicurata.  Tale

perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la  riduzione  della

resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui agli  allegati  1.2  dei

piani e la riduzione del prezzo di mercato;

m) «polizze indicizzate»: o polizze index based, si  intendono  i

contratti  assicurativi  che  coprono  la   perdita   di   produzione

assicurata per  danno  di  quantita'  e  qualita'  a  seguito  di  un

andamento climatico avverso,  identificato  tramite  uno  scostamento

positivo  o  negativo   rispetto   ad   un   indice   biologico   e/o

meteorologico.  Il  relativo  danno  sara'  riconosciuto  sulla  base

dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

n) «polizze sperimentali»: si  intende  l'insieme  delle  polizze

ricavo e delle polizze indicizzate;

o) «andamento climatico avverso»: indica un andamento  climatico,

identificato sulla  base  dell'alterazione  di  parametri  ricompresi

nell'indice meteorologico quali, ad esempio,  la  piovosita'  e/o  la

temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte  di  esso

che si discosta  significativamente  dalla  curva  ottimale  per  una

determinata coltura in una  determinata  fase  fenologica  e  produce

effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici

biologici;

p) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i

criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022;

q) «riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai

sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000 e dell'art.  2,

comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004  e  il  prezzo  di

mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento  al  terzo  trimestre

dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

r) «domanda di aiuto»: domanda presentata da un  richiedente  per

il percepimento dell'aiuto;

s)  «data  di  presentazione   domanda   di   aiuto»:   data   di

presentazione all'organismo pagatore AGEA  attestata  dalla  data  di

trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale  SIAN  e

riportata nella ricevuta  di  avvenuta  presentazione  rilasciata  al

richiedente;

t) «utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria

anagrafica sul portale AGEA;

u) «codice OTP»: codice  che  consente  la  sottoscrizione  della

domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato,

abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  SMS

sul cellulare del medesimo utente;

v) «Standard  Value»:  valore  standard  di  riferimento  per  la

verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore  e  dei

valori massimi assicurabili  ai  fini  del  calcolo  dell'importo  da

ammettere a sostegno.

 

                               Art. 3

                        Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente  i  richiedenti  che  soddisfano

tutti i seguenti requisiti:

a) essere  imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle

imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole  istituita  presso  la

Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di fascicolo aziendale.

2.   I   suddetti   requisiti   devono   essere   posseduti,   pena

l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per  lo  smaltimento  delle

carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda

di  aiuto   deve   indicare   se   e'   proprietario   o   conduttore

dell'allevamento. Secondo le  disposizioni  della  circolare  del  21

dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata  a  sostenere  la  spesa

oggetto di agevolazione e di  tutte  le  procedure  previste  per  il

percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,

e' individuata nel soccidario, ossia in  colui  che  nell'ambito  del

contratto    di    compartecipazione    risulta     il     conduttore

dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al

presente decreto i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero

pendente a seguito di  una  precedente  decisione  della  Commissione

europea che dichiara gli aiuti illegittimi  e  incompatibili  con  il

mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma  4,

lettera a), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali

e per le polizze sperimentali sono esclusi  dagli  aiuti  di  cui  al

presente decreto:

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, comma  1,  del

regolamento (UE) n. 2472/2022;

b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del

regolamento (UE) n. 2472/2022, ad eccezione degli aiuti destinati  ad

indennizzare  le   perdite   causate   da   avversita'   atmosferiche

assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25 del medesimo

regolamento, a condizione che l'impresa sia diventata  un'impresa  in

difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in

questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a

seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che

dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno

conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 4, lettera a),  del

regolamento (UE) n. 2472/2022.

 

                               Art. 4

                       Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente  quelli  relativi

alla stipula di una polizza a copertura dei  rischi  sulle  strutture

aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e  quelli

relativi alla stipula di polizze sperimentali.

