Smaltimento delle carcasse animali: dettate le modalità attuative con contestuale invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023. È quanto ha stabilito il decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n.119.
Tra i vari punti, sono stati messi a fuoco:
- le caratteristiche dei soggetti aventi diritto;
- gli interventi e le spese ammissibili;
- le attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto;
- le modalità di presentazione e l'istruttoria della domanda;
- l'istanza di riesame;
- l'approvazione delle domande e l'erogazione del contributo;
- modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto.
Di seguito il testo del D.M. 10 aprile 2025.
Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 aprile 2025
Modalita' attuative e invito a presentare proposte per la campagna
assicurativa 2023 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle
polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui
ricavi. Decreto legislativo n. 102/2004. (25A03017)
(Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 119)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui
al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando
i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui
premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui al decreto
22 maggio 2023, n. 263929, nonche' ai dettami del Piano di gestione
dei rischi in agricoltura 2023 e del regolamento (UE) n. 2472/2022.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita'
giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi
membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che
esercita un'attivita' agricola quale individuata nel decreto
ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
b) «imprenditore agricolo»: chi esercita almeno una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attivita' connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice
civile;
c) «polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la
polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore
sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso
di polizze collettive stipulate con la compagnia di assicurazione
dall'organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative
agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la compagnia di
assicurazione;
d) «avversita' atmosferica»: evento atmosferico, come gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale;
e) «calamita' naturale»: evento naturale, di tipo biotico o
abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore
agricolo;
f) «costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento,
il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'
i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;
g) «soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa
agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi
dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna
(soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli
utili che ne derivano;
h) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023» o PGRA
2023: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo
2004, che stabilisce, tra l'altro, l'entita' dell'aiuto pubblico sui
premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio,
dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di
potenziali assicurati. Nel piano sono stabiliti, tra l'altro, i
parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi
assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa, area
territoriale, calamita' naturali ed altri eventi eccezionali e
avversita' atmosferiche, garanzia, tipo di coltura, impianti
produttivi, produzioni zootecniche, strutture e qualsiasi altro
elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed
efficiente delle risorse pubbliche;
i) «Sistema gestione del rischio (SGR)»: sistema informativo
integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio
2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione
relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione
finanziaria evitando sovra- compensazioni;
j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR,
sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue;
k) «copertura mutualistica»: la domanda, redatta nel rispetto dei
contenuti indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 5 maggio 2016,
n. 10158, nel PGRA della campagna di riferimento e nel PSRN
2014-2022, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo
per rischi climatici e sanitari di accedere alla copertura
mutualistica per un periodo annuale o infra-annuale;
l) «polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che
coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della
resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui agli allegati 1.2 dei
piani e la riduzione del prezzo di mercato;
m) «polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i
contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione
assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un
andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento
positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o
meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base
dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;
n) «polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze
ricavo e delle polizze indicizzate;
o) «andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico,
identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi
nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la
temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso
che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una
determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce
effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici
biologici;
p) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022;
q) «riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai
sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000 e dell'art. 2,
comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e il prezzo di
mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre
dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;
r) «domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per
il percepimento dell'aiuto;
s) «data di presentazione domanda di aiuto»: data di
presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di
trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e
riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al
richiedente;
t) «utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria
anagrafica sul portale AGEA;
u) «codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della
domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS
sul cellulare del medesimo utente;
v) «Standard Value»: valore standard di riferimento per la
verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei
valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da
ammettere a sostegno.
Art. 3
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso la
Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere titolari di fascicolo aziendale.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena
l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle
carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda
di aiuto deve indicare se e' proprietario o conduttore
dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21
dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa
oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il
percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,
e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del
contratto di compartecipazione risulta il conduttore
dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 4,
lettera a), del regolamento (UE) n. 2472/2022.
4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al
presente decreto:
a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, comma 1, del
regolamento (UE) n. 2472/2022;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
regolamento (UE) n. 2472/2022, ad eccezione degli aiuti destinati ad
indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25 del medesimo
regolamento, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in
questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 4, lettera a), del
regolamento (UE) n. 2472/2022.
