Impianti di gestione rifiuti e variante urbanistica: quando è esclusa la Vas?

Impianti di gestione rifiuti e variante urbanistica
Sul tema è stato posto un interpello da parte della Regione Liguria

Impianti di gestione rifiuti e variante urbanistica: quando è esclusa la Vas? A questa domanda ha risposto il Mase a un interpello della Regione Liguria.

Impianti di gestione rifiuti e varianti urbanistica

Il caso, in particolare, si riferisce alle cosiddette “varianti automatiche”, derivanti dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere che hanno per legge l’effetto di varianti a piani e programmi.

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Interpello ambientale della Regione Liguria 3 novembre 2025, n. 205848

Interpello relativo al campo di applicazione dell’art. 6, c.12 del D. Lgs 152/2006 in relazione a recente parere espresso da Consiglio di Stato.

Con la presente si pone all’attenzione di codesto spettabile Ministero una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 12 del D.lgs. n. 152/2006, con specifico riferimento alla prevista esclusione da VAS delle c.d. “varianti automatiche”, derivanti dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere che hanno per legge l’effetto di varianti a piani e programmi.

L’esigenza di un chiarimento di portata generale in merito a tale disposizione trae origine anche da un recente parere espresso dal Consiglio di Stato a codesto Ministero (parere n.984/25 - numero affare 00994/2024) nell’ambito di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato dalla scrivente amministrazione regionale per l’approvazione di un progetto di ampliamento di un impianto di smaltimento rifiuti. Anche se tale ricorso amministrativo non è pervenuto a decisione a seguito di rinuncia di parte ricorrente, si ritiene comunque necessario avere indicazioni e chiarimenti da parte di codesto Ministero sulle questioni di seguito rappresentate, assumendo le stesse una valenza generale.

In particolare, il Consiglio di Stato col sopra richiamato parere, evidenziata la necessità di esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica, per piani e programmi per la gestione dei rifiuti, (regolarmente effettuata sul Piano Regionale di Gestione rifiuti approvato con DCR n.11 /2022), ha poi preso posizione in merito al tema dell’effetto di variante urbanistica derivante dall’applicazione dell’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006, connesso ai casi di esclusione della necessità di VAS di cui al comma 12 dell’art.6.

In relazione a tale aspetto, nel caso di progetti di impianti di smaltimento rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), il PAUR ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 viene rilasciato in esito ad una “istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.” Fra gli atti di assenso figura, in relazione alla tipologia e taglia impiantistica, l’Autorizzazione integrata Ambientale.

L’articolo 6, c. 14, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che “Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.”

In base alle richiamate disposizioni il rilascio di un’AIA produce, pertanto, i medesimi effetti ricondotti al rilascio di una autorizzazione ordinaria ex art.208, determinando, ove necessario, effetto di variante allo strumento urbanistico nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. La disciplina in questione non prevede un regime giuridico diversificato fra i casi di impianti di nuova realizzazione e i casi di progetti di modifica di impianti esistenti quanto all’effetto di variante dello strumento urbanistico prodotto dal rilascio dell’autorizzazione.

Quanto sopra pare peraltro posto in dubbio nel sopra citato parere reso dal Consiglio di Stato, che riferisce l’esenzione da VAS prevista dall’art. 6, comma 12 alla “sola localizzazione delle singole opere”, affermando che l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 - che richiama il comma 13 dell’art.6 relativo all’autorizzazione integrata ambientale - riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Diversamente, prosegue il richiamato parere, nel caso di specie il procedimento, che riguardava un “Ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto TMB presso il polo impiantistico in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-”, non versando in una fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, avrebbe dovuto essere preceduta da una pronuncia di VAS circa la variante urbanistica del PUC per la realizzazione dell’intervento di ampliamento.

Sulla base di quanto sopra e in considerazione della particolare rilevanza di un’indicazione in merito alla corretta applicazione delle richiamate disposizioni per l’autorizzazione di numerosi impianti sul territorio nazionale, si chiede pertanto di chiarire i seguenti aspetti:

  • se l’effetto di variante automatica allo strumento urbanistico comunale derivante dal combinato disposto degli articoli 208 e 6, comma 14 del D.lgs. n. 152/2006 riguardi solo l’autorizzazione di progetti di nuovi impianti di smaltimento rifiuti oppure se lo stesso, come sembrerebbe ragionevole, trovi applicazione anche nel caso di ampliamenti di impianti esistenti;
  • se l’esonero da VAS previsto dall’art. 6, comma 12 del medesimo D.lgs. n. 152/2006 debba intendersi riferito alle varianti “automatiche”, derivanti per legge dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere, esclusivamente nel caso in cui le stesse si limitino alla sola “localizzazione” dell’opera, non potendo comportare mutamenti di destinazione d’uso dei suoli interessati dal progetto; oppure se tale limitazione non sussista in considerazione del preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nel rispetto della pianificazione di settore e degli altri requisiti di legge, con conseguente possibilità che la variante al piano urbanistico comunale derivante per legge dal rilascio dell’autorizzazione dell’impianto riguardi anche la destinazione d’uso dell’area interessata dal progetto.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2026, n. 82421

Oggetto: Riscontro a interpello ambientale ex art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 concernente il campo di applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 in relazione agli effetti di variante urbanistica derivanti da provvedimenti autorizzatori in materia di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Con riferimento all’istanza trasmessa da codesta Regione con prot. n. 2025-0519266 del 3 novembre 2025, acquisita con protocollo n. 0205848 del 3 novembre 2025, si rappresenta quanto segue.

L’istanza chiede chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, con specifico riferimento all’esclusione da VAS delle c.d. varianti automatiche derivanti dal rilascio di provvedimenti di autorizzazione di opere che hanno per legge effetto di variante a piani e programmi, nonché al rapporto tra tale disposizione e l’art. 208 del medesimo decreto.

In proposito, si osserva che il Consiglio di Stato, con parere n. 984/2025 reso dalla Sezione Prima, affare n. 994/2024, adunanza del 18 giugno 2025, ha affermato espressamente che il comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 “esclude la VAS per la sola localizzazione delle singole opere”, e ha altresì precisato che l’art. 208 del medesimo decreto “riguarda esclusivamente l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”. Lo stesso parere ha poi ritenuto che, nel caso esaminato, trattandosi di ampliamento e rinnovamento di una discarica esistente e non di fattispecie di localizzazione di un nuovo impianto, la sequenza procedimentale avrebbe dovuto essere preceduta dalla VAS, ove prescritta, sulla variante urbanistica.

Pertanto, alla luce dell’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato sul punto, si rinvia alle determinazioni e agli indirizzi interpretativi ivi formulati.

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