2.  La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  agevolate  e'

volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono

deliberare  di  far  ricorso  a  forme  assicurative  collettive  gli

organismi collettivi di difesa, nonche'  le  cooperative  agricole  e

loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo

2004. Le  polizze  assicurative  collettive  sono  contratte  con  le

compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che

vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali  organismi,

per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o  piu'

certificati  assicurativi  a  copertura  dei  rischi  sulle   proprie

produzioni  e   devono   essere   i   destinatari   degli   eventuali

risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono  soddisfare  le  seguenti

condizioni:

a) nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

i. intestazione della compagnia assicurativa;

ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;

iii. intestazione dell'assicurato;

iv. CUAA;

v. riferimento alla campagna assicurativa 2023;

vi. tipologia di polizza;

vii. numero della polizza;

viii.  prodotto  con  eventuale  codice  da  decreto  prezzi  o

prodotto  con  codice  da  decreto  Standard  Value  per  le  polizze

sperimentali;

ix. varieta' con eventuale  Id  da  decreto  prezzi  o  decreto

Standard Value per le polizze sperimentali;

x.  avversita'  assicurate  (solo  per  strutture   e   polizze

sperimentali);

xi. garanzie assicurate;

xii. valore assicurato;

xiii. quantita' assicurata (quintali/numero  capi/metri  quadri

assicurati);

xiv. tariffa applicata;

xv. importo del premio;

xvi. soglia di danno e/o la franchigia;

xvii. data di entrata in copertura;

xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze  collettive

in caso di  assenza  del  dato  nel  certificato  di  polizza  si  fa

riferimento  a  quanto  riportato  nella  convenzione  stipulata  tra

l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);

xix. nome dell'organismo collettivo di  difesa  contraente  (in

caso di adesione a polizza collettiva);

b) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare

o all'intero ciclo produttivo di  ogni  singola  coltura/allevamento,

qualora di durata inferiore all'anno solare;

c) per i costi di ripristino delle strutture aziendali  e  per  i

costi di smaltimento delle carcasse animali, le  polizze  per  essere

ammissibili  all'agevolazione   devono   riferirsi   alle   strutture

aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti

A.1 e B.1, del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle

polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2023;

d)  le  strutture  aziendali  sono  assicurabili  unicamente  con

polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui

all'allegato 1, punto  A.2,  del  presente  avviso  pubblico,  a  cui

possono aggiungersi quelle facoltative;

e)  i  costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali  dovranno

riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato  1,  punto

B.2-1.1, del presente avviso pubblico, sempre che  non  risarciti  da

altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le

morti dovute ad altre cause;

f) nel contratto assicurativo per le strutture la  localizzazione

delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni  presenti

nel fascicolo aziendale;

g) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e

per le polizze sperimentali, la polizza deve  trovare  corrispondenza

con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito  del  SGR,  previa

verifica di congruenza del numero di capi ivi dichiarato con i valori

di consistenza  media  registrati  nell'anagrafe  zootecnica,  o  nel

fascicolo  aziendale  in  caso  di  specie  prive  del   dato   della

consistenza media nell'anagrafe zootecnica;

h) le polizze ricavo, per  essere  ammissibili  all'agevolazione,

devono:

riferirsi  alle  sole  colture  di  frumento  duro  generico  e

frumento tenero generico, di  cui  all'allegato  1,  punto  C.1,  del

presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi  riportati

al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo

allegato;

essere sottoscritte tra il 1° novembre 2022  ed  il  31  maggio

2023;

prevedere una soglia minima del  danno  superiore  al  20%  per

l'accesso al risarcimento, da applicare  sul  ricavo  assicurato  per

l'intera produzione per comune del prodotto frumento;

prevedere il rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi

di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali  di

cui all'allegato 1, punto C.2, che sia formalmente riconosciuta dalle

autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si  considera  emesso

quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa  di  stimare

il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza  del  nesso  di

causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti  limitrofi,

accerta che  l'evento  abbia  arrecato  danni  alle  colture  di  cui

all'allegato 1, punto C.1;

i)   le   polizze    indicizzate,    per    essere    ammissibili

all'agevolazione, devono:

riferirsi alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto D.1

e D.2, del presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi

riportati al punto D.3, per le produzioni vegetali e  al  punto  D.4,

per le produzioni zootecniche;

essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2022, ed entro le

scadenze riportate al punto D.5 dell'allegato 1;

prevedere una soglia minima del  danno  superiore  al  30%  per

l'accesso  al  risarcimento,  da  applicare  sull'intera   produzione

assicurata per comune;

