Smaltimento carcasse animali: i fondi a sostegno dei costi

Pubblicato il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022

Smaltimento carcasse animali: i fondi a sostegno dei costi assicurativi sono stati determinati con il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2022, n. 60.

La disposizione rientra nel fondo di solidarietà nazionale di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che, allo scopo di tutelare produzioni agricole e zootecniche, strutture aziendali agricole, impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, da calamità naturali atmosferiche e dalla diffusione di malattie infettive, prevede, tra i vari meccanismi, misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi.

Il decreto definisce anche:

  • i soggetti aventi diritto;
  • gli interventi e le spese ammessi;
  • la modalità di presentazione delle domande.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022.

In fondo alla pagina sono disponibili gli allegati in formato pdf; in particolare, l'allegato 2 B reca il modello di domanda di aiuto per lo smaltimento delle carcasse.

 

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2022 

Modalita' attuative e invito a presentare proposte  per  la  campagna
assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei  rischi  sulle  strutture
aziendali, dei costi di smaltimento  delle  carcasse  animali,  delle
polizze sperimentali indicizzate e  delle  polizze  sperimentali  sui
ricavi. (22A01570)

(Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2022, n. 60)

 

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo rurale

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di  cui

al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando

i termini, le modalita' e le procedure di erogazione  dell'aiuto  sui

premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti

12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai  dettami  del  Piano  di

gestione dei rischi in agricoltura 2020.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera  a),

del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o  giuridica  o  un

gruppo di  persone  fisiche  o  giuridiche,  indipendentemente  dalla

personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

b) «Imprenditore  agricolo»:  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,

lettera e), del decreto 12 gennaio  2015,  chi  esercita  almeno  una

delle  seguenti  attivita':  coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,

allevamento di animali e attivita' connesse, ai  sensi  dell'articolo

2135 del codice civile;

c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende  sia  la

polizza assicurativa  sottoscritta  individualmente  dall'agricoltore

sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in  caso

di polizze collettive stipulate con  la  compagnia  di  assicurazione

dall'organismo  collettivo  di  difesa,  nonche'  dalle   cooperative

agricole e loro consorzi o da altri soggetti  giuridici  riconosciuti

ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la  compagnia  di

assicurazione;

d)  «Avversita'  atmosferica»:  evento  atmosferico,  come  gelo,

tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,

assimilabile a una calamita' naturale;

e) «Calamita' naturale»:  evento  naturale,  di  tipo  biotico  o

abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione

agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore

agricolo;

f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per  il  prelevamento,

il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'

i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;

g) «Soccida»: contratto a  carattere  associativo  in  un'impresa

agricola, in cui  si  attua  una  collaborazione  economica  tra  chi

dispone del  bestiame  (soccidante)  e  chi  lo  prende  in  consegna

(soccidario), allo scopo di allevarlo e  sfruttarlo,  ripartendo  gli

utili che ne derivano;

h) «Piano»: strumento attuativo annuale del  decreto  legislativo

29 marzo 2004, n. 102, riferito al «Piano di gestione dei  rischi  in

agricoltura  2020».  Questo  strumento   stabilisce,   tra   l'altro,

l'entita' dell'aiuto pubblico sui premi  assicurativi  tenendo  conto

delle disponibilita'  di  bilancio,  dell'importanza  socio-economica

delle produzioni e del numero di  potenziali  assicurati.  Nel  Piano

sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui

premi assicurativi distinti per tipologia  di  polizza  assicurativa;

area territoriale; calamita' naturali ed  altri  eventi  eccezionali,

avversita'  atmosferiche;  garanzia;  tipo   di   coltura,   impianti

produttivi,  produzioni  zootecniche,  strutture.  Nel   Piano   sono

disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze  per

le diverse produzioni e aree  e  qualsiasi  altro  elemento  ritenuto

necessario per garantire un  impiego  efficace  ed  efficiente  delle

risorse pubbliche;

i) «Sistema informativo integrato Sistema  gestione  del  rischio

(SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio  2015,

nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN),  che

garantisce  l'armonizzazione   e   l'integrazione   dell'informazione

relativa a tale misura, nell'ottica di garantire  una  sana  gestione

finanziaria evitando sovra-compensazioni;

