Idroponica alimentata con acqua reflua affinata: un interpello ambientale

dell'autorità idrica pugliese
La richiesta di chiarimenti è stata posta dall'autorità idrica pugliese

Idroponica alimentata con acqua reflua affinata: un interpello ambientale dell'autorità idrica pugliese è stato posto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Idroponica alimentata con acqua reflua affinata: un interpello ambientale

In particolare, è stato chiesto se:

  • sia possibile riconoscere formalmente il sistema idroponico che impiega acqua reflua urbana affinata, trattata con tecnologie avanzate fino a standard qualitativi elevati, come metodo di irrigazione non convenzionale;
  • sia possibile considerare idonei al consumo umano gli ortaggi coltivati in sistemi idroponici alimentati da acqua reflua affinata, previa valutazione del rischio.

 

Clicca qui per altri pareri del Mase

 

Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Idroponica alimentata con acqua reflua affinata: un interpello ambientale

Interpello dell'autorità idrica pugliese 14 luglio 2025, n. 132493

Oggetto: interpello per il riconoscimento dell’idroponica alimentata con acqua reflua affinata come metodo di irrigazione non convenzionale e per la valutazione dell’idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti (possibile evoluzione del progetto AWARE).

 

L’Autorità Idrica Pugliese (AIP), soggetto rappresentativo dei Comuni nella governance del Servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. n. 9/2011, è da tempo impegnata nella promozione di pratiche sostenibili per il riuso delle risorse idriche e la chiusura del ciclo idrico integrato.

In tale ambito, AIP partecipa, in qualità di stakeholder istituzionale del progetto AWARE – Aquaponics from Wastewater Reclamation, avviato il 1° novembre 2022 e attualmente in corso fino a ottobre 2026. Il progetto è coordinato da INNOVA SRL in partenariato con l’Università del Salento, con il suo sito dimostratore localizzato presso il Comune di Castellana Grotte (BA).

AWARE, finanziato nell’ambito del nono programma quadro Europeo per la ricerca e lo sviluppo (Horizon Europe), è nato dall’esigenza di rispondere alla crescente scarsità idrica nelle aree mediterranee, attraverso un approccio circolare che valorizzi le acque reflue urbane depurate trasformandole in risorsa per una produzione alimentare sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione e validazione di un impianto acquaponico integrato che combina l’acquacoltura (allevamento di tilapia1) con la coltivazione idroponica di ortaggi (attualmente lattuga) utilizzando acqua reflua affinata, sottoposta a trattamenti avanzati di bio- filtrazione e disinfezione mediante raggi UV e ozono.

L’impianto pilota, inaugurato nell’ottobre 2024, è stato progettato per operare in ciclo chiuso, massimizzando l’efficienza idrica e nutrizionale del sistema. L’acqua affinata, proveniente dal vicino impianto di depurazione di Castellana Grotte, arricchita dai metaboliti degli organismi acquatici, viene utilizzata per le colture idroponiche, nel rispetto dei più alti standard qualitativi (spesso superiori a quelli richiesti per le acque di categoria A dal Regolamento (UE) 2020/741). Il progetto ha già consentito la raccolta di dati fondamentali relativi alla qualità dell’acqua in tutte le fasi del ciclo, alla sicurezza alimentare dei prodotti, al benessere degli organismi allevati e alla resilienza del modello rispetto agli shock climatici. Inoltre, AWARE ha avviato lo sviluppo di protocolli di monitoraggio avanzati per la rilevazione di contaminanti emergenti (microplastiche, residui farmaceutici, metalli pesanti), garantendo un elevato livello di sicurezza sanitaria e ambientale.

L’obiettivo a lungo termine è rendere questi impianti replicabili a livello industriale, integrandoli nei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane, con l’ambizione di fornire pesce e ortaggi a Km0 direttamente alle comunità locali, riducendo la distanza tra produzione e consumo e contribuendo agli obiettivi dell’Agenda 2030 (in particolare l’SDG 2 – Zero Hunger e l’SDG 12 – Consumo e produzione responsabili).