misurare la perdita registrata mediante  l'utilizzo  di  indici

biologici e/o metereologici;

j) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi

inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile  o  entrare  in

copertura dopo l'insorgenza  dei  rischi  o  dopo  che  questi  siano

cessati;

k) per ogni PAI relativo alle polizze a copertura  dei  costi  di

smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non

e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso

l'abbinamento ad un solo PAI;

l) per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola  domanda

di aiuto, ad eccezione delle polizze a  copertura  dei  rischi  negli

allevamenti animali, per le quali la parte mancato  reddito,  mancata

produzione e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR;

m) le polizze agevolate devono  prevedere  che  il  rimborso  dei

danni non compensi  piu'  del  costo  totale  di  sostituzione  delle

perdite causate dai sinistri assicurati.

 

                               Art. 5

                      Impegni e altri obblighi

1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e  dello

smaltimento per le carcasse animali non  possono  superare  i  prezzi

unitari  massimi  applicabili  per  la  determinazione   dei   valori

assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreto ministeriale

per la campagna assicurativa 2023.

2. Il numero di capi assicurati per lo smaltimento  delle  carcasse

animali non puo' superare il numero di capi dichiarato nel PAI ovvero

il numero di capi accertato tramite  verifica  di  congruenza  con  i

valori di consistenza media registrati  nell'anagrafe  zootecnica,  o

nel fascicolo aziendale.

3. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli

allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non  puo'  superare

il  valore  della  produzione  media   annua   dichiarato   nel   PAI

dall'imprenditore agricolo.

4. Il valore  della  produzione  media  annua  dichiarato  nel  PAI

dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 7 del  PGRA  2023,  e'

verificato tramite l'utilizzo degli «Standard Value» (SV) o,  laddove

superiore allo  SV,  sulla  base  di  idonea  documentazione  fornita

dall'agricoltore a comprova  del  valore  della  produzione  ottenuto

negli ultimi tre anni, ovvero negli  ultimi  cinque  anni  escludendo

l'anno con il valore della produzione  piu'  alto  e  quello  con  il

valore della produzione piu' basso.

5. In caso di polizza collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a

conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo

pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  l'organismo

collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la

stipula e  sottoscrizione  del  certificato  della  polizza  medesima

nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del  premio

complessivo di propria  pertinenza,  che  potra'  essere  oggetto  di

controllo da parte dell'organismo pagatore.

6. Gli organismi collettivi di difesa che  intendono  incassare  le

quote di premio anticipate per i propri assicurati per le  polizze  a

copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali sono tenuti

a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico,

nel quale, tra l'altro, dovranno  essere  presenti  la  pec  riferita

all'organismo e le coordinate bancarie (codice  IBAN)  dove  ricevere

l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

7.  Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si  impegna  a

conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo

pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di

appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e

sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla

compagnia assicurativa, che potra' essere  oggetto  di  controllo  da

parte dell'organismo pagatore.

8. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46  e  47

del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la

sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie,  tutte

le dichiarazioni ivi riportate.

 

                               Art. 6

                          Spese ammissibili

1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  sostenute  per  il

pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze  a  copertura

dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento  delle

carcasse animali e delle polizze sperimentali.

2. Nel caso in cui il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o

ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa

sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel

rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici

di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  n.

50/2016 oppure del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  «Nuovo

codice degli appalti».

 

                               Art. 7

             Attivita' propedeutiche alla presentazione

                       della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario

che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base

alla  propria  sede  legale/residenza,  con  particolare  riferimento

all'inserimento  di  una  pec  dell'azienda  o  altra pec   ad   essa

riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo  e

alla  verifica  della  validita'  del  documento  di  identita';   in

particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai,  riguardanti

imprese in attivita' al momento della  presentazione  della  domanda,

dovra'  provvedere  ad  aggiornare  la   destinazione   d'uso   della

superficie  dove  insiste  la  struttura  o,  nel  caso  di   polizze

smaltimento carcasse animali,  aggiornare  i  dati  dell'allevamento,

qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2023;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza o, in  caso  di

polizze collettive, alla verifica dell'avvenuta informatizzazione  da

parte dell'organismo collettivo cui aderisce;

c) provveduto a notificare e aggiornare i  dati  dell'allevamento

in anagrafe zootecnica;

d) per i soggetti pubblici o ricadenti in una  delle  fattispecie

tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici,  compilato

le  check  list  di  autovalutazione  utilizzate  nell'ambito   dello

sviluppo   rurale   e   scaricabili   dal    sito    del    Ministero

www.politicheagricole.it  -   sezione:   Politiche   europee/Politica

agricola comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01, anno 2023 (relative

al decreto legislativo  n.  50/2016)  o  2024  (relative  al  decreto

legislativo             n.              36/2023).              (link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP

agina/19868).

