La tenuità dei fatti

Sicurezza sul lavoro: con la riforma Cartabia è esclusa la punibilità per questi particolari eventi anche per chi rimedia alla violazione dopo aver subito la contestazione. Da una recente pronuncia, l'occasione per un approfondimento in cinque punti fondamentali

(La tenuità dei fatti)

LA SENTENZA

La recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione (III sezione penale, n. 663 del 4 aprile 2023), ritenendo fondati i motivi di ricorso proposti avverso una sentenza di condanna per una contravvenzione relativa alla conformità dei luoghi di lavoro alla normativa vigente, ha offerto un’occasione di lettura aggiornata di quella particolare causa di esclusione della punibilità prevista, dal 2015, per i casi qualificabili come di “particolare tenuità”.

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IL NUOVO ART. 131 E LA RETROATTIVITÀ

La norma è stata novellata ampliando, a partire dal 30 dicembre 2022, la propria portata applicativa. L’istituto, oltre a risultare ora applicabile a più fattispecie di reato (avendo il legislatore eliminato il riferimento al massimo edittale), contempla – ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa – anche la rilevanza delle condotte riparative susseguenti al reato contestato. Non vi è dubbio che la nuova formulazione sia applicabile retroattivamente, anche ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022.

QUALI LE CONDOTTE RIPARATIVE

Con riferimento alla previgente formulazione, la giurisprudenza aveva sempre escluso che le condotte riparative successive al reato potessero essere considerate per poter valutare applicabile l’istituto previsto dall’art. 131–bis del codice penale; si era sempre detto, infatti, che la misura dell’offesa dovesse essere valutata al momento della consumazione del reato. Ora invece, la condotta post factum rappresenta uno (anche se non certamente l’unico) degli elementi che il giudice è chiamato a valutare nel giudizio avente a oggetto l’offesa arrecata e la sua gravità. Assumono dunque nuova rilevanza, ora anche per poter accedere a questa specifica causa di esclusione della responsabilità penale: il risarcimento del danno, le condotte riparative, il rispristino dello stato dei luoghi, l’eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi, le possibili restituzioni eccertera. Tutte condotte che possono ridurre il grado dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma.

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LA SITUAZIONE, OGGI

Ora, quando il giudice potrà valutare che, per la modalità delle condotte, per l’esiguità del danno o del pericolo cagionato e per la portata riparativa delle iniziative successive alla contestazione, l’offesa arrecata potrà considerarsi di “particolare tenuità” (e il comportamento, illecito, “non risulta abituale”) potrà escluderne la punibilità. L’istituto è riservato ai reati per i quali è prevista la pena non superiore nel minimo a due anni di reclusione.

L’estinzione del reato per condotte riparative (art. 162-ter, codice penale) e la sua applicabilità alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il legislatore prosegue dunque nell’arricchire l’ordinamento di strumenti deflativi della risposta penale. Già nel 2017 aveva infatti introdotto la facoltà del giudice di dichiarare estinto il reato quando l’imputato avesse provveduto a risarcire, riparare o eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso: l’istituto, purtuttavia, non si prestava a una significativa applicazione nella materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro poiché riservato ai casi di procedibilità a querela soggetta remissione (mentre il D.Lgs. n. 81/2008 sappiamo prevedere sanzioni contravvenzionali, non rimettibili, e gli infortuni sul lavoro di una certa serietà – con previsione di guarigione superiore ai 40 giorni – sono caratterizzati dalla procedibilità d’ufficio).

L’OBLAZIONE

Tenuità dei fatti a parte, uno strumento, invece, ampiamente utilizzabile per la definizione delle sanzioni contravvenzionali previste dal testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro è l’oblazione contemplata dagli artt. 162 e 162-bis del codice penale che prevedono l’estinzione del reato contestato, laddove il contravventore venga ammesso a pagare, prima dell’inizio del processo penale (apertura del dibattimento o emissione del decreto penale), una somma parametrata alla pena prevista dalla violazione contestata (che sia la terza parte del massimo della pena prevista quando è prevista la sola pena pecuniaria ovvero la metà quando è prevista la pena alternativa di arresto o ammenda).

(La tenuità dei fatti)

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