Il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) disciplina al titolo IV lo specifico settore dei «Cantieri temporanei o mobili» e, in questo ambito, al capo II (artt. 105-156), detta le «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota». Il successivo capo III (artt. 157-160) reca la disciplina sanzionatoria. Mentre il titolo IV, capo I del testo unico è recepimento dell’ottava direttiva particolare (direttiva 92/57/Cee - la cosiddetta “direttiva cantieri” - riguardante le «prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili») e si pone in rapporto di continuità con le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 494/1996 - abrogate dall’art. 304, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 dal 15 maggio 2008 -, il successivo capo II del titolo IV è la trasposizione delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 («Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»), parimenti abrogate dal citato art. 304, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
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