Costi indiretti delle emissioni di carbonio: un aiuto alle imprese

Costi indiretti delle emissioni di carbonio: un aiuto alle imprese
Pubblicato il decreto della dipartimento energia - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2025, n. 79

Costi indiretti delle emissioni di carbonio: un aiuto alle imprese è stato stabilito con il decreto della dipartimento energia - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2025, n. 79.

Costi indiretti delle emissioni di carbonio: un aiuto alle imprese

A chi si rivolge il bando

Imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione 2020/C 317/04 (disponibile in pdf alla fine della pagina) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024

 

Quando e come richiedere gli aiuti

Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 27 novembre 2025 e fino alle ore 18:00 del giorno 4 dicembre 2025, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica su apposita piattaforma.

Gli aiuti, sono concessi alle imprese che ne fanno richiesta, sotto forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa da parte del soggetto gestore e nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo. Qualora le risorse disponibili del fondo non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili determinati per ciascuna impresa ammessa alla presente procedura, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.

Di seguito il testo del D.D. 25 novembre 2025, n. 79. In allegato l'elenco delle tipologie di imprese ammesse.

Costi indiretti delle emissioni di carbonio: un aiuto alle imprese

Decreto del dipartimento energia - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2025, n. 79

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “decreto”: il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 12 novembre 2021, n.466, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»);

b)  “Fondo”: il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e alimentato, nell’esercizio finanziario 2025, secondo le previsioni dell'articolo all’art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, e dalle risorse di potenziamento di cui all'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n.160, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.

c)  “soggetto proponente”: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso agli aiuti del Fondo per uno o più impianti di sua proprietà che operano in uno dei settori o sottosettori pertinenti dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04);

d)  “soggetto gestore”: il soggetto individuato all’art. 3, comma 3 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 12 novembre 2021, n.466, per la gestione del Fondo sulla base di apposita Convenzione;

e)  “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

f)  “Ministero”: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.
Ambito di applicazione

Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio rispettino tutti i requisiti di cui all’articolo 9 del decreto.

Il presente decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico del soggetto gestore individuati in attuazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto e della convenzione di cui all’articolo 3.

Art. 3.
Gestione dell’intervento

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l’istruttoria delle domande di beneficio, l’erogazione degli aiuti e le verifiche ivi previste dal decreto sono svolti dal soggetto gestore, sulla base della Convenzione stipulata con il Ministero che regola i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento, nonché definisce gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese che operano nei settori dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) per i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nell’anno 2024

Gli aiuti finanziari per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di cui al decreto sono concessi alle imprese, che ne fanno richiesta e che operano nei settori dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04), nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa svolta dal soggetto gestore sulle domande ricevute.

I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, e dalle risorse di potenziamento di cui all'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n.160. Qualora le risorse disponibili del Fondo non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili determinati, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda, per ciascuna impresa ammessa alla presente procedura di bando, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi, come previsto dall’art. 13, comma 4, del decreto, applicando un’intensità dell’aiuto uniforme per tutte le imprese ammesse, determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 11 , comma 2, del decreto, e comunque non superiore al 75%.

Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 27 novembre 2025 e fino alle ore 18:00 del giorno 4 dicembre 2025, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica che può essere raggiunta dal sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte), secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal gestore stesso. Le domande presentate prima o dopo tali termini indicati non sono prese in considerazione.

Ai fini dell’accesso alla suddetta procedura, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID o CIE.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al termine dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione, sulla base del protocollo elettronico assegnato dalla piattaforma a conclusione della presentazione della domanda.

Ciascun soggetto proponente di cui all’articolo 9 del decreto, deve presentare in un’unica domanda la richiesta di accesso agli aiuti per uno o più impianti di sua proprietà che operano nel settore o nel sottosettore pertinente di cui allegato I della Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04).

Ai fini della presentazione della domanda di beneficio, il soggetto proponente deve fornire, in conformità con quanto disposto all’art.13, comma 3 del decreto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nell’apposita sezione del modello di domanda, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del decreto e l’obbligo di rispettare quanto disposto alla lettera g) del medesimo articolo 9.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

Art. 5.
Valutazione istruttoria delle domande di aiuto

Nella valutazione delle domande, il soggetto gestore procede a riscontrarne la completezza e la regolarità rispetto alle previsioni di cui al precedente articolo 4 e a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 9 del decreto.

Il soggetto gestore, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, avvia l’istruttoria tecnica della domanda di aiuto per l’esame di merito. Nelle more dello svolgimento della predetta istruttoria, il soggetto gestore procede, per le domande in relazione alle quali l’aiuto richiesto è superiore a euro 150.000,00, agli adempimenti necessari all’acquisizione dell’informazione antimafia.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma precedente, il soggetto gestore può richiedere all’impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all’espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo, il soggetto gestore comunica all’impresa proponente tramite PEC, ai sensi della legge n. 241/1990, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il mancato invio delle controdeduzioni entro i termini previsti, ivi compreso il mancato invio della documentazione richiesta per l’acquisizione dell’informazione antimafia di cui al comma precedente, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi già comunicati per la concessione dell’aiuto, determina il non accoglimento della domanda, notificata tramite PEC dal soggetto gestore.

Per le domande di aiuto per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale e l’esame di merito si concluda con esito positivo, il soggetto gestore, sulla base della disponibilità finanziaria del Fondo, determina ai sensi delle formule di cui all’art. 10 e 11 del decreto, i costi ammissibili complessivi, l’intensità dell’aiuto e l’importo dell’aiuto da erogare a ciascuna impresa risultata idonea a ricevere il beneficio.

6. Il soggetto gestore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, redige, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui ai commi precedenti, una relazione recante un giudizio sull’ammissibilità e non ammissibilità delle domande presentate dai soggetti proponenti comprensivo dell’importo dell’aiuto da erogare, e la trasmette al Ministero.

Art. 6.

Concessione ed erogazione degli aiuti

A seguito dell’approvazione, da parte del Ministero, della relazione di cui all’articolo5, comma 6, il soggetto gestore provvede, per conto del Ministero medesimo, alla registrazione dell’aiuto individuale per ciascuna impresa beneficiaria nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, per un importo corrispondente a quello indicato nella predetta relazione.

Con la conferma della registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, il soggetto gestore provvede per ciascuna impresa beneficiaria ad erogare l’aiuto spettante sull’IBAN comunicato in domanda, notificando il provvedimento di concessione ed erogazione dell’aiuto tramite PEC.

Al termine delle attività di registrazione ed erogazione degli aiuti in favore di tutti i beneficiari, il soggetto gestore ne dà comunicazione tramite PEC al Ministero, specificando per ciascun beneficiario l’importo erogato.

Art. 7.
Revoca degli aiuti

1. Gli aiuti sono revocati, nei casi previsti dall’articolo 15 del decreto, con provvedimento del Ministero,

adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore.

Art. 8.

Controllo

Il soggetto gestore può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal soggetto gestore nonché da competenti organismi statali.

In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il soggetto gestore trasmette i relativi esiti al Ministero e in caso di esito negativo adotta il provvedimento di revoca degli aiuti.

Art. 9.
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto direttoriale, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono gli aiuti ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).

Il soggetto gestore pubblica e aggiorna, se necessario, sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande più frequenti (FAQ).

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