Sicurezza delle navi mercantili: dispositivi di salvataggio e loro manutenzione

Il D.M. 21 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020

Sicurezza delle navi mercantili.

Con il D.M. 21 aprile 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020 - il ministero delle Infrastrutture ha disciplinato le attività di manutenzione, ispezione, di esami approfonditi, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali mercantili. L'obiettivo è di garantire la sicurezza delle delle navi mercantili.

Abbonati ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui!

Sicurezza delle navi mercantili: che cosa affronta il decreto

Il decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformità delle attività previste dalla regola III/20 della convenzione Solas come emendata, ai requisiti stabiliti dall'Imo. Le attività ispettive quinquennali devono essere effettuate alla presenza di un
funzionario dell'organismo riconosciuto, incaricato dell'esecuzione delle visite di sicurezza della nave.

Sicurezza delle navi mercantili: chi svolge le verifiche

La manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio devono essere effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un organismo riconosciuto. Per ottenere l'autorizzazione a eseguire queste attività, il fornitore di servizio deve richiedere e ottenere l'approvazione da da parte di un organismo riconosciuto attestante la conformità ai requisiti della risoluzione MSC.402 (96) attraverso l'applicazione dello standard procedurale IACS UR Z17.

Sicurezza della navigazione: altri contenuti qui

Sicurezza delle navi mercantili: le aziende autorizzate

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento. In coda, l'allegato con l'elenco delle aziende in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al  decreto dirigenziale n. 392/2010 "ovvero di una valida proroga della medesima".

Clicca qui per il testo del D.Lgs. n. 37/2020 sul sistema ispettivo delle navi passeggeri.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2020

Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le
prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di
salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di servizi
autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020).
(20A02411)

(in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114)

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme
sul riordino della legislazione in materia portuale» e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Vista la regola III/20 della Convenzione SOLAS, ratificata con
legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti, che prevede
l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e la revisione
dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalita' e la
verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;
Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 recante
«Requisiti per la manutenzione, la revisione e riparazione dei
dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte
autorizzate ad effettuare detti interventi»;
Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come
emendata, introdotti con la Risoluzione MSC.404(96) adottata
dall'Organizzazione marittima internazionale (International maritime
organization - IMO) il 19 maggio 2016, entrati in vigore dal 1°
gennaio 2020;
Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata dall'IMO il 19 maggio
2016 recante «Requirements for maintenance, thorough examination,
operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue
boats, launching appliances and release gear», entrata in vigore dal
1° gennaio 2020;
Tenuto conto che la distribuzione a livello mondiale degli
Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana, in
accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e' ritenuta
adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate cosi' da
assicurare la prospettata copertura globale dei servizi di
manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali,
revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a
bordo delle navi nazionali;
Considerato che gli Organismi riconosciuti autorizzati
dall'Amministrazione italiana gia' applicano procedure condivise -
introdotte a livello IACS (International association of
classification societies) - e contenute, oggi, all'interno dello
standard IACS UR Z 17;
Considerati infine i contributi forniti dagli Organismi
riconosciuti dall'Amministrazione italiana nell'ambito della
discussione preliminare allo sviluppo ed al consolidamento del
presente decreto dirigenziale;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione, l'ispezione,
l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la
riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle
navi nazionali.