****

Attualmente, il progetto AWARE opera in regime di esenzione ai sensi dell’art. 2, par. 3 del Regolamento (UE) 2020/741, con autorizzazione della Regione Puglia (prot. AOO/075_0009442 del 03/08/2023). In base all’art. 2, par. 9 dello stesso Regolamento, i prodotti ottenuti non possono essere immessi sul mercato durante la fase sperimentale.

Il Regolamento 2020/741, pur definendo un quadro armonizzato per il riutilizzo dell’acqua in agricoltura, non contempla esplicitamente sistemi idroponici, né prevede una procedura di autorizzazione per l’uso di acque reflue affinate in tali contesti. Ciò genera incertezza normativa, ostacolando l'applicazione su scala reale di queste soluzioni tecnologiche.

Alla luce di quanto sopra, al fine di non vanificare gli investimenti finora compiuti e nelle more che venga regolamentata l’acquaponica da acque affinate, si sottopongono all’attenzione dei Ministeri in indirizzo i seguenti quesiti:

  1. Riconoscimento dell’idroponica con acqua reflua affinataÈ possibile riconoscere formalmente il sistema idroponico che impiega acqua reflua urbana affinata, trattata con tecnologie avanzate fino a standard qualitativi elevati, come metodo di irrigazione non convenzionale? Tale riconoscimento potrebbe consentirne l’inserimento in un quadro regolatorio specifico, al pari delle pratiche previste dal Regolamento (UE) 2020/741, superando la limitazione attuale all’ambito di progetto pilota.
  2. Idoneità al consumo umano degli ortaggi prodottiÈ possibile considerare idonei al consumo umano gli ortaggi coltivati (es. lattuga) in sistemi idroponici alimentati da acqua reflua affinata, previa valutazione del rischio? In caso affermativo, quali siano i protocolli di monitoraggio (parametri chimici, microbiologici, contaminanti emergenti, residui farmaceutici, microplastiche), procedure di certificazione e sistemi di tracciabilità per garantire la sicurezza alimentare e la conformità alla normativa igienico-sanitaria.

A tal fine, si ritiene opportuno precisare che, nei sistemi idroponici, l’acqua reflua affinata non entra in contatto diretto con la parte edule delle colture, ma interagisce esclusivamente con l’apparato radicale delle piante. Questa caratteristica costitutiva del sistema idroponico rappresenta un elemento di significativa rilevanza igienico-sanitaria, in quanto riduce drasticamente il rischio di contaminazione diretta del prodotto destinato al consumo umano, consente un monitoraggio costante e puntuale del fluido circolante (soluzione nutritiva), la cui composizione può essere controllata e corretta in tempo reale e viene altresì garantita l’assenza di aerosolizzazione o dispersione incontrollata, trattandosi di sistemi a ciclo chiuso e confinato.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come la via di esposizione indiretta, limitata alle radici e priva di contatto con foglie, fusti o frutti, possa costituire un ulteriore fattore di sicurezza, da tenere in considerazione nell’analisi del rischio e nell’eventuale definizione di linee guida specifiche per l’idoneità al consumo umano degli ortaggi coltivati in idroponica con acqua reflua affinata.

Un pronunciamento in merito all’ammissibilità dell’idroponica da acque reflue affinate e un chiarimento sull’idoneità al consumo umano degli ortaggi così prodotti, offrendo una certezza giuridica a soggetti pubblici e privati interessati all’implementazione di sistemi idroponici da acque reflue affinate, potrà rappresentare un passo decisivo verso la resilienza idrica nei territori più vulnerabili e l’incentivazione di nuove filiere agroalimentari circolari.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento tecnico o scientifico, anche attraverso la condivisione dei dati raccolti nell’ambito del progetto AWARE.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 11 maggio 2025, n. 100025

Oggetto: Interpello per il riconoscimento dell’idroponica alimentata con acqua reflua affinata come metodo di irrigazione non convenzionale e per la valutazione dell’idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti (possibile evoluzione del progetto AWARE). – rif. nota prot. entrata n. 132493 del 14-07-2025.

