La normativa prevenzionistica e di tutela della salute opera nei riguardi di tutti i lavoratori, per il solo fatto di esercitare un’attività lavorativa a favore di un soggetto terzo, convenzionalmente definito “datore di lavoro”. In base a questa premessa, anche i collaboratori familiari (Colf) dovrebbero rientrare nel novero dei soggetti tutelati. Tra l’altro la lapidaria indicazione dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 («Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio»), esprimendo il noto principio di cosiddetta “circolarità” della sicurezza, già espresso anche nell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994, postulerebbe l’operatività della tutela “a tutto campo”. PER LEGGERE L'ARTICOLO FAI LOGIN O ABBONATI
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