Cambiamenti climatici: istituito l'osservatorio nazionale con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026, n. 11.
L'osservatorio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione del piano.
La durata del mandato dei membri del comitato è di sei anni decorrenti dalla data di insediamento, al termine dei quali la composizione e' aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 dicembre 2025.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 dicembre 2025
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. (26A00048)
(Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026, n. 11)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai
cambiamenti climatici
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti
climatici.
2. L'osservatorio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento
stabilite dal PNACC, oltre che di analisi e confronto, per la
pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento, ferme
restando eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione del
PNACC.
3. In particolare, in base alle indicazioni del PNACC,
l'osservatorio svolge i seguenti compiti:
cura l'aggiornamento periodico del PNACC;
aggiorna nel tempo le azioni di adattamento individuate dal PNACC
e le relative priorita' di intervento;
individua le specifiche fonti di finanziamento per l'attuazione
delle azioni individuate dal PNACC fornendo indirizzi per il loro
utilizzo e proposte di coordinamento e integrazione tra strumenti di
pianificazione e programmazione nazionali e regionali;
cura le attivita' di monitoraggio, reporting e valutazione del
PNACC finalizzate altresi' a garantire il rispetto degli obblighi
derivanti da impegni internazionali e dall'appartenenza all'Unione
europea;
valuta la coerenza con le previsioni del PNACC di eventuali
proposte presentate dalle regioni, dagli enti locali o altri enti
pubblici.
4. In relazione alle misure e azioni del PNACC, con riferimento
alle azioni di sistema, l'osservatorio cura, altresi', le seguenti
attivita' ad esso attribuite:
individuazione delle modalita', degli strumenti e dei soggetti
competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi nazionali,
regionali e locali (azione di sistema n. 2 del PNACC);
definizione di modalita' e strumenti settoriali e intersettoriali
di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di Governo
(azione di sistema n. 3 del PNACC). Tale azione comprende la
definizione delle possibili fonti di finanziamento, oltre che
l'individuazione dei potenziali ostacoli all'adattamento di carattere
normativo, regolamentare e procedurale.
5. L'osservatorio si compone come segue:
comitato (organo collegiale con funzioni di indirizzo e
coordinamento);
segreteria (struttura di supporto tecnico e amministrativo);
forum (organo consultivo-divulgativo).
6. Le attivita' dell'osservatorio sono divulgate attraverso la
Piattaforma nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 2
Comitato
1. Il comitato e' l'organo collegiale composto da sedici membri
avente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita'
dell'osservatorio.
2. Il Presidente del comitato assicura il corretto svolgimento
delle sue attivita', assumendo gli opportuni atti di impulso
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNACC.
Art. 3
Composizione del comitato
1. Il comitato e' composto dai seguenti membri designati dalle
rispettive amministrazioni:
Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzione di
Presidente;
direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del
suolo e delle acque (USSA) del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche con funzione di vicario del Presidente;
dott. Marco Maria Carlo Coviello, designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
dott. Mauro Serra Bellini, designato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
dott. Arduino D'Anna, designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
dott. Roberto Tato', designato dal Ministero delle imprese e del
made in Italy;
dott.ssa Lidia Ricci, designata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
dott. Francesco Ciardiello, designato dal Ministero
dell'universita' e della ricerca;
cons. Luigi Ferrara, designato dal Ministero per la protezione
civile e le politiche del mare;
dott. Massimo Castaldi, designato dal Ministero della cultura;
dott. Carlo Monti, designato dal Ministero della salute;
ing. Filippo Cadamuro, designato dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
dott.ssa Renata Pelosini, designato dall'Agenzia nazionale per la
meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo);
ing. Giovanni Satta, designato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
ing. Gian Luca Sebastiano Gurrieri, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
dott. Antonio Ragonesi, designato dall'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI).
2. Alle riunioni e ai lavori del comitato partecipa l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, con un
proprio rappresentante.
3. Alle riunioni del comitato possono partecipare anche i
rappresentanti di Ministeri o di enti, comprese le autorita' di
bacino distrettuali, convocati dal comitato per competenza nelle
materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
4. La segreteria dell'osservatorio di cui all'art. 5 del presente
decreto partecipa, di norma, alle riunioni del comitato.
Art. 4
Durata del comitato
1. La durata del mandato dei membri del comitato e' di sei anni
decorrenti dalla data di insediamento, al termine dei quali la
composizione e' aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
2. Le designazioni di sostituzione che si rendessero necessarie
durante il sessennio di cui al primo comma sono effettuate con
apposita comunicazione al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS),
che provvede alla relativa nomina con proprio atto.
Art. 5
Funzionamento del comitato
1. Il comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente, si
insedia e, con decisione assunta a maggioranza semplice dei suoi
membri presenti, approva il proprio regolamento di organizzazione e
funzionamento.