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 132493 del 14-07-2025, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di riutilizzo delle acque reflue urbane, sottoponendo a questa Direzione generale i seguenti quesiti:

1. Riconoscimento dell’idroponica con acqua reflua affinata

È possibile riconoscere formalmente il sistema idroponico che impiega acqua reflua urbana affinata, trattata con tecnologie avanzate fino a standard qualitativi elevati, come metodo di irrigazione non convenzionale? Tale riconoscimento potrebbe consentirne l’inserimento in un quadro regolatorio specifico, al pari delle pratiche previste dal Regolamento (UE) 2020/741, superando la limitazione attuale all’ambito di progetto pilota.

 

2. Idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti 

È possibile considerare idonei al consumo umano gli ortaggi coltivati (es. lattuga) in sistemi idroponici alimentati da acqua reflua affinata, previa valutazione del rischio? In caso affermativo, quali siano i protocolli di monitoraggio (parametri chimici, microbiologici, contaminanti emergenti, residui farmaceutici, microplastiche), procedure di certificazione e sistemi di tracciabilità per garantire la sicurezza alimentare e la conformità alla normativa igienico-sanitaria.

In proposito, la Scrivente, acquisiti i pareri tecnici dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, reso con nota acquisita al prot. n. 171487 del 18-09-2025, e dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota acquisita al prot. n. 196905 del 23-10-2025, nonché il parere tecnico-legale della Commissione europea, DG Environment, reso con nota Ref. Ares (2026) 4157095 del 22/04/2026, osserva quanto segue.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito in oggetto, rilevano i seguenti riferimenti normativi:

  • Art. 73, comma 1, lett. i bis), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea»;
  • art. 1, par. 1, regolamento (UE) 2020/741: «Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento»;
  • art. 7, comma 1, d.l. 14 aprile 2023, n. 39: «Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione delregolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741»;
  • Allegato I, sezione 1, paragrafo primo, al regolamento (UE) 2020/741: «Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture: - colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso)»;
  • Allegato I, sezione 1, paragrafo secondo, al regolamento (UE) 2020/741: «Fatte salve altre pertinenti normative dell’Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali: - il riutilizzo a fini industriali; e - fini civili e ambientali»;
  • Allegato A, Parte A, Sezione 1, al d.l. n. 39/2023: «Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture: - Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio); - Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso)»;
  • Art. 3, d.m. 12 giugno 2003, n. 185: «Le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:[...]; b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici; c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici».

     

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In via preliminare, la Scrivente rammenta che, ai sensi dell’art. 3 septies d.lgs. n. 152/2006, lo strumento dell’interpello ambientale consiste nella presentazione, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di «istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale» e che «[l]e indicazioni fornite nelle risposte alle istanze [...] costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale», fatto «salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa» (comma 1).

Pertanto, esula dall’interpello ambientale qualsiasi valutazione in concreto, spettante alle autorità competenti al rilascio dei titoli necessari, essendo questo Ministero tenuto a esprimersi esclusivamente sull’interpretazione della normativa statale.

Di conseguenza, i quesiti proposti dalla interpellante devono essere intesi come diretti a chiarire se un sistema idroponico (vale a dire, una pratica agraria che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizi) che impiega acqua reflua urbana affinata, sia in astratto suscettibile di essere considerato una forma di riutilizzo di acque reflue urbane a uso irriguo in agricoltura, con relativa sottoposizione alla disciplina sul riutilizzo delle acque reflue, ferme restando le valutazioni in concreto delle autorità preposte al rilascio del relativo titolo abilitativo. Così riformulati, i quesiti proposti dalla interpellante possono essere analizzati congiuntamente.