 

                               Art. 8

                     Modalita' di presentazione

                       della domanda di aiuto

1.  Gli  aiuti  di  cui   al   presente   decreto   sono   concessi

successivamente alla presentazione della domanda di  aiuto  da  parte

del richiedente. l'organismo  pagatore  AGEA  e'  responsabile  della

ricezione delle domande di aiuto.

2.  La  domanda,  compilata  conformemente  al   modello   definito

dall'organismo  pagatore  AGEA,  i  cui  contenuti   sono   descritti

nell'allegato  2  al  presente  decreto,   puo'   essere   presentata

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione  dal

suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita':

a) direttamente sul sito  www.agea.gov.it  sottoscrivendo  l'atto

tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per

le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul

portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalita' assistita sul portale  SIAN  www.sian.it  per  le

aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato

di assistenza  agricola  (CAA)  accreditato  dall'organismo  pagatore

AGEA. In tal caso, oltre alla modalita' standard di presentazione dei

documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul  modello

cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria  anagrafica  sul

sito AGEA www.agea.gov.it in qualita'  di  utente  qualificato,  puo'

sottoscrivere la documentazione da presentare con firma  elettronica,

mediante  codice  OTP.  Attivando  questa   modalita',   il   sistema

verifichera' che l'utente sia registrato  nel  sistema  degli  utenti

qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica.

Nel caso non rispettasse i requisiti,  l'utente  verra'  invitato  ad

aggiornare le  informazioni.  Se  il  controllo  e'  positivo  verra'

inviato l'OTP  con  un  SMS  sul  cellulare  dell'utente;  il  codice

restera' valido per un intervallo di tempo limitato e  dovra'  essere

digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

3. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 luglio

2025. Laddove tale termine cada  in  un  giorno  non  lavorativo,  la

scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

4. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI;

b) la polizza;

c)   la   documentazione   attestante   la    spesa    sostenuta,

opportunamente quietanzata e la  tracciabilita'  dei  pagamenti  alle

compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 11.  In

caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza

del premio complessivo riferita alla  polizza-convenzione  rilasciata

dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente  ad

una distinta con l'importo suddiviso per  i  singoli  certificati  di

polizza;

d) copia del documento di identita' in corso di validita'.

5. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali

il PAI e' un elemento costitutivo della domanda  e  si  avvale  dello

stesso protocollo.

6. I documenti di cui al comma 4  sono  associati  o  acquisiti  in

forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel  caso

di  polizze  collettive,  sono  acquisite  tramite  le  funzionalita'

disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il

richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di  cui

al comma 4, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le  funzionalita'

on-line predisposte da AGEA;  nel  caso  di  polizze  collettive,  il

richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui

aderisce abbia  provveduto  ad  informatizzare  i  dati  relativi  al

proprio certificato e la documentazione di cui al  comma  4,  lettera

c).

8.  Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  dei  PAI   e   per

l'informatizzazione delle polizze stipulate di cui  al  comma  7,  e'

fissato al 30 giugno 2025.

9. In sede  di  compilazione  della  domanda  il  richiedente  deve

indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui  all'art.  14

del presente decreto.

10. La sottoscrizione della domanda comporta  l'accettazione  degli

elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica

ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

11. La documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti

alle compagnie assicurative,  per  ciascuna  modalita'  di  pagamento

ammessa,  e'  riportata  nell'allegato  3  al  presente  decreto.  Il

pagamento in contanti non e' consentito.

12. In caso di polizza collettiva,  limitatamente  alle  polizze  a

copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali qualora  il

beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento  della  polizza

assicurativa da parte  dell'organismo  collettivo  di  difesa  a  cui

aderisce, in  sede  di  compilazione  della  domanda  di  aiuto  puo'

autorizzare il pagamento del  contributo  direttamente  all'organismo

collettivo di difesa interessato.

13.   Ulteriori   disposizioni   di   dettaglio   riguardanti    la

presentazione  delle  domande   di   aiuto   sono   contenute   nelle

disposizioni operative emanate da AGEA.

 

                               Art. 9

                 Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli

di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso

dei  requisiti  necessari  per  la  concessione  ed  erogazione   del

contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.

2.  La  verifica  di  ricevibilita'  delle  domande  comprende   la

completezza formale e documentale delle stesse e include il  rispetto

dei termini temporali  di  presentazione  di  cui  all'art.  8  e  la

validita' della certificazione antimafia  ove  previsto.  Il  mancato

soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non  ricevibilita'

della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa

gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di  ammissibilita'

di cui agli articoli 3 e  4,  il  rispetto  degli  impegni  ed  altri

obblighi di cui all'art. 5, la conformita'  della  polizza  stipulata

con  quella  presentata.  Il  mancato  soddisfacimento  dei  suddetti

requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della  domanda  di

aiuto.

4.  Nell'ambito  dei   controlli   istruttori   propedeutici   alla

determinazione della spesa ammissibile, ad  eccezione  delle  polizze

sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra  i  dati

della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la

rideterminazione delle quantita' assicurate nei  limiti  fissati  nel

PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti  ministeriali

adottati per la campagna assicurativa  2023.  In  aggiunta,  per  gli

allevamenti si  verifica  preliminarmente  che  il  numero  dei  capi

dichiarato nel PAI non risulti superiore al valore della  consistenza

media riscontrato, in funzione della specie, nel fascicolo  aziendale

o nell'anagrafe zootecnica nel periodo di copertura della polizza; in

caso di numero di capi dichiarati maggiore  del  valore  riscontrato,

comprensivo di una tolleranza del 20%, ai fini  delle  verifiche  sul

numero di capi assicurati sara'  utilizzato  il  valore  riscontrato,

maggiorato della predetta tolleranza.

5. Nell'ambito  dei  controlli  istruttori  inerenti  alle  polizze

sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile

sono effettuate verifiche di congruenza:

a.  fra  i  dati  del  PAI  e  i  relativi  Standard  Value;   in

particolare, sara' verificato che il valore della produzione  storica

dichiarato nel PAI non  risulti  superiore  allo  Standard  Value  di

riferimento. Il valore della produzione storica  uguale  o  inferiore

allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di  valore

della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore

dovra' disporre della documentazione probante  il  valore  dichiarato

nel PAI; per tali fattispecie  il  valore  della  produzione  storica

sara'  rideterminato  a  seguito  della   verifica   della   predetta

documentazione;

b. fra i dati della polizza e i dati  del  PAI,  gia'  verificati

secondo la procedura  di  cui  al  punto  a;  in  particolare,  sara'

verificato che il valore assicurato e la  superficie  assicurata  non

risultino  superiori  ai  dati  del  PAI,  effettuando  in  caso   di

difformita' la rideterminazione  dei  valori  assicurati  nei  limiti

fissati nel PAI.

6.  La  documentazione,  che  l'agricoltore  puo'  presentare   per

ciascuna  delle  3  o  5  annualita'  antecedenti  la   campagna   di

riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI  superiore  allo

Standard Value di cui al comma 5, lettera a., e' la seguente:

a.  fatture  e  altri  documenti   fiscali,   ivi   compresa   la

documentazione a supporto utile alla determinazione del valore  della

produzione ottenuto;

b. registro corrispettivi.

7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione,  per  le  polizze

sperimentali   si   verifica   che   per   la   stessa   combinazione

CUAA/prodotto/rischio  non  siano  presenti  a   sistema   SGR,   PAI

presentati  nell'ambito  dell'intervento  SRF.01  o  PAI   rilasciati

collegati ad una copertura mutualistica in  ambito  17.2  abbinati  o

abbinabili a domande  presentate  per  la  campagna  2023,  ai  sensi

dell'intervento SRF.01  del  Piano  strategico  nazionale  della  PAC

2023-2027 o della sottomisura 17.2 del Programma di  sviluppo  rurale

nazionale 2014-2022.

8. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore

risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal

certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma  4  o

del comma 5, lettera b), e  la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i

parametri  contributivi,  calcolati  in  SGR  secondo  le  specifiche

tecniche riportate nel PGRA 2023.

9. Per le sole  polizze  ricavo,  in  fase  di  istruttoria,  viene

sottoposto  a  verifica  il  rispetto  del  cumulo  degli  aiuti  «de

minimis», ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

10.   Nell'ambito   dei   controlli   propedeutici   all'erogazione

dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli  elementi

comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

11. I  controlli  in  loco  per  verificare  la  conformita'  delle

operazioni  realizzate  con  la  normativa  applicabile   inclusi   i

requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri  obblighi,  sono

effettuati su un campione  di  aziende,  determinato  in  seguito  ai

citati  controlli  amministrativi.  La  selezione  del  campione   e'

effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande  di

aiuto ed in base ad un fattore  casuale.  Tali  controlli,  altresi',

verificano  l'esattezza  dei   dati   dichiarati   dai   beneficiari,

raffrontandoli con i documenti giustificativi.  I  dati  relativi  al

valore della produzione storica dichiarati nel PAI,  gia'  verificati

attraverso le procedure di cui  al  comma  5,  non  sono  oggetto  di

verifica nell'ambito dei controlli in loco.

12. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso

l'azienda del beneficiario e  sono  effettuati  alla  presenza  dello

stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega  scritta.

Le  modalita'  di  esecuzione  delle  «visite  sul   luogo   in   cui

l'operazione  e'  realizzata»  nell'ambito  dei  controlli  in  loco,

saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

13.  Ai  richiedenti  che  hanno  presentato  domanda   di   aiuto,

l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo  art.

14,  le  modalita'  per  visualizzare,  in   ambito   SIAN,   l'esito

dell'istruttoria.

14. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  la  comunicazione

avverra' esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet  del

Ministero e  mediante  portale  SIAN.  In  caso  di  istruttoria  che

determini la non ammissibilita' totale della domanda  o  in  caso  di

riduzione proporzionale dell'importo richiesto, la  comunicazione  al

richiedente degli esiti istruttori avverra' via pec, con la quale, ai

sensi dell'art. 10-bis della  legge  n.  241/1990,  verranno  fornite

anche le istruzioni per  la  presentazione  dell'istanza  di  riesame

secondo le modalita' indicate all'art. 10.

15. In  caso  di  irregolarita'  nella  procedura  di  invio  delle

comunicazioni via pec, AGEA sul portale SIAN,  pubblichera'  l'elenco

delle domande che presentano tale  anomalia,  con  indicazione  delle

modalita' operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai

soggetti destinatari.  Gli  obblighi  di  comunicazione  degli  esiti

istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai

soggetti destinatari e' avvenuta:

a) tramite le  procedure  automatizzate  implementate  in  ambito

SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non

richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione

del provvedimento di approvazione; oppure

b)  a  seguito  dell'invio  della  pec  con   le   modalita'   di

visualizzazione    dell'esito    istruttorio/della    richiesta    di

documentazione integrativa; oppure

c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della pec, a

seguito  della  pubblicazione  sul  portale  SIAN  dell'elenco  delle

domande che presentano  tale  irregolarita',  con  indicazione  delle

modalita' operative per la consultazione della comunicazione.

16. Per le colture riferite  alle  polizze  sperimentali  a  fronte

delle quali sono stati presentati  altri  PAI  per  la  presentazione

delle domande ai sensi dell'intervento SRF.01 del PSP  2023-2027,  ai

fini della verifica in capo al richiedente del rispetto  dell'obbligo

di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede

all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo

richiedente per prodotto/comune.

 

                               Art. 10

                         Istanza di riesame

1.  Entro  e  non  oltre  dieci  giorni   dalla   ricezione   della

comunicazione via pec delle modalita' per visualizzare le  risultanze

istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul portale SIAN  dell'elenco

delle domande interessate dal mancato recapito, il  richiedente  puo'

manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente,

pena la non ricevibilita',  tramite  i  servizi  telematici  messi  a

disposizione da AGEA, secondo  le  medesime  modalita'  indicate  nel

precedente art. 8.

