Reato di scarico abusivo. E se manca la volontarietà?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19 marzo 2021, n. 18385, è intervenuta su un caso relativo a uno sversamento dal condotto fognario di un’azienda, risoltosi, in primo grado, con la condanna del legale rappresentante. La pronuncia ha offerto il pretesto per fare luce su un tema poco affrontato negli ultimi anni e, per questo, spesso fonte di confusione da cercarsi nella natura contravvenzionale del reato in questione e, quindi, nell’automatica considerazione della “sufficienza della colpa” ai fini della contestazione del reato. Siccome la colpa, come è noto, è un canale di imputazione soggettiva del reato incompatibile con l’intenzionalità in ogni sua manifestazione, di conseguenza il requisito della volontarietà dello scarico è stato ritenuto non congruo rispetto alla natura contravvenzionale del reato di scarico abusivo CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Accesso riservato

Questo contenuto è riservato agli abbonati a Ambiente Sicurezza Web

Sei abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Effettua il login con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento, per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

Non sei ancora abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Attiva ora il tuo abbonamento per non perderti nulla.

Contenuti premium, approfondimenti speciali e tanti altri vantaggi ti aspettano. Scoprili tutti qui

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome