Decarbonizzazione delle industrie: convertito il D.L. n. 21/2026 con la pubblicazione della legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2026, n.90.
L'art. 5-bis fissa, inoltre, la data di dismissione delle centrali a carbone.
Di seguito il testo degli artt. 5-bis e 11 del D.L. n. 21/2026 convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
Testo aggiornato del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), coordinato
con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag.1), recante: «Misure urgenti per la
riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle
famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per
la decarbonizzazione delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in
materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti
elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel
sistema elettrico». (26A01940)
(Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2026, n. 90)
Vigente al: 18-4-2026
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
Art. 5 bis
Misure in materia di phase-out dal carbone
1. Entro il 31 dicembre 2038 cessa l'operativita' delle centrali a
carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, la
disposizione di cui al primo periodo del presente comma e' oggetto
della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il
clima di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.
(omissis)
Art. 11
Disposizioni urgenti per la competitivita'
delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio
virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le
seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al
comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre
2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a),
sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno
del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto di cui al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di
coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la
facolta' di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di
lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle
concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento
della produzione, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie
all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente
articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al
primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su
terraferma, l'intesa della regione interessata e' acquisita
nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui
al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che
hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste,
e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di
cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale e'
svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto
delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilita'
ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di
idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al
quarto e al quinto periodo si applicano, su richiesta
dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale
gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10,
lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei
contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non
costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi
della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo
periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno o
piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la
risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore
delle aliquote di coltivazione di cui al l'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla
lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari
nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono
sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato
ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano
trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi
riconosciuti per il servizio di aggregazione»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al
differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata
residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di
cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli
utenti del sistema gas.»
1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale dei progetti
complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali non che' il
bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici
derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il
principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi
realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e
7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto,
qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del
progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente
nell'istanza medesima, l'autorita' competente esprime un unico
giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di
vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando, in caso di
indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al termine della
fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di
compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio
del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni
contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza,
l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive».
1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis del
presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche ai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora
ottenuto il definitivo giudizio di compatibilita' ambientale. Nei
casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione
gia' presentata con gli elementi necessari per la valutazione
dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che cio' comporti la
decadenza degli atti procedimentali gia' adottati.
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da
decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il
riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del
contratto, non e' consentita, in ogni caso, la traslazione, anche
indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di
costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza
dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di
compravendita e' data evidenza delle singole voci di costo. A tal
fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali
standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo
periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di
biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti
con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad
oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto del Ministro
della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei
consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le societa'
del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria
della domanda e dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti
sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica
della filiera delle attivita' di cattura, trasporto, utilizzo e
stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di
apposite competenze regolatorie all'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA), l'Autorita' stessa definisce un
quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di
trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonche'
per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio
oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.
L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(omissis)





