Un caso esemplare. Le sentenze di merito avevano ritenuto corresponsabili del reato di lesioni personali gravi - per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - sia A (quale presidente del consiglio di amministrazione di una società datrice di lavoro) sia B (quale gestore di fatto di un’azienda alberghiera). Entrambi erano stati ritenuti datori di lavoro del dipendente (non contrattualizzato) che aveva subito una duplice amputazione della mano sinistra nell’utilizzo di una sega circolare. I profili di colpa specifici contestati a entrambi gli imputati avevano riguardato l’aver omesso una adeguata manutenzione delle attrezzature di lavoro in uso e l’aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore rispetto alla funzione cui era stato adibito.
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