j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente

individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,

sulla base delle scelte assicurative  che  l'agricoltore  esegue.  Le

informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate

dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015;

k) «Polizze ricavo»: si intendono i  contratti  assicurativi  che

coprono la  perdita  di  ricavo  della  produzione  assicurata.  Tale

perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la  riduzione  della

resa a fronte dell'insieme dei rischi di  cui  all'allegato  1.2  del

Piano e la riduzione del prezzo di mercato;

l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si  intendono  i

contratti  assicurativi  che  coprono  la   perdita   di   produzione

assicurata per  danno  di  quantita'  e  qualita'  a  seguito  di  un

andamento climatico avverso,  identificato  tramite  uno  scostamento

positivo  o  negativo   rispetto   ad   un   indice   biologico   e/o

meteorologico.  Il  relativo  danno  sara'  riconosciuto  sulla  base

dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

m) «Polizze sperimentali»: si  intende  l'insieme  delle  polizze

ricavo e delle polizze indicizzate;

n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento  climatico,

identificato sulla  base  dell'alterazione  di  parametri  ricompresi

nell'indice meteorologico quali, ad esempio,  la  piovosita'  e/o  la

temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte  di  esso

che si discosta  significativamente  dalla  curva  ottimale  per  una

determinata coltura in una  determinata  fase  fenologica  e  produce

effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici

biologici;

o) «PMT»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i

criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai

sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2,

comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  e  il

prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con  riferimento  al  terzo

trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un  richiedente  per

il percepimento dell'aiuto;

r)  «Data  di  presentazione   domanda   di   aiuto»:   data   di

presentazione all'organismo pagatore AGEA  attestata  dalla  data  di

trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale  SIAN  e

riportata nella ricevuta  di  avvenuta  presentazione  rilasciata  al

richiedente;

s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria

anagrafica sul portale AGEA;

t) «Codice OTP»: codice  che  consente  la  sottoscrizione  della

domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato,

abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  sms

sul cellulare del medesimo utente.

 

                               Art. 3

                        Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente  i  richiedenti  che  soddisfano

tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori  agricoli  ai  sensi  dell'art.  2135  del

codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell'anagrafe

delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12

gennaio 2015.

2.   I   suddetti   requisiti   devono   essere   posseduti,   pena

l'inammissibilita', al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per  lo  smaltimento  delle

carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda

di  aiuto   deve   indicare   se   e'   proprietario   o   conduttore

dell'allevamento. Secondo le  disposizioni  della  circolare  del  21

dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata  a  sostenere  la  spesa

oggetto di agevolazione e di  tutte  le  procedure  previste  per  il

percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti,

e' individuata nel soccidario, ossia in  colui  che  nell'ambito  del

contratto    di    compartecipazione    risulta     il     conduttore

dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al

presente decreto i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero

pendente a seguito di  una  precedente  decisione  della  Commissione

europea che dichiara gli aiuti illegittimi  e  incompatibili  con  il

mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma  5,

del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali

e per le polizze sperimentali sono esclusi  dagli  aiuti  di  cui  al

presente decreto:

a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto  2,  del

regolamento (UE) n. 702/2014;

b) Le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto

14, del regolamento  (UE)  n.  702/2014,  ad  eccezione  degli  aiuti

destinati  ad  indennizzare  le   perdite   causate   da   avversita'

atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,  ai  sensi  dell'art.

25,  a  condizione  che  l'impresa  sia   diventata   un'impresa   in

difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in

questione;

c) I soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a

seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che

dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno

conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del  regolamento

(UE) n. 702/2014.

 

                               Art. 4

                       Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente  quelli  relativi

alla stipula di una polizza a copertura dei  rischi  sulle  strutture

aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali  e  quelli

relativi alla stipula di polizze sperimentali.

