Non sono richiesti adeguamenti per le attività che sono già state progettate sulla base delle regole tecniche del D.M. 3 agosto 2015

Antincendio: modificato l'allegato 1 al codice di prevenzione (D.M. 3 agosto 2015) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021, n. 287 del decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021. 

Non sono richiesti adeguamenti per le attività che sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (o che vi risultano conformi) alla data di entrata in vigore del nuovo decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021.

Il nuovo decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 24 novembre 2021 

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del  3
agosto  2015,  concernente  l'approvazione  di  norme   tecniche   di
prevenzione incendi. (21A07025)

(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021, n. 287)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante

«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla

sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche  all'allegato

1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

 

Decreta:

                               Art. 1

                Modifiche all'allegato 1 del decreto

               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

 

1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del

presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 del  decreto

del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

 

                              Art. 2

                         Disposizioni finali

1. Per le attivita'  sottoposte  alle  norme  tecniche  di  cui  al

decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  che,  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono  gia'  state  progettate

sulla  base  delle  regole  tecniche  introdotte  con   il   predetto

provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente  decreto

non comporta adeguamenti.

2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

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