2. Successivamente al suo insediamento, il comitato costituisce
specifici gruppi di lavoro e ne individua i componenti e i
coordinatori. Il comitato vigila e supporta il corretto svolgimento
delle attivita' dei gruppi di lavoro. Eventuali atti necessari sono
adottati dal Presidente del comitato.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, nell'ultimo
trimestre di ogni anno. Tale incontro rappresenta la riunione annuale
di coordinamento finalizzata ad effettuare un'analisi dell'attivita'
svolta e a programmare l'attivita' dell'anno successivo. Specifiche
riunioni di carattere generale o tematico potranno svolgersi in
qualunque momento in base alle necessita'.
4. I partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti ad
osservare le vigenti norme in materia di riservatezza.
5. Ad ogni riunione del comitato viene redatto il verbale di
seduta.
Art. 6
Segreteria
1. La segreteria e' la struttura di supporto tecnico-amministrativo
dell'osservatorio.
2. Svolge in particolare le seguenti funzioni:
coadiuva il Presidente e predispone gli atti necessari al
corretto svolgimento delle funzioni del comitato;
garantisce il supporto al comitato per l'individuazione e
l'acquisizione dei contributi conoscitivi di natura
tecnico-scientifica destinati all'aggiornamento del PNACC e quelli
eventualmente necessari allo svolgimento delle altre attivita' di
competenza;
analizza e veicola al comitato le informazioni necessarie alla
pianificazione, all'attuazione e al monitoraggio delle azioni del
PNACC.
3. La segreteria promuove ricerche, analisi e ricognizioni per lo
svolgimento delle attivita' del comitato e provvede, altresi', alle
attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del comitato.
4. Le attivita' della segreteria sono assicurate dagli uffici della
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) con
il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale - ISPRA.
5. La segreteria, per lo svolgimento dei propri compiti, puo'
avvalersi di ulteriori soggetti tecnici anche attraverso la stipula
di accordi e convenzioni.
6. Ai lavori della segreteria, su proposta del comitato, possono
partecipare anche altri soggetti pubblici.
Art. 7
Forum
1. Il forum e' l'organo consultivo-divulgativo dell'osservatorio.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del forum e'
approvato dal comitato.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana un
apposito avviso sul proprio sito istituzionale per l'acquisizione
delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al forum.
4. La composizione del forum e' successivamente formalizzata con
apposito atto del comitato.
5. La partecipazione al forum e' aperta ai portatori di interessi
di rilievo per l'adattamento quali, in via prioritaria, associazioni
di categoria, associazioni ambientali riconosciute, associazioni e
fondazioni della societa' civile, organizzazioni non governative,
rappresentanze sindacali, universita', centri o istituti di ricerca,
societa' a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, aziende
pubbliche, reti, federazioni e partenariati di enti pubblici e di
aree naturali protette, ordini e organizzazioni professionali,
istituti bancari e assicurativi.
6. Il forum garantisce il coinvolgimento dei portatori di interessi
e della societa' civile nell'implementazione delle politiche
pubbliche sull'adattamento ai cambiamenti climatici e nell'attuazione
del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Promuove, altresi', la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti
e favorisce l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai
processi decisionali e l'accesso alla giustizia. Il forum svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
favorisce il confronto tra tutti i soggetti della pubblica
amministrazione, a tutti i livelli, e altri soggetti che a vario
titolo si occupano di adattamento;
informa la societa' civile e i portatori di interessi, agevolando
e sollecitando la partecipazione attiva e la restituzione di
contributi da utilizzare nei lavori del comitato;
fornisce indicazioni operative per l'attuazione del PNACC;
restituisce al comitato il contributo dei partecipanti ai fini
del monitoraggio dell'attuazione del PNACC;
contribuisce a disseminare i risultati delle attivita'
dell'osservatorio;
favorisce lo scambio di informazioni tra gli organi deputati alla
programmazione in materia di adattamento.
7. Il forum presenta gli esiti dei propri lavori nell'ambito di una
conferenza nazionale annuale aperta anche ad altri soggetti che non
partecipano ad esso.
8. Ai sensi del PNACC, il forum e' articolato per gruppi tematici
la cui funzione di raccordo e' garantita dai rispettivi coordinatori,
i quali hanno il compito di relazionare periodicamente al comitato
sull'andamento dei lavori del forum.
9. Nell'ultimo trimestre di ogni anno, il forum invia al Presidente
del comitato un resoconto delle attivita' svolte.
10. Il comitato dell'osservatorio vigila sul corretto svolgimento
delle attivita' del forum. Eventuali atti necessari sono adottati dal
Presidente del comitato.
Art. 8
Disposizioni finali
1. La partecipazione, a qualsiasi titolo, all'Osservatorio
nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici non da' diritto
a compensi o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.