2.  La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  agevolate  e'

volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono

deliberare  di  far  ricorso  a  forme  assicurative  collettive  gli

organismi collettivi di difesa, nonche'  le  cooperative  agricole  e

loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono  contratte  con

le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli  agricoltori

che  vi  aderiscono.  Gli  imprenditori  agricoli  associati  a  tali

organismi, per aderire alla polizza collettiva possono  sottoscrivere

uno o piu' certificati assicurativi  a  copertura  dei  rischi  sulle

proprie produzioni, e devono essere  i  destinatari  degli  eventuali

risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono  soddisfare  le  seguenti

condizioni:

a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

i. intestazione della compagnia assicurativa;

ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;

iii. intestazione dell'assicurato;

iv. CUAA;

v. campagna assicurativa 2020;

vi. tipologia di polizza;

vii. numero della polizza;

viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

ix. varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;

x. avversita' assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);

xi. garanzie assicurate;

xii. valore assicurato;

xiii. quantita' assicurata (quintali/numero  capi/metri  quadri

assicurati);

xiv. tariffa applicata;

xv. importo del premio;

xvi. soglia di danno e/o la franchigia;

xvii. data di entrata in copertura;

xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze  collettive

in caso di  assenza  del  dato  nel  certificato  di  polizza  si  fa

riferimento  a  quanto  riportato  nella  convenzione  stipulata  tra

l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);

xix. nome dell'organismo collettivo di  difesa  contraente  (in

caso di adesione a polizza collettiva);

b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare

o all'intero ciclo produttivo di  ogni  singola  coltura/allevamento,

qualora di durata inferiore all'anno solare;

c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali  e  per  i

costi di smaltimento delle carcasse animali, le  polizze  per  essere

ammissibili  all'agevolazione   devono   riferirsi   alle   strutture

aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti

A.1 e B.1 del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura  delle

polizze non puo' avere decorrenza antecedente al 1°  gennaio  2020  e

non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

d)  Le  strutture  aziendali  sono  assicurabili  unicamente  con

polizze in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie, di cui

all'allegato 1, punto A.2 del presente avviso pubblico, a cui possono

aggiungersi quelle facoltative;

e)  I  costi  di  smaltimento  delle  carcasse  animali  dovranno

riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato  1,  punto

B.2-1.1 del presente avviso pubblico, sempre  che  non  risarciti  da

altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le

morti dovute ad altre cause;

f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento  delle  carcasse

animali  il  numero  di  capi  assicurati  deve  trovare  rispondenza

nell'Anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale. Per le  strutture

la localizzazione delle medesime  deve  trovare  rispondenza  con  le

informazioni presenti nel fascicolo aziendale;

g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e

per le polizze sperimentali, la polizza deve  trovare  corrispondenza

con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;

h) Le polizze ricavo, per  essere  ammissibili  all'agevolazione,

devono riferirsi alle  sole  colture  di  frumento  duro  generico  e

frumento tenero generico,  di  cui  all'allegato  1,  punto  C.1  del

presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati

al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo

allegato. Inoltre,  devono  essere  sottoscritte  a  partire  dal  1°

novembre 2019 al 31 maggio 2020;

i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno

superiore al 20% per l'accesso  al  risarcimento,  da  applicare  sul

ricavo assicurato per l'intera produzione  per  comune  del  prodotto

frumento;

j) Relativamente alle polizze ricavo, sono  ammissibili  soltanto

quelle  che  prevedono  il  rimborso  dei  danni  esclusivamente   al

verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle  calamita'

naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorita'  nazionali.

Il predetto riconoscimento  si  considera  emesso  quando  il  perito

incaricato  dalla  compagnia  assicurativa  di  stimare   il   danno,

verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso  di  causalita'

tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che

il danno  abbia  arrecato  danni  alle  strutture  aziendali  o  alle

colture. Per le polizze  indicizzate  la  misurazione  della  perdita

registrata  avviene  mediante  l'utilizzo  di  indici  biologici  e/o

metereologici;

k)   Le   polizze    indicizzate,    per    essere    ammissibili

all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni  di  cereali,

foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee  ed  olive,  di

cui all'allegato 1, punto D.1 del presente avviso pubblico, e coprire

esclusivamente  i  rischi  riportati  al   punto   D.2   secondo   le

combinazioni di cui al punto  D.3  del  medesimo  allegato.  Inoltre,

devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 e entro  le

scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato;

l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima  del

danno superiore al 30% per l'accesso al  risarcimento,  da  applicare

sull'intera produzione assicurata per comune;

m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi

inesistenti ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile  o  entrare

in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o  dopo  che  questi  siano

cessati;

n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura  dei  costi  di

smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non

e' consentita la stipula di piu' polizze. Per ogni polizza e' ammesso

l'abbinamento ad un solo PAI;

o) Per ogni polizza e' ammesso l'abbinamento ad una sola  domanda

di aiuto, ad eccezione delle polizze a  copertura  dei  rischi  negli

allevamenti  animali,  per  le  quali  la  parte  mancato  reddito  e

abbattimento forzoso e' a carico dei fondi FEASR;

p) Le polizze agevolate devono  prevedere  che  il  rimborso  dei

danni non compensi  piu'  del  costo  totale  di  sostituzione  delle

perdite causate dai sinistri assicurati.

 

                               Art. 5

                      Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato  per  le  produzioni  di  cereali,

foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed  olive,  per

il frumento tenero  generico  e  frumento  duro  generico,  il  costo

unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali  e  dello

smaltimento per le carcasse animali, non possono  superare  i  prezzi

unitari  massimi  applicabili  per  la  determinazione   dei   valori

assicurabili  al  mercato  agevolato,   approvati   con   i   decreti

ministeriali relativi alla campagna assicurativa 2020.

2. In caso di polizza collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a

conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo

pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  l'organismo

collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la

stipula e  sottoscrizione  del  certificato  della  polizza  medesima

nonche' il pagamento all'organismo collettivo della quota del  premio

complessivo di propria  pertinenza,  che  potra'  essere  oggetto  di

controllo da parte dell'organismo pagatore.

3. In caso di polizza collettiva, per quanto  riguarda  le  polizze

strutture e  smaltimento  carcasse,  qualora  il  beneficiario  abbia

ricevuto un anticipo sul  pagamento  della  polizza  assicurativa  da

parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede  di

compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del

contributo   direttamente   all'organismo   collettivo   di    difesa

interessato.

4. Gli organismi collettivi di difesa che  intendono  incassare  le

quote di premio anticipate per i  propri  assicurati  sono  tenuti  a

costituire ed aggiornare il proprio fascicolo  aziendale  anagrafico,

nel quale, tra l'altro, dovranno  essere  presenti  la  PEC  riferita

all'organismo e le coordinate bancarie (codice  IBAN)  dove  ricevere

l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

5.  Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si  impegna  a

conservare, per tre anni  dalla  data  di  pagamento  del  contributo

pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di

appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e

sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla

compagnia assicurativa, che potra' essere  oggetto  di  controllo  da

parte dell'organismo pagatore.

6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46  e  47

del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la

sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie,  tutte

le dichiarazioni riportate nel modello di domanda  di  aiuto  di  cui

all'allegato 2 al presente decreto.

 

                               Art. 6

                          Spese ammissibili

1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese  sostenute  per  il

pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze  a  copertura

dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento  delle

carcasse animali, delle polizze sperimentali.

2. Nel caso in cui il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o

ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa

sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel

rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici

di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50, «Nuovo codice degli appalti».

 

                               Art. 7

             Attivita' propedeutiche alla presentazione

                       della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto e' necessario

che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base

alla  propria  sede  legale/residenza,  con  particolare  riferimento

all'inserimento  di  una  PEC  dell'azienda  o  altra  PEC  ad   essa

riferibile (art. 14, comma 2, del  decreto  12  gennaio  2015),  alle

informazioni  costituenti  il  patrimonio  produttivo  (art.  4   del

medesimo decreto) e alla verifica della validita'  del  documento  di

identita'; in particolare,  per  gli  allevamenti,  le  serre  e  gli

ombrai,  riguardanti  imprese   in   attivita'   al   momento   della

presentazione della  domanda,  dovra'  provvedere  ad  aggiornare  la

destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o,  nel

caso di polizze  smaltimento  carcasse  animali,  aggiornare  i  dati

dell'allevamento,  qualora  il  fascicolo   aziendale   non   risulti

aggiornato nel 2020;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in  caso  di

polizze collettive alla verifica del l'avvenuta informatizzazione  da

parte dell'organismo collettivo cui aderisce.