A tal proposito, si rammenta che, nelle more dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 99, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il riutilizzo delle acque reflue urbane a fini irrigui in agricoltura è disciplinato dal regolamento (UE) 2020/741, nonché dall’art. 7 d.l. n. 39/2023. Il riutilizzo delle acque reflue per fini diversi da quelli irrigui (ossia, fini industriali e civili) è sottoposto al regime del d.m. n. 185/2003.

Ai sensi dell’ Allegato I, sezione 1, al regolamento (UE) 2020/741, per «uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture: - colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; - colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); - colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso)». In termini sostanzialmente sovrapponibili si esprime l’Allegato A, Parte A, Sezione 1, al d.l. n. 39/2023.

A tal proposito, la Scrivente osserva che i pareri tecnici dell’Ispra e dell’Iss e il parere tecnico-legale della DG Environment della Commissione europea sono in parte divergenti.

Secondo la prima, «il sistema idroponico alimentato con acqua reflua affinata presenta analogie funzionali e finalità ambientali coerenti con le pratiche di irrigazione non convenzionale, promosse dal Regolamento (UE) 2020/741 e dalle strategie nazionali per l’economia circolare e la resilienza climatica». In particolare, secondo l’Ispra, «potrebbe ritenersi ammissibile e tecnicamente giustificabile il riconoscimento formale del sistema idroponico che impiega acque reflue urbane affinate come metodo di irrigazione non convenzionale, a condizione che vengano rispettate le seguenti raccomandazioni: - l’acqua impiegata deve rispettare i requisiti qualitativi previsti dal Regolamento (UE) 2020/741 o, in subordine, dalla normativa nazionale vigente e futura; - deve essere previsto un Piano di Gestione del Rischio (come da Regolamento UE 2020/741), tenuto conto che la qualità delle acque affinate sarà alterata con i metaboliti e con l’eventuale impiego di medicinali per la cura delle patologie degli organismi acquatici», precisando «che i risultati della valutazione del rischio potrebbero individuare prescrizioni aggiuntive o più rigorose in materia di qualità e monitoraggio dell’acqua rispetto a quelle indicate nell’Allegato I, Sezione 2, Tabella I del Regolamento; - devono essere previsti adeguati protocolli di monitoraggio per la rilevazione di contaminanti emergenti».

Analogamente, l’Iss ritiene, pronunciandosi «limitatamente ai profili di proprio ambito, e ferma restando ogni valutazione di pertinenza normativa da parte dei responsabili Dicasteri, non ravvisa elementi ostativi all’impiego di acque reflue affinate per la coltivazione di ortaggi in sistemi idroponici destinati al consumo umano».

Secondo la Commissione, invece, il Regolamento 2020/741, che disciplina il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui in agricoltura, non è applicabile al sistema idroponico dal momento che esso è da considerare una tecnica innovativa di coltivazione piuttosto che una tecnica di irrigazione («[...] hydroponics does not fall under the scope of [the Water Reuse] Regulation. This Regulation covers exclusively the use of treated wastewater in agricultural irrigation. Hydroponics is rather considered as an innovative cropping technique, and not an irrigation technique [...]»). Ad ogni modo, ancora secondo la Commissione, il Regolamento 2020/741 (in particolare, l’Allegato I, sezione 1, paragrafo secondo) non vieta il riutilizzo di acque reflue in sistemi idroponici per finalità diverse da quelle irrigue in agricoltura.

La Scrivente ritiene di dover aderire alla lettura della Commissione europea, in quanto istituzionalmente informata sia a criteri tecnici sia a parametri giuridici, escludendo pertanto che un sistema idroponico che utilizza acque affinate possa essere considerato una forma di riutilizzo di acque reflue a fin irrigui in agricoltura.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si conclude che un sistema idroponico che impiega acque reflue urbane affinate non è sottoposto al regime previsto dal regolamento 2020/741 perché non identifica un uso irriguo in agricoltura.

***

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

 

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome