Stoccaggio e rigassificazione di Gnl: Via statale per gli impianti?

Stoccaggio e rigassificazione di Gnl
Il tema al centro dell'interpello posto da Confindustria al ministero della Transizione ecologica

Stoccaggio e rigassificazione di Gnl: Via statale per gli impianti? Questo il tema dell'interpello posto da Confindustria al ministero della Transizione ecologica (oggi ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica).

In particolare, la questione riguarda l'applicazione della disciplina di cui al punto 1 - allegato II – parte II del D.lgs. n.152/2006 a un impianto di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (Gnl), con volume stoccato inferiore a 20.000 mc., sezione di rigassificazione, rifornimento con autobotte a servizio di uno stabilimento industriale autorizzato in Aia regionale.

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Di seguito i testi dell'interpello di Confindustria e della risposta del ministero.

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Interpello di Cofindustria 4 agosto 2022, n. 0097185

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. 

 

Spettabile Ministero,

la scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, anche nell’interesse di Confindustria Alto Adriatico, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

In relazione all’attuale incertezza di rifornimento di gas metano da rete pubblica dovuta alla guerra in Ucraina, e alla intenzione di alcuni operatori industriali di installare presso stabilimenti produttivi impianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL, al fine di garantire la continuità delle produzioni ed evitare chiusure di stabilimenti dovute a carenze di metano della rete di distribuzione, si fa riferimento alla seguente ipotesi di quesito in ordine al quale si richiede un chiarimento.

In relazione ad un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL aventi le seguenti caratteristiche: volume stoccato: inferiore a 20.000 m3; sezione di rigassificazione; rifornimento con autobotte e stabilimento industriale autorizzato in AIA regionale, non è chiaro se tale intervento sia assoggettabile alle procedure di VIA.

In particolare, la Parte II del D.Lgs. 152/2006 riporta la tipologia dei rigassificatori all’Allegato II “Progetti di competenza statale” al punto 1) “Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.”

In particolare, non è chiaro se tale tipologia di installazione possa essere qualificata quale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto”, non definendo la norma una soglia minima o altri parametri per definire l’impianto da assoggettare a valutazione.

Con la presente si chiede se l’installazione sopra descritta debba essere soggetta a procedure di VIA Statale di cui all’allegato II della parte II del D.Lgs. 152/2006. Tra le possibili ipotesi interpretative c’è quella che porterebbe a considerare che impianti di questo tipo, dalle dimensioni e capacità ridotte, vengano qualificati come “stoccaggi” più che “terminali di rigassificazione” e quindi rientrare al punto 8, dell’allegato II, alla parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (anziché punto 1). In questo caso, i limiti per l’applicabilità della procedura di VIA, sono fissati (per il GPL ed il GNL) a 20.000 mc.

Si ritiene, infatti, che i terminali di rigassificazione altro non siano che impianti di stoccaggio e rigassificazione allo stesso tempo e pertanto, in assenza di una soglia dimensionale al punto 1 del richiamato allegato al Codice dell’ambiente, si ritiene che la capacità dello stoccaggio di cui al citato punto 8, sempre dello stesso allegato, costituisca la capacità, e quindi la soglia dimensionale, anche della successiva fase di rigassificazione.

Pertanto, gli impianti di stoccaggio sotto la soglia dei 20.000 mc dovrebbero essere esclusi dal perimetro di applicazione della disciplina riguardante le procedure VIA statale. Rimangono ferme, naturalmente, le disposizioni riguardanti tutte le altre autorizzazioni richieste dall’ordinamento.

***

Risposta del ministero della Transizione ecologica 16 dicembre 2022, n. 159122

Oggetto : Interpello in materia ambientale ex art 3 -septies del D.lgs 152/2006 – Confindustria – impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL. 

Con nota acquisita al prot. n. 97185/MiTE/2022, codesta associazione di categoria ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di comprendere se un impianto di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con volume stoccato inferiore a 20.000 mc., sezione di rigassificazione, rifornimento con autobotte a servizio di uno stabilimento industriale autorizzato in AIA regionale, sia assoggettabile alla procedura di VIA statale di cui al punto 1 - allegato II – parte II del D.lgs. n.152/2006.