 

                               Art. 8

                     Modalita' di presentazione

                       della domanda di aiuto

1.  Gli  aiuti  di  cui   al   presente   decreto   sono   concessi

successivamente alla presentazione della domanda di  aiuto  da  parte

del richiedente. L'organismo  pagatore  AGEA  e'  responsabile  della

ricezione delle domande di aiuto.

2.  La  domanda,  compilata  conformemente  al   modello   definito

dall'organismo  pagatore  AGEA,  i  cui  contenuti   sono   descritti

nell'allegato 2 al presente avviso pubblico, puo'  essere  presentata

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione  dal

suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalita':

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it,  sottoscrivendo  l'atto

tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per

le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul

portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalita' assistita sul portale  SIAN  www.sian.it  per  le

aziende agricole che hanno conferito mandato a un centro  autorizzato

di assistenza  agricola  (CAA)  accreditato  dall'organismo  pagatore

AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione  dei

documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul  modello

cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria  anagrafica  sul

sito AGEA www.agea.gov.it in qualita'  di  utente  qualificato,  puo'

sottoscrivere la documentazione da presentare con firma  elettronica,

mediante codice OTP.

3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture  aziendali

il PAI e' un elemento costitutivo della domanda  e  si  avvale  dello

stesso protocollo.

4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno

2023. Laddove tale termine cada  in  un  giorno  non  lavorativo,  la

scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

5. L'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative,  in

caso di impossibilita' di compilazione e rilascio  della  domanda  di

aiuto sul  sistema  informativo  SIAN,  per  motivazioni  debitamente

documentate entro la medesima data, puo' estendere il termine di  cui

al precedente comma.

6. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI;

b) la polizza;

c)   la   documentazione   attestante   la    spesa    sostenuta,

opportunamente quietanzata, e la tracciabilita'  dei  pagamenti  alle

compagnie assicurative secondo le modalita' indicate al comma  7.  In

caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza

del premio complessivo riferita alla  polizza-convenzione  rilasciata

dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente  ad

una distinta con l'importo suddiviso per  i  singoli  certificati  di

polizza;

d) copia del documento di identita' in corso di validita'.

7. I documenti di cui al comma 6  sono  associati  o  acquisiti  in

forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel  caso

di  polizze  collettive,  sono  acquisite  tramite  le  funzionalita'

disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il

richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di  cui

al comma 6, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le  funzionalita'

on-line predisposte da AGEA;  nel  caso  di  polizze  collettive,  il

richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui

aderisce abbia  provveduto  ad  informatizzare  i  dati  relativi  al

proprio certificato e la documentazione di cui al  comma  6,  lettera

c).

9. Il termine ultimo del procedimento  di  informatizzazione  delle

polizze stipulate di cui al comma 8 e' fissato alla medesima scadenza

di cui al comma 4.

10. In sede di  compilazione  della  domanda  il  richiedente  deve

indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui  all'art.  14

del presente decreto.

11. La sottoscrizione della domanda comporta  l'accettazione  degli

elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica

ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

12. La documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti

alle Compagnie assicurative,  per  ciascuna  modalita'  di  pagamento

ammessa,  e'  riportata  nell'allegato  3  al  presente  decreto.  Il

pagamento in contanti non e' consentito.

13.   Ulteriori   disposizioni   di   dettaglio   riguardanti    la

presentazione  delle  domande   di   aiuto   sono   contenute   nelle

disposizioni operative emanate da AGEA.

 

                               Art. 9

                 Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli

di ricevibilita' e di ammissibilita' atti a  verificare  il  possesso

dei  requisiti  necessari  per  la  concessione  ed  erogazione   del

contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.