Art. 2

Scopo

1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare
la conformita' delle attivita' previste dalla regola III/20 della
Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall'IMO.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione,
l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione
e la riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo
delle navi elencate all'interno del precedente art. 1, e' effettuata
in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).
3. Le attivita' quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso
alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un
funzionario dell'Organismo riconosciuto, incaricato dell'esecuzione
delle visite di sicurezza della nave.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo ove diversamente indicato, i
termini utilizzati hanno il seguente significato:
a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto -
Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima;
b) Autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del Codice della
navigazione, retti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) Compagnia: l'armatore della nave o qualsiasi altra entita' o
persona, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita'
dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita',
si siano dichiarati d'accordo a rilevare tutti gli obblighi e
responsabilita' imposte dal Codice ISM;
d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;
e) Dispositivo di salvataggio: l'imbarcazione di salvataggio ed i
relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di
sgancio, il battello di emergenza (rescue boat) nonche' il battello
di emergenza veloce (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa
a mare e di sgancio (ivi inclusi i sistemi primari e secondari di
messa a mare delle imbarcazioni a caduta libera), i dispositivi di
ammaino e di sgancio della zattera autogonfiabile di tipo
ammainabile;
f) Documento di approvazione: attestazione rilasciata
dall'Organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, in conformita'
allo standard procedurale IACS UR Z17;
g) Fornitore di servizio:
ditta autorizzata in accordo al successivo art. 4, ad
effettuare le attivita' di manutenzione, ispezione, esame
approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei
dispositivi di salvataggio;
il costruttore del dispositivo di salvataggio, autorizzato in
accordo al successivo art. 4, quando svolge le attivita' di cui al
presente decreto; ovvero
la compagnia, autorizzata in accordo al successivo art. 4,
quando svolge le attivita' di cui al presente decreto ad esclusione
delle attivita' di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione
IMO MSC.402(96);
h) Marca e tipo del dispositivo di salvataggio: denominazione del
produttore dell'equipaggiamento affiancato al modello di riferimento
o ad una specifica serie nei casi in cui non vi sia differenza nelle
attivita' di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove
funzionali, revisione e riparazione del dispositivo di salvataggio;
i) Organismo riconosciuto: un organismo delegato
dall'Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011,
per l'esecuzione delle verifiche prodromiche al rilascio o convalida
o rinnovo della certificazione di sicurezza della nave in esame.

Art. 4

Autorizzazione del fornitore di servizio

1. La manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove
funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di
salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione IMO
MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato
da un Organismo riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al
successivo comma 2 del presente articolo.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attivita' di cui al
precedente comma, il fornitore di servizio richiede ed ottiene
l'approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformita'
ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l'applicazione
dello standard procedurale IACS UR Z17.
3. L'autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso
da un Organismo riconosciuto, in data successiva all'entrata in
vigore, del presente decreto recante l'annotazione che l'Organismo
agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che
contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per
cui un fornitore di servizio puo' effettuare le attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. L'approvazione ha una validita' di anni tre dalla data del suo
rilascio.

Art. 5

Obblighi informativi da parte
dell'Organismo riconosciuto

1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o
rinnovo del «documento di approvazione», ne inviano copia
all'Amministrazione.
2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresi',
all'Amministrazione il rifiuto, la limitazione, la restrizione, la
sospensione o il ritiro di un'approvazione rilasciata.

Art. 6

Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate
in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010

1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in
accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una proroga,
continuano ad operare sino alla loro scadenza.
2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le
ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma
dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7

Fornitore di servizio non in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto

1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4 del
presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in
cui il costruttore non sia piu' esistente o non possa fornire
assistenza tecnica, la Compagnia puo' richiedere all'Amministrazione
che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non
approvato.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzera'
istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale
dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it dando evidenza documentale
dell'impossibilita' di intervento da parte di un fornitore di
servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad avvalersi di
un fornitore di servizio non approvato, per l'esecuzione di un
intervento tecnico a bordo. La domanda dovra' contenere marca e tipo
del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell'intervento
da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame
quinquennale e prova funzionale ecc.).
3. L'Amministrazione, d'intesa con l'Organismo riconosciuto, a
seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di
precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza
nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in
esame, rilascera' una specifica autorizzazione ad eseguire
l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovra' recare il
timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed
alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.

Art. 8

Monitoraggio degli Organismi riconosciuti
ai fini dell'autorizzazione del fornitore di servizio

1. Il monitoraggio sull'attivita' autorizzativa dell'Organismo
riconosciuto e' eseguito, da personale dell'Amministrazione, con
periodicita' non superiore a quattro anni.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma,
l'Amministrazione ha facolta' di disporre una verifica occasionale
presso una o piu' sedi del fornitore di servizio e/o dell'Organismo
riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attivita'
di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9

Entrata in vigore
e disposizioni abrogative

1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore
il giorno, il mese e l'anno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle
Capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 e' abrogato.

(Sicurezza delle navi mercantili)

Allegati

Allegato

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome