Decarbonizzazione delle industrie: convertito il D.L. n. 21/2026

Pubblicata la legge 10 aprile 2026, n. 49

Decarbonizzazione delle industrie: convertito il D.L. n. 21/2026 con la pubblicazione della legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2026, n.90.

Decarbonizzazione delle industrie: convertito il D.L. n. 21/2026

L'art. 5-bis fissa, inoltre, la data di dismissione delle centrali a carbone.

Di seguito il testo degli artt. 5-bis e 11 del D.L. n. 21/2026 convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

Decarbonizzazione delle industrie: convertito il D.L. n. 21/2026

Testo aggiornato del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 

 

Testo  del  decreto-legge  20  febbraio  2026,  n.  21  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026),  coordinato
con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49 (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla  pag.1),  recante:  «Misure  urgenti  per  la
riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore  delle
famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese  e  per
la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in
materia  di  risoluzione  della  saturazione  virtuale   delle   reti
elettriche e di integrazione dei  centri  di  elaborazione  dati  nel
sistema elettrico». (26A01940)

 

(Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2026, n. 90)

 

Vigente al: 18-4-2026

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

(omissis)

                             Art. 5 bis

             Misure in materia di phase-out dal carbone

1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operativita' delle centrali  a

carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi

dell'articolo 14, paragrafo 7, del  regolamento  (UE)  2018/1999  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  la

disposizione di cui al primo periodo del presente  comma  e'  oggetto

della relazione intermedia  nazionale  integrata  sull'energia  e  il

clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.

(omissis)

                               Art. 11

             Disposizioni urgenti per la competitivita'

        delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie

1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b):

1) al primo periodo:

1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di  scambio

virtuale (PSV) e» sono soppresse;

1.2) dopo le parole «medi  annui  attesi»  sono  inserite  le

seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;

1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato  di  cui

al comma 7» sono sostituite dalle seguenti:  «al  prezzo  di  cui  al

comma 8, lettera b)»;

2) al secondo periodo, le parole  «decorrenti  dal  1°  ottobre

2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera  a),

sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo  giorno

del sesto mese successivo alla stipula del contratto  medesimo»  sono

sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipulazione del

contratto di cui al comma 10, lettera a)»;

3) il terzo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis.  I  contitolari  di   una   medesima   concessione   di

coltivazione di gas  naturale  esistente  o  da  conferire  hanno  la

facolta' di partecipare alle procedure  per  l'approvvigionamento  di

lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle

concessioni esistenti,  finalizzate  alla  ripresa  o  all'incremento

della produzione, nonche' le autorizzazioni  delle  opere  necessarie

all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al  presente

articolo  sono  rilasciate  a  seguito  di  un  procedimento   unico,

comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo  III  della

parte seconda, del decreto legislativo n.  152  del  2006,  al  quale

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto

dei principi di semplificazione e con le  modalita'  stabilite  dalla

legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui  al

primo periodo  riguardi  programmi  di  produzione  ovvero  opere  su

terraferma,  l'intesa  della   regione   interessata   e'   acquisita

nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui

al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla  data

di presentazione della relativa istanza da  parte  dei  soggetti  che

hanno  manifestato  interesse  ai  sensi  del  comma  5.  L'attivita'

istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale,  ove  previste,

e'  svolta  dalla  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto

ambientale VIA e VAS di cui all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del  procedimento  unico  di

cui al primo  periodo,  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  e'

svolta congiuntamente per l'insieme  dei  progetti  afferenti  a  una

medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo  conto

delle eventuali risultanze di precedenti  giudizi  di  compatibilita'

ambientale relativi a  progetti  di  ricerca  o  di  coltivazione  di

idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di  cui  al

quarto   e   al   quinto   periodo   si   applicano,   su   richiesta

dell'interessato, anche ai  procedimenti  di  valutazione  ambientale

gia'  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione. L'efficacia degli atti  di  cui  al  primo  periodo  e'

condizionata alla stipula  dei  contratti  ai  sensi  del  comma  10,

lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei

contratti  stipulati  ai  sensi  del  comma  10,  lettera   b),   non

costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati  ai  sensi

della lettera a) del medesimo  comma.  Nei  casi  di  cui  all'ottavo

periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno  o

piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale

che non  abbia  sottoscritto  il  contratto  o  che  ne  richieda  la

risoluzione anticipata.»;

d) al comma 8:

1) alla lettera b), dopo le parole «di cui  al  comma  7»  sono

aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del  valore

delle aliquote di coltivazione di cui al l'articolo  19  del  decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;

