Traguardi climatici: fissato un nuovo obiettivo per il 2040

Traguardi climatici: fissato un nuovo obiettivo per il 2040
Pubblicato il regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2026, n. 2026/667

Traguardi climatici: fissato un nuovo obiettivo per il 2040 con la pubblicazione del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2026, n. 2026/667.

Traguardi climatici: fissato un nuovo obiettivo per il 2040

Il provvedimento, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 18 marzo 2026, modifica il regolamento (Ue) 2021/1119, stabilendo che «il traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040».

Fissata anche la tempistica per il monitoraggio e l'eventuale revisione degli obiettivi.

Di seguito il testo del regolamento n. 2026/667.

Traguardi climatici: fissato un nuovo obiettivo per il 2040

Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040

(G.U.U.E. L del 18 marzo 2026)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C, C/2026/37, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/37/oj.,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2026.,

considerando quanto segue:

(1) Il primo bilancio globale relativo all’accordo di Parigi[3]GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4., concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell’accordo.
(2) Con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj)., l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette di gas a effetto serra entro tale data, e il proposito di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento ha inoltre stabilito un traguardo climatico intermedio vincolante dell’Unione per il 2030 e imposto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
(3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») e sulla base di una valutazione d’impatto dettagliata, la Commissione, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo «Un futuro sicuro: Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all’insegna di una società giusta, prospera e sostenibile», ha raccomandato per il 2040 un traguardo di riduzione netta delle emissioni di gas serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.
(4) Nel proporre il traguardo climatico dell’Unione per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi: le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, che comprendono le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) e del comitato consultivo; l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica; la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare quella delle piccole e medie imprese (PMI) e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l’efficienza energetica, compreso il principio dell’efficienza energetica al primo posto; l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per tutti gli Stati membri; l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell’ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050.
(5) Al fine di conseguire il traguardo climatico per il 2040 è essenziale, tra l’altro, attuare pienamente il quadro strategico concordato per il 2030; garantire e sostenere il miglioramento e il rafforzamento della competitività e della resilienza dell’industria europea; assicurare sistemi alimentari sostenibili, nonché la resilienza delle comunità rurali e la sicurezza alimentare attraverso un settore agricolo europeo sostenibile e solido; assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; porre maggiormente l’accento su una transizione giusta per le regioni, i settori e le famiglie vulnerabili colpiti, che non lasci indietro nessuno, ad esempio attraverso il sostegno del Fondo sociale per il clima[5]Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj)., nella transizione verso la neutralità climatica. Inoltre, è essenziale garantire una concorrenza leale con i partner internazionali e sfruttare in modo efficace tutti gli strumenti economici dell’Unione al fine di scoraggiare e contrastare le pratiche commerciali sleali, decarbonizzare il sistema energetico con un approccio tecnologicamente neutro che includa tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (fra cui le energie rinnovabili, il nucleare, l’efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage – CCS), la cattura e l’uso del carbonio (carbon capture and storage – CCU), gli assorbimenti di carbonio, l’energia geotermica e idroelettrica, la bioenergia sostenibile e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette), ridurre le dipendenze dalle importazioni, diversificare le fonti di materie prime critiche dell’Unione e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti, compresi l’industria e i trasporti.