Art. 4
Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi
alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli
relativi alla stipula di polizze sperimentali.
2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli
organismi collettivi di difesa, nonche' le cooperative agricole e
loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le
compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che
vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi,
per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu'
certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie
produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali
risarcimenti.
3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
i. intestazione della compagnia assicurativa;
ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;
iii. intestazione dell'assicurato;
iv. CUAA;
v. riferimento alla campagna assicurativa 2023;
vi. tipologia di polizza;
vii. numero della polizza;
viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi o
prodotto con codice da decreto Standard Value per le polizze
sperimentali;
ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi o decreto
Standard Value per le polizze sperimentali;
x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze
sperimentali);
xi. garanzie assicurate;
xii. valore assicurato;
xiii. quantita' assicurata (quintali/numero capi/metri quadri
assicurati);
xiv. tariffa applicata;
xv. importo del premio;
xvi. soglia di danno e/o la franchigia;
xvii. data di entrata in copertura;
xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive
in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa
riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra
l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);
xix. nome dell'organismo collettivo di difesa contraente (in
caso di adesione a polizza collettiva);
b) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare
o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento,
qualora di durata inferiore all'anno solare;
c) per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i
costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere
ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture
aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti
A.1 e B.1, del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle
polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2023;
d) le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con
polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui
all'allegato 1, punto A.2, del presente avviso pubblico, a cui
possono aggiungersi quelle facoltative;
e) i costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno
riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto
B.2-1.1, del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da
altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le
morti dovute ad altre cause;
f) nel contratto assicurativo per le strutture la localizzazione
delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti
nel fascicolo aziendale;
g) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e
per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza
con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR, previa
verifica di congruenza del numero di capi ivi dichiarato con i valori
di consistenza media registrati nell'anagrafe zootecnica, o nel
fascicolo aziendale in caso di specie prive del dato della
consistenza media nell'anagrafe zootecnica;
h) le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione,
devono:
riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e
frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, del
presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi riportati
al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo
allegato;
essere sottoscritte tra il 1° novembre 2022 ed il 31 maggio
2023;
prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per
l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per
l'intera produzione per comune del prodotto frumento;
prevedere il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi
di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali di
cui all'allegato 1, punto C.2, che sia formalmente riconosciuta dalle
autorita' nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso
quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare
il danno, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di
causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi,
accerta che l'evento abbia arrecato danni alle colture di cui
all'allegato 1, punto C.1;
i) le polizze indicizzate, per essere ammissibili
all'agevolazione, devono:
riferirsi alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto D.1
e D.2, del presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi
riportati al punto D.3, per le produzioni vegetali e al punto D.4,
per le produzioni zootecniche;
essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2022, ed entro le
scadenze riportate al punto D.5 dell'allegato 1;
prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per
l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione
assicurata per comune;
misurare la perdita registrata mediante l'utilizzo di indici
biologici e/o metereologici;
j) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi
inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile o entrare in
copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano
cessati;
k) per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di
smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non
e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso
l'abbinamento ad un solo PAI;
l) per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola domanda
di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli
allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito, mancata
produzione e abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR;
m) le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei
danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle
perdite causate dai sinistri assicurati.
Art. 5
Impegni e altri obblighi
1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e dello
smaltimento per le carcasse animali non possono superare i prezzi
unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreto ministeriale
per la campagna assicurativa 2023.
2. Il numero di capi assicurati per lo smaltimento delle carcasse
animali non puo' superare il numero di capi dichiarato nel PAI ovvero
il numero di capi accertato tramite verifica di congruenza con i
valori di consistenza media registrati nell'anagrafe zootecnica, o
nel fascicolo aziendale.
3. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli
allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non puo' superare
il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI
dall'imprenditore agricolo.
4. Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI
dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 7 del PGRA 2023, e'
verificato tramite l'utilizzo degli «Standard Value» (SV) o, laddove
superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita
dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto
negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo
l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il
valore della produzione piu' basso.
5. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo
collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la
stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima
nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio
complessivo di propria pertinenza, che potra' essere oggetto di
controllo da parte dell'organismo pagatore.
6. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le
quote di premio anticipate per i propri assicurati per le polizze a
copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali sono tenuti
a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico,
nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la pec riferita
all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere
l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.
7. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a
conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di
appartenenza, la documentazione attestante la stipula e
sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio alla
compagnia assicurativa, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'organismo pagatore.
8. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte
le dichiarazioni ivi riportate.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il
pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura
dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle
carcasse animali e delle polizze sperimentali.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n.
50/2016 oppure del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Nuovo
codice degli appalti».
Art. 7
Attivita' propedeutiche alla presentazione
della domanda di aiuto
1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario
che il richiedente abbia:
a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base
alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento
all'inserimento di una pec dell'azienda o altra pec ad essa
riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e
alla verifica della validita' del documento di identita'; in
particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti
imprese in attivita' al momento della presentazione della domanda,
dovra' provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della
superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze
smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento,
qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2023;
b) provveduto all'informatizzazione della polizza o, in caso di
polizze collettive, alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da
parte dell'organismo collettivo cui aderisce;
c) provveduto a notificare e aggiornare i dati dell'allevamento
in anagrafe zootecnica;
d) per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie
tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato
le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello
sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero
www.politicheagricole.it - sezione: Politiche europee/Politica
agricola comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01, anno 2023 (relative
al decreto legislativo n. 50/2016) o 2024 (relative al decreto
legislativo n. 36/2023). (link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/19868).
Art. 8
Modalita' di presentazione
della domanda di aiuto
1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi
successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte
del richiedente. l'organismo pagatore AGEA e' responsabile della
ricezione delle domande di aiuto.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito
dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato 2 al presente decreto, puo' essere presentata
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal
suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per
le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul
portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore
AGEA. In tal caso, oltre alla modalita' standard di presentazione dei
documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello
cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul
sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di utente qualificato, puo'
sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica,
mediante codice OTP. Attivando questa modalita', il sistema
verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti
qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica.
Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato ad
aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra'
inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice
restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere
digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.
3. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 luglio
2025. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
4. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta,
opportunamente quietanzata e la tracciabilita' dei pagamenti alle
compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma 11. In
caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza
del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata
dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad
una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di
polizza;
d) copia del documento di identita' in corso di validita'.
5. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali
il PAI e' un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello
stesso protocollo.
6. I documenti di cui al comma 4 sono associati o acquisiti in
forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso
di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalita'
disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il
richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui
al comma 4, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalita'
on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il
richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al
proprio certificato e la documentazione di cui al comma 4, lettera
c).
8. Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per
l'informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 7, e'
fissato al 30 giugno 2025.
9. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve
indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'art. 14
del presente decreto.
10. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.
11. La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti
alle compagnie assicurative, per ciascuna modalita' di pagamento
ammessa, e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il
pagamento in contanti non e' consentito.
12. In caso di polizza collettiva, limitatamente alle polizze a
copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali qualora il
beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza
assicurativa da parte dell'organismo collettivo di difesa a cui
aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo'
autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'organismo
collettivo di difesa interessato.
13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la
presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle
disposizioni operative emanate da AGEA.
Art. 9
Istruttoria delle domande di aiuto
1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli
di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a verificare il possesso
dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del
contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.
2. La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la
completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto
dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la
validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato
soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita'
della domanda di aiuto.
3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'
di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri
obblighi di cui all'art. 5, la conformita' della polizza stipulata
con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti
requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di
aiuto.
4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla
determinazione della spesa ammissibile, ad eccezione delle polizze
sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati
della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la
rideterminazione delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel
PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali
adottati per la campagna assicurativa 2023. In aggiunta, per gli
allevamenti si verifica preliminarmente che il numero dei capi
dichiarato nel PAI non risulti superiore al valore della consistenza
media riscontrato, in funzione della specie, nel fascicolo aziendale
o nell'anagrafe zootecnica nel periodo di copertura della polizza; in
caso di numero di capi dichiarati maggiore del valore riscontrato,
comprensivo di una tolleranza del 20%, ai fini delle verifiche sul
numero di capi assicurati sara' utilizzato il valore riscontrato,
maggiorato della predetta tolleranza.