2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai  sensi  del

comma 7» sono sostituite dalle  seguenti:  «al  prezzo  di  cui  alla

lettera b)»;

e) al comma 9:

1)  al  primo  periodo,  le  parole  «ammessi  alla   specifica

procedura» sono sostituite  dalle  seguenti:  «risultati  assegnatari

nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;

2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «offerte   dagli»   sono

sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;

f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al  costo  asseverato

ai sensi del comma 7» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al

comma 8, lettera b)»;

g)  al  comma  12,  secondo  periodo,  dopo  le   parole   «siano

trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in

fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatti  salvi  i   costi   operativi

riconosciuti per il servizio di aggregazione»;

h) al comma 13:

1) il primo periodo e' soppresso;

2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «, commisurata ai volumi di gas  oggetto  del  contratto,  al

differenziale del prezzo di mercato su base  mensile  e  alla  durata

residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di

cui al presente articolo  si  provvede  senza  alcun  aggravio  sugli

utenti del sistema gas.»

1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale  dei  progetti

complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali non che' il

bilanciamento  tra  impatti  ambientali  e  benefici  socio-economici

derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza  con  il

principio  di  sviluppo  sostenibile,  all'articolo  25  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il  seguente

comma:

«7-ter.  Per  i  progetti  complessi   caratterizzati   da   fasi

realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e

7.1) dell'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,

qualora l'istanza  di  VIA  comprenda  l'intero  ciclo  di  vita  del

progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata  dal  proponente

nell'istanza  medesima,  l'autorita'  competente  esprime  un   unico

giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A  tale

fine, lo studio di impatto ambientale riferito  all'intero  ciclo  di

vita  dell'opera  puo'  essere  redatto  utilizzando,  in   caso   di

indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al  termine  della

fase di ricerca,  stime  ovvero  modellazioni.  Il  provvedimento  di

compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione

obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio

del progetto, della coerenza delle stime  ovvero  delle  modellazioni

contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di  incoerenza,

l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive».

1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dal  comma  1-bis  del

presente  articolo,  si  applicano,  su  istanza  del  proponente  da

presentare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   anche   ai

procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i  quali,  alla

data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato  ancora

ottenuto il definitivo giudizio  di  compatibilita'  ambientale.  Nei

casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione

gia'  presentata  con  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione

dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che  cio'  comporti  la

decadenza degli atti procedimentali gia' adottati.

2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2024,  n.  101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da

decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati»;

2) e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «Fatto  salvo  il

riconoscimento  dei  corrispettivi  per  la  gestione  operativa  del

contratto, non e' consentita, in ogni  caso,  la  traslazione,  anche

indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle  altre  voci  di

costo del contratto.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza  e  la  correttezza

dei contratti stipulati ai  sensi  del  comma  2,  negli  accordi  di

compravendita e' data evidenza delle singole voci  di  costo.  A  tal

fine,  gli  operatori  possono  avvalersi  di  clausole  contrattuali

standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per  energia,

reti e ambiente (ARERA), su proposta del  GSE.  Il  GSE  monitora  la

conformita' dei contratti a quanto previsto al comma  2  e  al  primo

periodo del presente comma,  per  eventuali  successive  segnalazioni

all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di  consumo  diretto  di

biometano in altro sito, agli accordi di  compravendita  sottoscritti

con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad

oggetto il biometano incentivato ai sensi del  decreto  del  Ministro

della transizione  ecologica  15  settembre  2022,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei

consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche  attraverso  le  societa'

del Gruppo, promuove ed  offre  servizi  di  aggregazione  volontaria

della domanda e dell'offerta di biometano.»

3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano  ai  contratti

sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica

della filiera delle  attivita'  di  cattura,  trasporto,  utilizzo  e

stoccaggio del biossido di carbonio  (CCUS)  e  dell'attribuzione  di

apposite competenze  regolatorie  all'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente (ARERA),  l'Autorita'  stessa  definisce  un

quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla  rete  di

trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di  carbonio,  nonche'

per la contabilizzazione delle  emissioni  di  biossido  di  carbonio

oggetto di cattura e conferimento  alla  rete  e  ai  siti  medesimi.

L'ARERA provvede all'attuazione del  primo  periodo  con  le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-bis. All'articolo 45-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno  2026»  sono  sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

 

                               Art. 12

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

(omissis)

 

[photo credits]

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