Aia, fusione secondaria di alluminio e Bat conclusion: un interpello ambientale

Aia, fusione secondaria di alluminio e Bat conclusion
Il Mase è intervenuto su un caso relativo alla produzione di semilavorati (billette)

Aia, fusione secondaria di alluminio e Bat conclusion: un interpello ambientale è stato posto dalla Regione Abruzzo al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Aia, fusione secondaria di alluminio e Bat conclusion

Il caso riportato dalla Regione riguarda un’attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno, rientrante dunque nella fattispecie di cui al punto 2.5, lettera b) dell’allegato VIII parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Aia, fusione secondaria di alluminio e Bat conclusion

Interpello ambientale della Regione Abruzzo 3 marzo 2026, n. 873439

Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.L. 152/2006 - Richiesta di chiarimento riguardo l’individuazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni IPPC che svolgono fusione secondaria di alluminio (categoria IPPC 2.5 b) finalizzata alla produzione di semilavorati (billette).

Premesso che:
- L’attività IPPC di cui al punto 2.5 b)1 dell’Allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è indicata nel campo di applicazione due distinte conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT):

  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie

Nel caso di un’installazione IPPC che esercisce:

- attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno, rientrante dunque nella fattispecie di cui al punto 2.5, lettera b) dell’Allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- Le billette vengono sia ceduti a terzi che sottoposti al processo di estrusione per la produzione di profili presso un reparto dedicato qualificato come attività NON IPPC all’interno della medesima installazione.

In riferimento al caso sopra rappresentato si chiede un chiarimento riguardo le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili.

A tal riguardo si evidenzia come la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 escluda dal proprio ambito di applicazione la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi, rimandando dunque ai contenuti di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 aprile 2026, n. 86284

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla richiesta di chiarimenti riguardanti l’individuazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni AIA che svolgono fusione secondaria di alluminio (categoria IED 2.5 b) finalizzata alla produzione di semilavorati (billette).

Con nota che si riscontra codesta Regione Abruzzo ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.Lgs. 152/06 in merito alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili alle installazioni AIA che svolgono fusione secondaria di alluminio (categoria IED 2.5 b) finalizzata alla produzione di semilavorati (billette).

Si rileva, in relazione all’applicazione delle direttive operative definite a livello dipartimentale, che il quesito riguarda l’assetto delle competenze amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale, e non implica pertanto alcuna valutazione tecnico-scientifica, né afferisce a settori di competenza di altre direzioni generali.

Pertanto, a riguardo, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, la Regione Abruzzo ha illustrato un caso specifico, relativo all’attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno, rientrante dunque nella fattispecie di cui al punto 2.5, lettera b) dell’Allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. In proposito la Regione Abruzzo chiede quali siano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili da applicare al caso di specie considerato che la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 escluda dal proprio ambito di applicazione “la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura. Questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi”, rimandando dunque ai contenuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.

Il quesito, pur facendo riferimento ad un caso particolare, riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna. Infatti, entrambe le decisioni di esecuzione fanno riferimento alla stessa attività di cui al punto 2.5, lettera b) dell’Allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), D.lgs 152/06, articolo 29-octies, comma 3) prevede che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

In proposito è pertanto essenziale la definizione di quale decisione relative alle conclusioni sulle BAT si applichi al caso di specie sia per individuare quali siano le migliori tecniche disponibili applicabili alla produzione di billette di alluminio e le relative prestazioni ambientali che l’impianto deve garantire e sia per la necessità di dover avviare il riesame con valenza di rinnovo coerentemente secondo quanto previsto dal richiamato l’articolo 29-octies del D.lgs 152/06.

Il 30 giugno 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi e riguardano in particolare la produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi.

Il 6 dicembre 2024 2024/2974 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie e riguarda in particolare le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva.

CONSIDERAZIONI

Nel caso illustrato dalla Regione Abruzzo, la regione stessa richiama il fatto che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie, riporta esplicitamente che è esclusa dal suo campo di applicazione la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono un’ulteriore formatura, e che questo aspetto è affrontato nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi.

Infatti, come riportato nell’interpello della Regione stessa, le billette sono dei semilavorati che vengono successivamente trattate per poter assumere le caratteristiche dimensionali tali da porter rappresentare un prodotto finito.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta di carattere generale, al quesito posto con l’interpello in oggetto.

Quesito – si chiede un chiarimento riguardo le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili attività di fusione secondaria di alluminio per la produzione di billette avviate a ulteriore formatura, con una potenzialità di produzione superiore alle 20 Mg/giorno.

Riconosciuto che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie si applica alle fonderie il cui processo produttivo si caratterizza nell’avere prodotti finiti pronti all’uso. Mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi, si occupa di quei processi che partendo da minerali o prodotti di recupero, porta alla produzione di semilavorati che hanno bisogno di successivi trattamenti per poter assumere le caratteristiche dimensionali tali da porter rappresentare un prodotto finito. Pertanto, quest’ultima decisione di esecuzione è quella che più si adegua alla fattispecie oggetto dell’interpello.

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