L’art. 2087 del codice civile obbliga l’imprenditore ad adottare, nell’esercizio della propria attività, le misure che, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
La norma in questione, pur essendo molto risalente, ancora oggi com’è noto rappresenta uno dei capisaldi fondamentali della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; si tratta, infatti, della norma di “chiusura” del sistema prevenzionistico italiano, che pone in capo al datore di lavoro, sia esso pubblico che privato, l’obbligazione di sicurezza, declinata nella sua dimensione e i suoi confini.
Interessante è ricordare preliminarmente che, sotto questo profilo, l’art. 2087 del codice civile prevede, in effetti, misure innominate che, tuttavia, per effetto della disciplina specifica che si è formata nel corso del tempo e della spinta vigorosa della giurisprudenza, formano un quadro unitario e ben delineato nei contorni essenziali, composto da quattro “macro” misure fondamentali: la valutazione dei rischi, l’adozione di misure di adeguamento tecnologico, strutturale e organizzativo, la formazione e l’addestramento, la vigilanza all’interno dei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, per accertare il rispetto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori delle norme di legge e delle disposizioni aziendali.
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