5. Nell'ambito dei controlli istruttori inerenti alle polizze
sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile
sono effettuate verifiche di congruenza:
a. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value; in
particolare, sara' verificato che il valore della produzione storica
dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di
riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore
allo Standard Value sara' considerato ammissibile. In caso di valore
della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore
dovra' disporre della documentazione probante il valore dichiarato
nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica
sara' rideterminato a seguito della verifica della predetta
documentazione;
b. fra i dati della polizza e i dati del PAI, gia' verificati
secondo la procedura di cui al punto a; in particolare, sara'
verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non
risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di
difformita' la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti
fissati nel PAI.
6. La documentazione, che l'agricoltore puo' presentare per
ciascuna delle 3 o 5 annualita' antecedenti la campagna di
riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo
Standard Value di cui al comma 5, lettera a., e' la seguente:
a. fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la
documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della
produzione ottenuto;
b. registro corrispettivi.
7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione, per le polizze
sperimentali si verifica che per la stessa combinazione
CUAA/prodotto/rischio non siano presenti a sistema SGR, PAI
presentati nell'ambito dell'intervento SRF.01 o PAI rilasciati
collegati ad una copertura mutualistica in ambito 17.2 abbinati o
abbinabili a domande presentate per la campagna 2023, ai sensi
dell'intervento SRF.01 del Piano strategico nazionale della PAC
2023-2027 o della sottomisura 17.2 del Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2022.
8. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore
risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal
certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4 o
del comma 5, lettera b), e la spesa premi ottenuta applicando i
parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche
tecniche riportate nel PGRA 2023.
9. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene
sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de
minimis», ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.
10. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione
dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi
comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.
11. I controlli in loco per verificare la conformita' delle
operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i
requisiti di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi, sono
effettuati su un campione di aziende, determinato in seguito ai
citati controlli amministrativi. La selezione del campione e'
effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di
aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresi',
verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari,
raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al
valore della produzione storica dichiarati nel PAI, gia' verificati
attraverso le procedure di cui al comma 5, non sono oggetto di
verifica nell'ambito dei controlli in loco.
12. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso
l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello
stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
Le modalita' di esecuzione delle «visite sul luogo in cui
l'operazione e' realizzata» nell'ambito dei controlli in loco,
saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.
13. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto,
l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo art.
14, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito
dell'istruttoria.
14. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che
determini la non ammissibilita' totale della domanda o in caso di
riduzione proporzionale dell'importo richiesto, la comunicazione al
richiedente degli esiti istruttori avverra' via pec, con la quale, ai
sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, verranno fornite
anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame
secondo le modalita' indicate all'art. 10.
15. In caso di irregolarita' nella procedura di invio delle
comunicazioni via pec, AGEA sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco
delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle
modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai
soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti
istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai
soggetti destinatari e' avvenuta:
a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito
SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non
richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione
del provvedimento di approvazione; oppure
b) a seguito dell'invio della pec con le modalita' di
visualizzazione dell'esito istruttorio/della richiesta di
documentazione integrativa; oppure
c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della pec, a
seguito della pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle
domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle
modalita' operative per la consultazione della comunicazione.
16. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte
delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione
delle domande ai sensi dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, ai
fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo
di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede
all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo
richiedente per prodotto/comune.
Art. 10
Istanza di riesame
1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione via pec delle modalita' per visualizzare le risultanze
istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco
delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente puo'
manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente,
pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a
disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nel
precedente art. 8.
2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di
ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha
manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso
ricevera' via pec le istruzioni operative per procedere alla predetta
presentazione.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione
delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le
modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria
che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso
previste dalla vigente normativa.
Art. 11
Approvazione delle domande
ed erogazione del contributo
1. l'organismo pagatore AGEA provvede ad approvare l'elenco dei
beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione
della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei
controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione
dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli
specifici decreti di pagamento dell'agenzia.
2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e' reso disponibile
in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.
3. l'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto
spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate
bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della
domanda di aiuto.
Art. 12
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione
degli errori palesi delle domande di aiuto
1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in
parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo
pagatore AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN;
tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli
ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se
da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione
in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in
questione o parte di essi.
3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di
altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo
pagatore AGEA con proprio provvedimento.
4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal
beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento
dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti
dall'organismo pagatore AGEA, sulla base di una valutazione
complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia
agito in buona fede.
5. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere
individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle
informazioni indicate nella domanda stessa.
6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese,
l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilita' della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.
7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le
correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Art. 13
Cessione di aziende
1. Per cessione d'azienda si intende «qualsiasi convenzione che ha
come oggetto il trasferimento, la vendita o l'affitto di beni
aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un preciso contesto
produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa».
2. La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:
a) prima del termine ultimo di durata della copertura;
b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura.
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la
concessione/pagamento dell'aiuto, il sostegno sara' concesso ed
erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione
che lo stesso:
a. provveda ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta
cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto
allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta
cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare
il fascicolo aziendale e laddove la polizza agevolata riguardi un
allevamento zootecnico, anche l'anagrafe zootecnica;
b. presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal
presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia avvenuta
prima del pagamento del premio assicurativo, il cessionario deve
pagare il relativo premio.
4. I controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno
svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente; nei
soli casi di cui al comma 2, lettera a), i controlli di cui all'art.
3, comma 3, saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del
cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento.
5. L'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario
percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto,
alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2023.
6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera b), il sostegno puo'
essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario,
esclusivamente a condizione che:
a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti
giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'
competente dell'avvenuta cessione e che nulla potra' essere richiesto
ne' dovuto al cessionario;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed
erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.
7. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella sua
totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e' erogato
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
al comma 2, compreso, se del caso, il pagamento del premio
assicurativo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare
uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il
controllo dei requisiti verra' effettuato a seconda del momento del
verificarsi dell'evento successorio:
a) nel caso in cui l'evento morte si sia verificato
successivamente alla data di fine copertura assicurativa, i controlli
relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno
svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la
verifica dei requisiti di cui all'art. 3 e' svolta pertanto con
riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte si sia
verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede
dovra' provvedere esclusivamente alla presentazione di una
comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il
pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo
contributo;
b) qualora invece l'evento morte si sia verificato
successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de
cuius ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli
degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno svolti avendo
riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius ad esclusione dei
controlli di cui all'art. 3, comma 3, che saranno svolti avendo
riguardo ai requisiti sia del de cuius che del relativo trasferimento
in capo all'erede a far data dall'evento successorio.
8. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della
cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni
operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio
provvedimento.
9. Le modalita' attuative per la gestione del fascicolo aziendale
sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.
Art. 14
Modalita' di gestione della comunicazione
con i richiedenti
1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato
dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a
rivolgersi sono i seguenti:
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito
internet: www.politicheagricole.it pec: aoo.disr@pec.masaf.gov.it
Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel.
06-494991, sito internet: www.agea.gov.it pec:
protocollo@pec.agea.gov.it
2. Per i soggetti per i quali e' prevista l'obbligatorieta'
dell'indirizzo pec, ai sensi della legge n. 221/2012, le
comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto
avverranno mediante pec; per coloro che non rientrano tra i soggetti
tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo pec, gli stessi dovranno
prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN,
secondo le modalita' sotto descritte:
per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale
SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio
fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le
modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul
sito AGEA www.agea.gov.it);
per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza
ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e'
possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA
stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.
Art. 15
Modalita' di calcolo
ed erogazione del contributo
1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa
in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9
del presente decreto e' pari al:
a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
b) 65% per le polizze sperimentali.
Art. 16
Dotazione finanziaria
1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di
risorse in termini di spesa pubblica di euro 15.000.000,00 oltre ad
eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.
2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla
base delle disponibilita' di bilancio nazionale.
3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al
presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei
fabbisogni di annualita' successive.
Art. 17
Norme di rinvio
1. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n.
241/1990, con la pubblicazione delle presenti disposizioni
s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8
della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del
procedimento.
Art. 18
Informativa sul trattamento
dei dati personali
1. I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione
dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.
679, del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto dei
provvedimenti dell'Autorita' garante privacy.
2. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero titolare del
trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA e' in Via
Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia e'
il seguente: www.agea.gov.it
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.