In particolare, l’interpellante chiede di chiarire se detta tipologia di installazione possa essere qualificata quale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto” di cui al citato punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs. n.152/2006, atteso che la disposizione normativa richiamata non prevede una soglia minima o altri parametri per definire l’impianto da assoggettare alla procedura di VIA.

Ritiene Confindustria che i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto “altro non siano che impianti di stoccaggio e rigassificazione nello stesso tempo”.

Pertanto, in mancanza di una soglia dimensionale stabilita dal legislatore, gli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL avrebbero la stessa capacità (quindi la stessa soglia dimensionale) e risulterebbero normati al punto 8 – allegato II – parte II del citato decreto.

Conclude l’istante affermando che gli impianti di stoccaggio sotto la soglia di 20.000 mc dovrebbero ritenersi esclusi dalla applicazione della disciplina statale di VIA.

Occorre, in via preliminare, premettere che tra “Progetti di competenza statale” di cui all’allegato II alla parte II del D.lgs. n. 152/2006 sono indicate le seguenti tipologie di interventi:

-  p.to 1“Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquidazione di almeno 500 tonnellate al
giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto”;

-  p. to 8 “stoccaggio [...] di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale con capacità
complessiva superiore a 20.000 mc”.

E’utile chiarire che impianti di stoccaggio e rigassificatori sono strutture con caratteristiche, finalità e funzioni differenti.

In particolare, i rigassificatori sono impianti industriali che fanno parte del ciclo di produzione e trasporto di gas naturale. Si tratta di impianti che consentono di trasformare il gas naturale dallo stato liquido a quello gassoso permettendone la successiva distribuzione all’interno della rete nazionale.

La direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, definisce all'art. 2, p.11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio.

La direttiva è stata recepita con il D.lgs. n. 93/2011 che all'art. 6 introduce modifiche alle definizioni riportate all'art.2, comma 1 del D.lgs. n. 164/2000. Tra queste, è stata sostituita la lettera p) Impianto di GNL con seguente definizione: “p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio”.

Da un lato - preme evidenziare – che il legislatore, come si evince dalla previsione normativa di cui al punto 1 allegato II – parte II del D.lgs. n.152/2006, in riferimento ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto non ha previsto soglie dimensionali e/o ulteriori parametri per definire gli interventi assoggettabili a procedura di VIA.

D’altro canto, le norme sul gas naturale sopra richiamate tendono ad escludere l’assimilazione di un impianto di rigassificazione ad un’opera connessa ad uno stoccaggio, in quanto lo stoccaggio associato all’unità di rigassificazione viene definito provvisorio e necessario per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

Dalla medesima definizione si evince che con terminale di rigassificazione si intende una tipologia di impianto finalizzato alla trasformazione in gas del GNL ai fini della consegna al sistema di trasporto. Tanto più nell’attuale contesto in cui, con riferimento al recente decreto aiuti, i rigassificatori costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, da allacciare alla rete di trasporto esistente.

Oggetto del quesito posto è invece un’unità di rigassificazione, alimentata da autobotti, a servizio di un impianto industriale autorizzato in AIA. Peraltro, in genere tale tipologia di installazione consiste in micro-impianti nei quali lo scambio termico per la rigassificazione avviene a ciclo chiuso senza scarichi, diversamente dai grandi terminali caratterizzati invece da scambiatori a ciclo aperto.

In via generale quindi si ritiene che per “terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto” debbano intendersi i terminali connessi alla rete (on grid), ovvero funzionali alla distribuzione del gas nella rete nazionale dei gasdotti, escludendo di conseguenza gli impianti (off- grid) quali sono i piccoli impianti ad uso interno di un singolo sito industriale.

Si ritiene, per quanto sopra esposto, che un impianto di rigassificazione e stoccaggio a servizio di un impianto industriale non ricada nella tipologia progettuale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto” di cui al citato punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs 152/2006”.

Resta fermo che, qualora l’inserimento delle unità di rigassificazione oggetto del presente interpello costituisca modifica di un impianto industriale ricadente nel campo di applicazione della VIA, occorrerà verificare l’applicazione di una delle procedure di valutazione ambientale che la norma prevede per le modifiche di progetti.

Infine, giova ricordare che l’interpello in esame afferisce ad un impianto soggetto ad AIA, il cui istituto, sotto il profilo della tutela ambientale, prevede l’esame di ogni elemento costituente e/o appartenete al ciclo di produzione.

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