Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso

Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso
Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025

Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2025, n. 256.

Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso

In particolare, la misura riguarda la lettera f), comma 1, dell'art. 22, del decreto dirigenziale 2 agosto 2007 «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime», riferita alla stiva delle navi che trasportano merci pericolose allo stato gassoso.

Di seguito, il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025.

Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025

Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il
trasporto marittimo alla rinfusa delle merci  pericolose  allo  stato
gassoso, norme per gli  allibi  e  procedure  amministrative  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco
delle merci medesime». (25A05878)

 

(Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2025, n. 256)

 

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

 

Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della

navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed

esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della

vita umana in mare, adottata a  Londra  il  1°  novembre  1974,  come

emendata (SOLAS 1974/78);

Visto   il   Codice   internazionale   per   la    costruzione    e

l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa

(IGC Code),  adottato  dall'Organizzazione  internazionale  marittima

(IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, come emendato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il

regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in

mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,  recante  «Riordino  della  legislazione   in   materia

portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in

materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo

delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4  relativo  alle

attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione

della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi  dello

Stato di bandiera;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

ottobre 2023, n. 186 rubricato «Regolamento recante  l'organizzazione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare

l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando  generale  del

Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il proprio  decreto  dirigenziale  in  data  2  agosto  2007,

rubricato «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla  rinfusa

delle merci pericolose allo stato gassoso, norme  per  gli  allibi  e

procedure  amministrative   per   il   rilascio   dell'autorizzazione

all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime»;

Tenuto conto che la Regola 9.2.1 del codice IGC statuisce  che  gli

spazi interbarriera e di stiva associati ai sistemi  di  contenimento

del carico per i gas infiammabili devono essere  inertizzati  tramite

un gas generato da un impianto di bordo della nave. Ed  inoltre,  che

la Regola 9.5.1 del medesimo codice stabilisce che tali  impianti  di

bordo devono essere capaci di produrre un gas inerte con un contenuto

di ossigeno non superiore al 5% v/v;

Visto il parere favorevole alla revisione del  decreto  in  data  2

agosto 2007, espresso con provvedimento n. 118225  datato  23  giugno

2025 del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  -

Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare;

Ritenuto necessario aggiornare i contenuti del  richiamato  decreto

dirigenziale in data 2  agosto  2007,  allo  scopo  di  allinearne  i

contenuti alle disposizioni delle norme internazionali in materia;

 

Decreta:

                           Articolo unico

La lettera f), comma 1, dell'art. 22, del decreto  dirigenziale  in

data 2 agosto 2007, e' abrogata e sostituita dalla seguente:

«Stive, quali  definite  all'art.  2,  comma  1,  lettera  gg),

(escluse quelle che contengono  i  serbatoi  in  pressione)  e  spazi

interbarriera, quali definiti all'art. 2, comma 1,  lettera  hh),  in

atmosfera di gas inerte con  tenore  di  ossigeno  inferiore  all'1%,

ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas  metano.  Tale

controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a  quella

ricevente. Per l'effettuazione di tale verifica  i  comandanti  delle

rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto,

il quale rilascera' apposita certificazione attestante il livello  di

ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera».

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il   trentesimo   giorno

successivo alla sua pubblicazione.

[photo credits]

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