(6) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha affermato che il potenziamento della competitività dell’Unione, il rafforzamento della sua resilienza e la promozione della transizione verde sono obiettivi che si rafforzano reciprocamente e che devono essere perseguiti insieme, e ha chiesto di intensificare urgentemente gli sforzi per garantire l’approvvigionamento di energia a prezzi accessibili e pulita e per realizzare un’autentica Unione dell’energia prima del 2030, anche avvalendosi della nuova task force per l’Unione dell’energia, nonché di accelerare i lavori volti a ridurre i prezzi dell’energia e a sostenere la produzione di energia sostenibile nell’Unione. Al fine di garantire una transizione verso una neutralità climatica che sia efficiente in termini di costi, equa e giusta, pragmatica e socialmente equilibrata, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali, gli investimenti del settore sia pubblico che privato, anche attraverso i finanziamenti dell’Unione, costituiranno un fattore chiave per la transizione pulita, ad esempio sostenendo e accelerando la diffusione e la commercializzazione di tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, sostenendo l’accesso al rinnovamento e alla decarbonizzazione industriali, la produzione di tecnologie pulite e la modernizzazione dei sistemi energetici, e fornendo soluzioni economicamente accessibili all’intera economia e per i cittadini in tutta l’Unione. Il patto per l’industria pulita, lanciato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», pone le condizioni per la riuscita della transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione e sul rinnovamento industriale, che contribuiranno a stimolare la domanda per il «made in Europe», sia su meccanismi di sostegno per l’industria europea, compresi una banca per la decarbonizzazione industriale e il nuovo quadro semplificato in materia di aiuti di Stato.
(7) Il Consiglio europeo ha ricordato, nelle conclusioni del 23 ottobre 2025, l’urgente necessità di intensificare gli sforzi collettivi per garantire il rinnovamento, la modernizzazione e la decarbonizzazione industriali dell’Europa in modo tecnologicamente neutro. In tale contesto ha sottolineato che occorre prestare particolare attenzione alle industrie tradizionali, segnatamente i settori automobilistico, del trasporto per vie navigabili e dell’aviazione come pure le industrie ad alta intensità energetica, quali la siderurgia e la metallurgia, l’industria chimica, del cemento, del vetro e della ceramica, della pasta di cellulosa e della carta, affinché rimangano resilienti e competitive in un mercato globale e in un contesto geopolitico difficile. A tale riguardo ha accolto con favore la proposta della Commissione volta a proteggere il settore siderurgico europeo dagli effetti iniqui della sovraccapacità globale. Ha altresì accolto con favore l’intenzione della Commissione di portare avanti il riesame previsto nell’ambito del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj )., e ha chiesto la rapida presentazione di tale proposta, tenuto conto della neutralità tecnologica e del contenuto europeo. In tale contesto il Consiglio europeo ha accolto con favore la lettera della presidente della Commissione su clima e competitività del 20 ottobre 2025.
(8) Il patto per l’industria pulita pone l’accento anche su un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, un mercato dell’energia dell’Unione integrato e interconnesso che garantisca la sicurezza energetica, la promozione dell’economia circolare, condizioni di parità a livello mondiale anche attraverso l’effettiva attuazione e l’estensione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere[7]Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj). ai prodotti a valle, introducendo misure antielusione e un’azione per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e condizioni favorevoli chiare come la semplificazione delle autorizzazioni e l’adozione e l’espansione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare il vantaggio competitivo e la competitività industriale dell’Unione e rafforzare l’innovazione nell’Unione, tenendo conto del difficile contesto geopolitico.
(9) Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire entro il 2050, entro il 2040 le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte e gli assorbimenti aumentati, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell’economia, del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990.
(10) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall’aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Gli assorbimenti naturali presentano caratteristiche che dovrebbero essere prese in considerazione, come la struttura per età delle foreste, la proporzione di suolo organico, la variabilità naturale e le incertezze legate agli effetti dei cambiamenti climatici, a disturbi naturali e a modifiche apportate alle metodologie. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell’economia dell’Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. Nel contesto della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo l’inclusione di assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») per compensare le emissioni residue difficili da abbattere. Il settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura svolge un ruolo centrale in una bioeconomia sostenibile e circolare e ha il potenziale di fornire benefici climatici e ambientali a lungo termine, contribuendo alla transizione pulita dell’economia dell’Unione e riducendo le dipendenze mediante la sostituzione dei materiali di origine fossile.
(11) Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è così per tutte. La Commissione dovrebbe continuare a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante e puntare ad accelerarne l’adozione per fare in modo che sussistano condizioni a sostegno dell’industria e dei cittadini europei durante la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione.
(12) L’Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo climatico per il 2030. La legislazione volta all’attuazione di tale traguardo è costituita, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj)., che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj)., che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell’uso del suolo. Al fine di garantire una transizione agevole verso il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE («ETS2»), il funzionamento dello scambio di quote di emissioni per tali settori dovrebbe essere posticipato di un anno e si dovrebbero applicare le norme di cui all’articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell’Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo climatico per il 2040, anche tenendo conto del calo della capacità dei pozzi naturali di assorbimento. Nel progettare il quadro post-2030, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d’impatto dettagliate, tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, del contesto geopolitico, compresa la necessità di assicurare che l’Unione e i suoi Stati membri siano in grado di accrescere e rafforzare rapidamente la loro capacità di difesa affrontando gli eventuali oneri e mantenendo nel contempo gli incentivi per la decarbonizzazione industriale, delle ricadute sulla competitività, sulle PMI e sulle industrie ad alta intensità energetica, e degli effetti sui costi energetici e sul fabbisogno di investimento negli Stati membri, e dovrebbe prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative.
(13) Tali proposte legislative dovrebbero tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo climatico per il 2040, tra cui: un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo climatico per il 2040 a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, dal 2036 al 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, compreso un periodo pilota per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità dal 2031 al 2035; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione quali la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (BioCCS) e la cattura diretta dall’aria con stoccaggio del carbonio (DACCS) nel sistema EU ETS, garantendo nel contempo l’integrità ambientale del sistema EU ETS, inclusa la possibilità di stoccare CO2 al di fuori dell’Unione, se del caso, ferma restando l’esistenza di accordi internazionali e prevedendo condizioni equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell’Unione; una flessibilità maggiore e accessibile tra i settori e gli strumenti e all’interno degli stessi per sostenere un approccio efficiente in termini di costi che consenta, ad esempio, ai risultati conseguiti dagli Stati membri in un settore di bilanciare le lacune in altri settori in modo efficiente in termini di costi, garantendo nel contempo che ciascun settore contribuisca agli sforzi e facendo in modo che eventuali carenze in un settore non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di fare ricorso alle flessibilità. Nel rendere operativo l’uso dei crediti internazionali, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri e dell’opportunità di sostenere i partenariati strategici dell’Unione in linea con gli interessi di quest’ultima. L’attuale traiettoria del sistema EU ETS dovrebbe essere rivista nell’ambito dell’imminente revisione della direttiva 2003/87/CE per tenere conto del traguardo concordato per il 2040 in maniera tale da consentire una quantità limitata di emissioni dopo il 2039. La Commissione dovrebbe prendere tempestivamente in esame un percorso più lento di eliminazione graduale dell’assegnazione gratuita di quote a partire dal 2028 per sostenere la decarbonizzazione, gli investimenti e l’occupazione nell’Unione, anche attraverso una banca per la decarbonizzazione industriale e un riesame della riserva stabilizzatrice del mercato[11]Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj)., riducendo nel contempo al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, il quadro post-2030 dovrebbe poggiare su solide valutazioni d’impatto. Il quadro post-2030 dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle circostanze e specificità nazionali degli Stati membri, comprese quelle delle isole, degli Stati membri insulari e delle regioni ultraperiferiche.
(14) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1119,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1119

