Merci pericolose: novità per il trasporto allo stato gassoso con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2025, n. 256.
In particolare, la misura riguarda la lettera f), comma 1, dell'art. 22, del decreto dirigenziale 2 agosto 2007 «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime», riferita alla stiva delle navi che trasportano merci pericolose allo stato gassoso.
Di seguito, il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2025
Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il
trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato
gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco
delle merci medesime». (25A05878)
(Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2025, n. 256)
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come
emendata (SOLAS 1974/78);
Visto il Codice internazionale per la costruzione e
l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa
(IGC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, come emendato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia
portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione
della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186 rubricato «Regolamento recante l'organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare
l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007,
rubricato «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa
delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e
procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione
all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime»;
Tenuto conto che la Regola 9.2.1 del codice IGC statuisce che gli
spazi interbarriera e di stiva associati ai sistemi di contenimento
del carico per i gas infiammabili devono essere inertizzati tramite
un gas generato da un impianto di bordo della nave. Ed inoltre, che
la Regola 9.5.1 del medesimo codice stabilisce che tali impianti di
bordo devono essere capaci di produrre un gas inerte con un contenuto
di ossigeno non superiore al 5% v/v;
Visto il parere favorevole alla revisione del decreto in data 2
agosto 2007, espresso con provvedimento n. 118225 datato 23 giugno
2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica -
Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare;
Ritenuto necessario aggiornare i contenuti del richiamato decreto
dirigenziale in data 2 agosto 2007, allo scopo di allinearne i
contenuti alle disposizioni delle norme internazionali in materia;
Decreta:
Articolo unico
La lettera f), comma 1, dell'art. 22, del decreto dirigenziale in
data 2 agosto 2007, e' abrogata e sostituita dalla seguente:
«Stive, quali definite all'art. 2, comma 1, lettera gg),
(escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi
interbarriera, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera hh), in
atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%,
ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas metano. Tale
controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a quella
ricevente. Per l'effettuazione di tale verifica i comandanti delle
rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto,
il quale rilascera' apposita certificazione attestante il livello di
ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.