2.  La  verifica  di  ricevibilita'  delle  domande  comprende   la

completezza formale e documentale delle stesse e include il  rispetto

dei termini temporali  di  presentazione  di  cui  all'art.  8  e  la

validita' della certificazione antimafia  ove  previsto.  Il  mancato

soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non  ricevibilita'

della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa

gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di  ammissibilita'

di cui agli articoli 3 e  4,  il  rispetto  degli  impegni  ed  altri

obblighi di cui all'art. 5, la conformita'  della  polizza  stipulata

con  quella  presentata.  Il  mancato  soddisfacimento  dei  suddetti

requisiti comporta l'inammissibilita' a contributo della  domanda  di

aiuto.

4.  Nell'ambito  dei   controlli   istruttori   propedeutici   alla

determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche

di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI,  effettuando

in caso di difformita' la rideterminazione delle quantita' assicurate

nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro  i  massimali  definiti

nei decreti ministeriali adottati per la campagna assicurativa 2020.

5. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore

risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal

certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4,  e

la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i   parametri   contributivi,

calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.

6. Per le sole  polizze  ricavo,  in  fase  di  istruttoria,  viene

sottoposto  a  verifica  il  rispetto  del  cumulo  degli  aiuti  «de

minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)

n. 1408/2013.

7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto

vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti

i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

8. Controlli in loco per verificare la conformita' delle operazioni

realizzate con  la  normativa  applicabile  inclusi  i  requisiti  di

ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi sono  effettuati  su

un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve  essere  pagata

dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai  citati  controlli

amministrativi. La selezione del campione e' effettuata  in  base  ad

un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base  ad  un

fattore casuale. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei

dati dichiarati  dai  beneficiari,  raffrontandoli  con  i  documenti

giustificativi.

9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita  presso

l'azienda del beneficiario e  sono  effettuati  alla  presenza  dello

stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

10. Ai richiedenti che hanno  presentato  domanda  di  aiuto,  AGEA

comunica, conformemente al  successivo  art.  14,  le  modalita'  per

visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

11. In caso di esito  positivo  dell'istruttoria  la  comunicazione

avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito  internet  del

Ministero e  mediante  portale  SIAN.  In  caso  di  istruttoria  che

determini la non ammissibilita' totale della domanda  o  in  caso  di

riduzione proporzionale  dell'importo  richiesto  (riproporzionamento

sulla  base  della  rideterminazione  di  quantita'  e  prezzo),   la

comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverra' via PEC,

con la quale, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990,

verranno  fornite  anche   le   istruzioni   per   la   presentazione

dell'istanza di riesame secondo le modalita' indicate all'art. 10.

12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC,  sara'

pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero  e  sul  portale  SIAN

l'elenco delle domande interessate, con indicazione  delle  modalita'

operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai  soggetti

destinatari.

13. Per le colture riferite  alle  polizze  sperimentali  a  fronte

delle quali sono stati presentati  altri  PAI  per  la  presentazione

delle domande ai  sensi  della  sottomisura  17.1  del  Programma  di

sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica  in  capo

al richiedente  del  rispetto  dell'obbligo  di  assicurare  l'intera

produzione  per  territorio  comunale,  si  procede   all'istruttoria

tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per

prodotto/comune.

 

                               Art. 10

                         Istanza di riesame

1.  Entro  e  non  oltre  dieci  giorni   dalla   ricezione   della

comunicazione via PEC delle modalita' per visualizzare le  risultanze

istruttorie,  ovvero  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet   del

Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito,

il richiedente puo' manifestare interesse  a  presentare  istanza  di

riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i  servizi

telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime

modalita' indicate nel precedente art. 8.

2.  Se  il  richiedente  non  si  avvale  di   tale   possibilita',

l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di

ricorso previste  dalla  vigente  normativa.  Se  il  richiedente  ha

manifestato interesse a presentare  istanza  di  riesame,  lo  stesso

ricevera' via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta

presentazione.

3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione

delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni  operative

emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di

riesame, AGEA comunica,  conformemente  al  successivo  art.  14,  le

modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito  dell'istruttoria

che assume carattere definitivo  salvo  le  possibilita'  di  ricorso

previste dalla vigente normativa.

 

                               Art. 11

                     Approvazione delle domande

                    ed erogazione del contributo

1. L'organismo pagatore AGEA, provvede ad  approvare  l'elenco  dei

beneficiari ammessi  a  finanziamento,  comprensivo  dell'indicazione

della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori  dei

controlli svolti, compresi gli esiti  derivanti  dalle  attivita'  di

riesame  e  gli  esiti  dei  controlli  propedeutici   all'erogazione

dell'aiuto,  sono  comunicati  al  Ministero  e   certificati   negli

specifici decreti di pagamento dell'Agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto e'  reso  disponibile

in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.

3. L'organismo pagatore  AGEA  provvede  all'erogazione  dell'aiuto

spettante, anche in piu' soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate

bancarie indicate dai beneficiari  all'atto  di  presentazione  della

domanda di aiuto.

4. Al fine di garantire una piu' rapida erogazione  dell'aiuto,  in

linea con le necessita' delle parti, l'organismo pagatore  AGEA  puo'

erogare un acconto  fino  al  quaranta  percento  della  spesa  premi

sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.

 

                               Art. 12

Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi

  delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono  essere  ritirate,  in  tutto  e  in

parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'organismo

pagatore AGEA tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.

Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario

che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o  gli

ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se

da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari  nella  situazione

in cui si  trovavano  prima  della  presentazione  dei  documenti  in

questione o parte di essi.

3. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di aiuto e di

altre dichiarazioni e documentazione,  sono  definite  dall'organismo

pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i  documenti  giustificativi  forniti  dal

beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi  momento

dopo essere stati presentati in casi di  errori  palesi  riconosciuti

dall'organismo  pagatore  AGEA  sulla   base   di   una   valutazione

complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia

agito in buona fede.

5. L'errore puo' essere considerato  palese  solo  se  puo'  essere

individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle

informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione  e  accettazione  dell'errore  palese,

l'organismo  pagatore   AGEA   determina   la   ricevibilita'   della

comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo  in  loco,  le

modifiche possono essere valutate ed eventualmente  autorizzate  solo

dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non

sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i

risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

 

                               Art. 13

                         Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda  si  intende  «la  vendita,  l'affitto  o

qualunque  tipo  analogo  di  transazione  relativa  alle  unita'  di

produzione considerate».

2. L'aiuto puo' essere  concesso  ed  erogato  al  cessionario,  in

relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua

totalita' sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma  prima

del pagamento del premio assicurativo e qualora:

a) il cessionario provveda ad  informare  l'autorita'  competente

dell'avvenuta  cessione  in  domanda  di  aiuto  e  a   chiedere   la

concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione

probante l'avvenuta  cessione.  A  tale  scopo  il  cessionario  deve

preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

b) il  cessionario  presenti  tutti  i  documenti  giustificativi

richiesti dal presente decreto;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed

erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;

d) il cessionario abbia pagato il premio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica  dei  requisiti  di  cui

all'art.  3  del  presente  decreto  e'  svolta  avendo  riguardo  ai

requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta e'  considerata,

nel caso in cui il cessionario percepisca altri  contributi  pubblici

ai sensi del presente decreto, alla stregua  di  un'azienda  distinta

per quanto riguarda l'anno 2020.

4. L'aiuto puo' essere erogato al  cedente  e  nessun  aiuto  sara'

dovuto al cessionario, qualora la  cessione  d'azienda  sia  avvenuta

successivamente al pagamento del premio e qualora:

a)  il  cedente  presenti  domanda  di  aiuto   e   i   documenti

giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorita'

competente dell'avvenuta cessione successivamente  al  pagamento  del

premio e che nulla e' dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per  la  concessione  ed

erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

5. Qualora la titolarita' di un'azienda venga trasferita nella  sua

totalita', a seguito di successione mortis causa, l'aiuto e'  erogato

all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti

al comma 2, compresa,  se  del  caso,  la  lettera  d).  In  caso  di

pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla

presentazione degli atti amministrativi. Il controllo  dei  requisiti

verra' effettuato a seconda del momento del  verificarsi  dell'evento

successorio:

a)  Nel  caso  in  cui   l'evento   morte   si   sia   verificato

successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento  del

relativo  premio,  i  controlli  relativi  agli  atti  amministrativi

presentati dall'erede saranno svolti  avendo  riguardo  ai  requisiti

dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui  all'art.