2.  Se  il  richiedente  non  si  avvale  di   tale   possibilita',

l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di

ricorso previste  dalla  vigente  normativa.  Se  il  richiedente  ha

manifestato interesse a presentare  istanza  di  riesame,  lo  stesso

ricevera' via pec le istruzioni operative per procedere alla predetta

presentazione.

3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione

delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni  operative

emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di

riesame, AGEA comunica,  conformemente  al  successivo  art.  14,  le

modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito  dell'istruttoria

che assume carattere definitivo  salvo  le  possibilita'  di  ricorso

previste dalla vigente normativa.

 

                               Art. 11

                     Approvazione delle domande

                    ed erogazione del contributo

1. l'organismo pagatore AGEA provvede  ad  approvare  l'elenco  dei

beneficiari ammessi  a  finanziamento,  comprensivo  dell'indicazione

della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori  dei

controlli svolti, compresi gli esiti  derivanti  dalle  attivita'  di

riesame  e  gli  esiti  dei  controlli  propedeutici   all'erogazione

dell'aiuto,  sono  comunicati  al  Ministero  e   certificati   negli

specifici decreti di pagamento dell'agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e'  reso  disponibile

in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.

3. l'organismo pagatore  AGEA  provvede  all'erogazione  dell'aiuto

spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate

bancarie indicate dai beneficiari  all'atto  di  presentazione  della

domanda di aiuto.

 

                               Art. 12

            Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione

             degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono  essere  ritirate,  in  tutto  e  in

parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo

pagatore AGEA tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN;

tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario

che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o  gli

ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se

da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari  nella  situazione

in cui si  trovavano  prima  della  presentazione  dei  documenti  in

questione o parte di essi.

3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di

altre dichiarazioni e documentazione,  sono  definite  dall'organismo

pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i  documenti  giustificativi  forniti  dal

beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi  momento

dopo essere stati presentati in casi di  errori  palesi  riconosciuti

dall'organismo  pagatore  AGEA,  sulla  base   di   una   valutazione

complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia

agito in buona fede.

5. L'errore puo' essere considerato  palese  solo  se  puo'  essere

individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle

informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione  e  accettazione  dell'errore  palese,

l'organismo  pagatore   AGEA   determina   la   ricevibilita'   della

comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo  in  loco,  le

correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo

dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non

sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i

risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

 

                               Art. 13

                         Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «qualsiasi convenzione che  ha

come oggetto  il  trasferimento,  la  vendita  o  l'affitto  di  beni

aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un  preciso  contesto

produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa».

2. La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:

a) prima del termine ultimo di durata della copertura;

b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura.

3.  Qualora  siano  soddisfatte  tutte   le   condizioni   per   la

concessione/pagamento  dell'aiuto,  il  sostegno  sara'  concesso  ed

erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione

che lo stesso:

a. provveda ad  informare  l'autorita'  competente  dell'avvenuta

cessione in domanda di aiuto e a chiedere la  concessione  dell'aiuto

allegando alla domanda anche la  documentazione  probante  l'avvenuta

cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare

il fascicolo aziendale e laddove la  polizza  agevolata  riguardi  un

allevamento zootecnico, anche l'anagrafe zootecnica;

b.  presenti  tutti  i  documenti  giustificativi  richiesti  dal

presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia  avvenuta

prima del pagamento del  premio  assicurativo,  il  cessionario  deve

pagare il relativo premio.

4. I controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3  saranno

svolti avendo riguardo ai requisiti  dell'azienda  del  cedente;  nei

soli casi di cui al comma 2, lettera a), i controlli di cui  all'art.

3, comma 3, saranno svolti  avendo  riguardo  ai  requisiti  sia  del

cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento.

5. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il  cessionario

percepisca altri contributi pubblici ai sensi del  presente  decreto,

alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2023.