Il regolamento (UE) 2021/1119 è così modificato:

1)
all’articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell’Unione per il 2040.» ;

2) all’articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

4.   Nell’ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell’Unione per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di valutazioni d’impatto dettagliate, considera l’adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

La Commissione continua a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante e mira ad accelerarne l’adozione e l’implementazione per garantire che sussistano le condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, come l’industria e i cittadini europei, durante tutta la transizione, nel conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e di un’economia climaticamente neutra.

5.   Nel quadro del riesame di cui al paragrafo 4, primo comma, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:

a) dal 2036 un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità, pari al massimo al 5 % delle emissioni nette dell’Unione nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi, corrispondente a una riduzione netta a livello di Unione delle emissioni di gas a effetto serra dell’85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, che sostenga l’Unione e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, garantendo l’integrità ambientale di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell’Unione; può essere previsto un periodo pilota dal 2031 al 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità; l’origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all’acquisizione e all’utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell’Unione per garantire che siano basati su attività credibili e trasformative nei paesi partner con lo scopo di realizzare traguardi e politiche in materia di clima compatibili con l’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi, che siano soggetti a solide garanzie che assicurino integrità, assenza del doppio conteggio, addizionalità, permanenza, una governance trasparente, metodologie rigorose di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché i benefici collaterali economici, sociali e ambientali e le garanzie in materia di diritti umani e che abbiano un’elevata ambizione per quanto riguarda la quota di proventi per l’adattamento e la quota dei benefici in termini di mitigazione con i paesi interessati; nello stabilire i criteri di qualità, la Commissione prende in considerazione, se del caso, la possibilità di integrare i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo di Parigi per garantire il rispetto di tali garanzie e la massima qualità dei crediti internazionali, in particolare per quanto riguarda la permanenza e i diritti umani;
b) il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’UE (“EU ETS”), per compensare le emissioni residue difficili da abbattere;
c) maggiore flessibilità tra i settori e gli strumenti e all’interno degli stessi, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi;
d) il contributo realistico degli assorbimenti di carbonio allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze legate agli assorbimenti naturali e facendo in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare l’eccedenza di assorbimenti naturali per compensare le loro emissioni in altri settori;
e) la necessità di mantenere, gestire e potenziare, se del caso, i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, di promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare, e di tenere conto degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze, in particolare quelle legate agli effetti dei cambiamenti climatici e disturbi naturali nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;
f) l’opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all’efficienza in termini di costi e alla solidarietà, tenendo conto delle diverse circostanze e specificità nazionali, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche;
g) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;
h) l’impatto sociale, economico e ambientale in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell’industria europea;
i) i costi dell’inazione e i benefici dell’azione nel medio e lungo periodo;
j) la necessità di assicurare e sostenere una transizione equa e giusta, pragmatica, efficiente in termini di costi e socialmente equilibrata per tutti, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali e prestando particolare attenzione alle conseguenze sui prezzi al consumo e sulla povertà energetica e dei trasporti, nonché alle regioni, ai settori, compresa la loro capacità di investimento, alle piccole e medie imprese (PMI), agli agricoltori e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica;
k) la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, la neutralità tecnologica, l’efficienza in termini di costi, l’efficienza economica e la sicurezza economica;
l) l’azione per il clima come motore degli investimenti, dell’innovazione e di una maggiore competitività;
m) la necessità di consolidare la resilienza e la competitività dell’economia dell’Unione a livello mondiale e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare per le PMI e i settori industriali che sono più esposti a tale rilocalizzazione, anche in relazione alle esportazioni, così da assicurare una concorrenza leale;
n) le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;
o) l’accessibilità economica e la disponibilità dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento, la sicurezza energetica e l’efficienza energetica, compreso il principio dell’efficienza energetica al primo posto, nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni al fine di realizzare un’autentica Unione dell’energia e promuovere l’energia prodotta a livello interno;
p) il ruolo dei carburanti a emissioni zero, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compreso il trasporto su strada oltre il 2030, e misure concrete per aiutare i costruttori di veicoli pesanti a raggiungere i loro obiettivi, tenendo conto del contenuto europeo;
q) l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
r) la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo, salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo la sicurezza alimentare e una transizione giusta;
s) il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nonché il sostegno all’innovazione e all’accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell’equilibrio geografico;
t) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché il sostegno dell’Unione ai suoi partner nell’affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.
(*1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).»;"

3) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   A decorrere dal 6 marzo 2027, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione definiti nel presente regolamento e riferisce al riguardo, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici nonché delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale dell’Unione. Tale valutazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative.»;

4) all’articolo 11, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale delle industrie europee in tutti gli Stati membri, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle PMI;
d) dell’evoluzione dei prezzi dell’energia e delle loro conseguenze sulle industrie e sulle famiglie europee;
e) degli impatti socioeconomici, compresi gli effetti sull’occupazione;
f) dei progressi tecnologici e della diffusione in tutti gli Stati membri e in tutti i settori di tecnologie innovative;
g) del livello stimato di assorbimenti netti a livello dell’Unione in relazione agli obiettivi del presente regolamento; qualora ritenga che il livello stimato di assorbimenti naturali netti per il 2040 si discosti significativamente da quanto sarebbe necessario per conseguire il traguardo intermedio per il 2040, anche laddove tale scostamento sia causato da disturbi naturali, la Commissione propone, se del caso, misure a livello dell’Unione, compreso, ove necessario, un adeguamento del traguardo intermedio per il 2040 corrispondente alle eventuali carenze ed entro i limiti di queste, e fa in modo che le eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici;
h) dei progressi verso il conseguimento dei traguardi intermedi definiti nel presente regolamento;
i) della flessibilità offerta agli Stati membri nell’utilizzare crediti internazionali di alta qualità per realizzare fino al 5 % dei loro obiettivi e sforzi per il periodo successivo al 2030.»;
5) all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento, compreso il traguardo intermedio per il 2040, nonché da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante a sostegno del proseguimento dell’efficace attuazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, e a garanzia della competitività, prosperità e coesione sociale dell’Unione.».

Articolo 2

Rinvio dell’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

L’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE è rinviata al 2028. Si applicano le norme di cui all’articolo 30 duodecies, paragrafo 2, lettere da a) a e), della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE si applicano anche nel 2026.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Note   [ + ]

1. GU C, C/2026/37, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/37/oj.
2. Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2026.
3. GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
4. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
5. Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj).
6. Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj ).
7. Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
8. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
9. Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).
10. Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).
11. Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj).

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