3 e' svolta pertanto con riferimento al solo de cuius.  Nel  caso  in

cui l'evento morte si sia  verificato  dopo  la  presentazione  della

domanda  di  aiuto  l'erede  dovra'  provvedere  esclusivamente  alla

presentazione di una comunicazione relativa al l'avvenuta successione

per attivare il pagamento della domanda del de cuius e  percepire  il

relativo contributo;

b)   Qualora   invece   l'evento   morte   si   sia    verificato

successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata  dal  de

cuius ma prima della data di fine copertura della stessa e prima  del

pagamento del relativo premio, i controlli degli atti  amministrativi

saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia  del  de

cuius che del relativo trasferimento in capo  all'erede  a  far  data

dall'evento successorio.

6. Le modalita' attuative e operative per  la  comunicazione  della

cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni

operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio

provvedimento.

7. Le modalita' attuative per la gestione del  fascicolo  aziendale

sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.

 

                               Art. 14

              Modalita' di gestione della comunicazione

                          con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono  tratti  da  quanto  indicato

dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo

delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a

rivolgersi sono i seguenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX

settembre  n.  20  -  00187  Roma,  tel.  06/46651;  sito   internet:

www.politicheagricole.it; PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it;

Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 -  00185  Roma,  tel.

06/494991;      sito      internet:       www.agea.gov.it;       PEC:

protocollo@pec.agea.gov.it

2.  Tutte  le  comunicazioni  tra  i  beneficiari  e  le  autorita'

competenti per la gestione ed il controllo  delle  domande  di  aiuto

avverranno attraverso PEC.

3. In caso di mancato recapito della comunicazione via  PEC,  sara'

pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero  e  sul  portale  SIAN

l'elenco delle domande interessate, con indicazione  delle  modalita'

operative  per  la  consultazione  della  comunicazione  ai  soggetti

destinatari.

 

                               Art. 15

                        Modalita' di calcolo

                    ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa  ammessa

in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui  all'art.  9

del presente decreto e' fino al:

a) 50% per le polizze a  copertura  dei  rischi  sulle  strutture

aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) 65% per le polizze sperimentali.

 

                               Art. 16

                        Dotazione finanziaria

  1. Per l'attuazione del presente decreto e' assegnato un importo di

risorse in termini di spesa pubblica di euro 12.000.000,00, oltre  ad

eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.

2. Ulteriori risorse finanziarie potranno  essere  assegnate  sulla

base delle disponibilita' di bilancio nazionale.

3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al

presente  avviso,  potranno  essere  utilizzate   a   copertura   dei

fabbisogni di annualita' successive.

 

                               Art. 17

                           Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la  data  di

avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi

sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet  del

Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8,  comma  2,  della

citata legge.  I  termini  indicati  nella  suddetta  tabella  devono

intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al

numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione

temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a

disposizione per la definizione dei procedimenti.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge  n.

241/1990, per cui dato il numero  elevato  dei  destinatari  non  sia

possibile la comunicazione  personale,  l'amministrazione  adempie  a

tali  obblighi  provvedendo  a  rendere  noti  gli   elementi   della

comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul

sito della suddetta tabella.

3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e  consentire

il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei

confronti dei beneficiari  che  aderiscono  al  presente  decreto  e'

ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il

provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto

dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica

n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

4. In tutti i casi e' fatto salvo il  ricorso  giurisdizionale  nei

termini di legge.

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa  rinvio  alla

relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

 

                               Art. 18

                     Informativa sul trattamento

                         dei dati personali

1. I dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di  protezione

dei dati personali»,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10

agosto  2018,  n.  101,  recante   disposizioni   per   l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n.  679

del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativo  alla  protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE.

2. Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le  erogazioni  in

agricoltura  (AGEA)  quale  nominato  dal  Ministero   titolare   del

trattamento delle domande di  aiuto.  La  sede  di  AGEA  e'  in  via

Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito web  istituzionale  dell'Agenzia

e' il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per

la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

 

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Allegati

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