6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera b),  il  sostegno  puo'

essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario,

esclusivamente a condizione che:

a)  il  cedente  presenti  domanda  di  aiuto   e   i   documenti

giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'

competente dell'avvenuta cessione e che nulla potra' essere richiesto

ne' dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed

erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

7. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella  sua

totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e'  erogato

all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti

al  comma  2,  compreso,  se  del  caso,  il  pagamento  del   premio

assicurativo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono  delegare

uno  di  loro  alla  presentazione  degli  atti  amministrativi.   Il

controllo dei requisiti verra' effettuato a seconda del  momento  del

verificarsi dell'evento successorio:

a)  nel  caso  in  cui   l'evento   morte   si   sia   verificato

successivamente alla data di fine copertura assicurativa, i controlli

relativi  agli  atti  amministrativi  presentati  dall'erede  saranno

svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del  de  cuius;  la

verifica dei requisiti di cui  all'art.  3  e'  svolta  pertanto  con

riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte  si  sia

verificato dopo la  presentazione  della  domanda  di  aiuto  l'erede

dovra'  provvedere   esclusivamente   alla   presentazione   di   una

comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il

pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo

contributo;

b)   qualora   invece   l'evento   morte   si   sia    verificato

successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata  dal  de

cuius ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli

degli atti amministrativi di cui all'art.  3  saranno  svolti  avendo

riguardo ai requisiti dell'azienda del de  cuius  ad  esclusione  dei

controlli di cui all'art. 3,  comma  3,  che  saranno  svolti  avendo

riguardo ai requisiti sia del de cuius che del relativo trasferimento

in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

8. Le modalita' attuative e operative per  la  comunicazione  della

cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni

operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio

provvedimento.

9. Le modalita' attuative per la gestione del  fascicolo  aziendale

sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

 

                               Art. 14

              Modalita' di gestione della comunicazione

                          con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono  tratti  da  quanto  indicato

dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo

delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a

rivolgersi sono i seguenti:

Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle

foreste: Via XX Settembre, 20  -  00187  Roma,  tel.  06-46651,  sito

internet: www.politicheagricole.it pec: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro,  81  -  00185  Roma,  tel.

06-494991,      sito       internet:       www.agea.gov.it       pec:

protocollo@pec.agea.gov.it

2. Per  i  soggetti  per  i  quali  e'  prevista  l'obbligatorieta'

dell'indirizzo  pec,  ai  sensi   della   legge   n.   221/2012,   le

comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di  aiuto

avverranno mediante pec; per coloro che non rientrano tra i  soggetti

tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo pec,  gli  stessi  dovranno

prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del  SIAN,

secondo le modalita' sotto descritte:

per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati  del  portale

SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione  del  proprio

fascicolo  aziendale  e  dei  procedimenti  ad  esso  collegati   (le

modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili  sul

sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato  di  rappresentanza

ad un Centro  di  assistenza  agricola  (CAA),  la  consultazione  e'

possibile attraverso le informazioni  messe  a  disposizione  al  CAA

stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

 

                               Art. 15

                        Modalita' di calcolo

                    ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa  ammessa

in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui  all'art.  9

del presente decreto e' pari al:

a) 50% per le polizze a  copertura  dei  rischi  sulle  strutture

aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) 65% per le polizze sperimentali.

 

                               Art. 16

                        Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di

risorse in termini di spesa pubblica di euro 15.000.000,00  oltre  ad

eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.

2. Ulteriori risorse finanziarie potranno  essere  assegnate  sulla

base delle disponibilita' di bilancio nazionale.

3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al

presente  avviso,  potranno  essere  utilizzate   a   copertura   dei

fabbisogni di annualita' successive.

 

                               Art. 17

                           Norme di rinvio

1. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge  n.

241/1990,  con   la   pubblicazione   delle   presenti   disposizioni

s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8

della legge n. 241/1990  in  tema  di  comunicazione  dell'avvio  del

procedimento.

 

                               Art. 18

                     Informativa sul trattamento

                         dei dati personali

1. I dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione

dei dati personali»,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10

agosto  2018,  n.  101,  recante   disposizioni   per   l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)  27  aprile  2016,  n.

679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  nel  rispetto  dei

provvedimenti dell'Autorita' garante privacy.

2. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le  erogazioni  in

agricoltura  (AGEA)  quale  nominato  dal  Ministero   titolare   del

trattamento delle domande di  aiuto.  La  sede  di  AGEA  e'  in  Via

Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia  e'

il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per

la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

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