Via di diversi proponenti sulle stesse opere: sulle procedure è intervenuto il ministero dell'Ambiente con un parere di risposta a un interpello ambientale della Provincia di Pavia.
In particolare, il caso esposto riguarda il progetto di un impianto agrivoltaico con annessa stazione di raccolta come impianto di rete per la connessione (nuova sottostazione Terna) avviato prima del passaggio di competenze alle Regioni.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Provincia di Pavia 19 marzo 2026, n. 60375
Oggetto: Interpello in merito alla contemporaneità di Valutazioni di Impatto Ambientale di diversi proponenti su stesse opere connesse (stazioni allaccio Terna) ad impianto agrivoltaici/fotovoltaici.
Caso generale
Presso la scrivente Provincia (autorità competente ai sensi della LR 8/2025) sono state depositate più istanze di VIA/ PAUR art. 27bis d.lgs. 152/2006 e s.mi. per la realizzazione ed esercizio di impianti agrivoltaici che condividono la stessa stazione di raccolta come impianto di rete per la connessione (nuova sottostazione Terna in ampliamento di stazione esistente – di seguito indicata come nuova sottostazione).
Il progetto e la documentazione riguardante la valutazione degli impatti ambientali della nuova sottostazione sono stati redatti dalla Società proponente capofila relativamente ai fini della realizzazione della nuova sottostazione.
Come previsto, ai fini della procedibilità dell’Autorizzazione Unica art. 9 del d.lgs. 190/2024 viene richiesto che tutti i progetti presentati con istanza di VIA/PAUR siano completi, oltre che della documentazione riguardante l’impianto agrivoltaico/fotovoltaico, anche della documentazione riguardante la realizzazione e la Valutazione degli Impatti Ambientali della suddetta nuova sottostazione in quanto la norma di riferimento ad oggi vigente prevede che venga autorizzato sia l’impianto agrivoltaico / fotovoltaico che le opere di connessione di utenza e di rete.
Considerato pertanto che le opere connesse comprensive della nuova sottostazione, che considerate singolarmente non rientrano in categorie di opera da assoggettare a procedimenti di valutazione ambientale, sono da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto opere di progetto necessarie all’esercizio dell’opera principale, ci si ritrova nella condizione di sovrapposizione procedurale in quanto si avvierebbero più procedimenti di VIA su di una stessa parte di progetto (nuova sottostazione).
Alla luce di quanto sopra si chiede con quali modalità si possano gestire (avviare, sospendere, archiviare, ecc.) le istanze di VIA/PAUR pervenute al fine di non incorrere in sovrapposizione dei procedimenti di VIA relativi alla nuova sottostazione, anche considerando che un’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere non può essere presentata senza la preventiva o contestuale VIA.
Caso specifico
Oltre al caso generale sopra citato, occorre esporre un caso specifico.
Presso il MASE è in itinere un procedimento di VIA relativo al progetto di un agrivoltaico con annessa stazione di raccolta come impianto di rete per la connessione (nuova sottostazione Terna) avviato prima del passaggio di competenze alle Regioni.
Dopo il passaggio di competenze alle Regioni (ora passate alle Provincie lombarde LR 8/2025), sono state presentate alcune istanze di VIA/PAUR art. 27bis d.lgs. 152/2006 e s.mi. per la realizzazione ed esercizio di impianti agrivoltaici/fotovoltaici che condividono la stessa stazione di raccolta come impianto di rete per la connessione (nuova sottostazione Terna) con il progetto in fase di VIA statale.
Come per il caso generale, si chiede con quali modalità si possano gestire (avviare, sospendere, archiviare, ecc.) le istanze di VIA/PAUR pervenute al fine di non incorrere in sovrapposizione dei procedimenti di VIA relativi alla sottostazione con quello già in itinere presso il MASE.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 maggio 2026, n. 108770
Oggetto: Istanza di interpello ambientale ex art 3-septies del D. lgs. 152/2006 in merito alla contemporaneità di Valutazioni di Impatto Ambientale di diversi proponenti su stesse opere connesse (stazioni allaccio Terna) ad impianti agrivoltaici/fotovoltaici.
Con nota acquisita con prot. 60375 del 19 marzo 2026 codesta Provincia, in qualità di autorità competente ai sensi della LR 8/2025, ha formulato un interpello per chiedere chiarimenti su come gestire procedimenti di VIA/PAUR concomitanti allorquando più impianti agrivoltaici/fotovoltaici condividano la stessa nuova sottostazione (stazione di raccolta) come opera di rete di connessione.
In primis L’Interpellante evidenzia che presso la Provincia sono state presentate più istanze di VIA/PAUR ex art. 27‐bis d.lgs. 152/2006 per impianti agrivoltaici che, pur distinti, prevedono la medesima nuova sottostazione Terna (ampliamento di un impianto esistente) come opera di rete necessaria alla connessione. La documentazione concernente la VIA della nuova sottostazione è stata redatta da una Società proponente “capofila”; tuttavia, la normativa vigente (specie l’art. 9 del d.lgs. 190/2024) richiede che in ogni istanza di VIA/PAUR venga allegata anche la documentazione relativa alle opere di connessione di rete, che vanno assoggettate a VIA in quanto opere necessarie all’esercizio dell’impianto principale, anche se da sole non rientrerebbero in categorie soggette a VIA.
A parere dell’istante si determinerebbe così una sovrapposizione di più procedimenti di VIA sulla medesima parte di progetto (nuova sottostazione), dal momento che ogni istanza di VIA/PAUR contiene la stessa documentazione per la stessa sottostazione. La Provincia sottolinea che l’autorizzazione degli impianti agrivoltaici non può essere assunta senza la preventiva o contestuale VIA anche delle opere di connessione, e chiede come avviare, sospendere o archiviare le istanze in modo da evitare duplicazioni di VIA per la medesima sottostazione.
In secundis l’interpellante rappresenta che presso il MASE è già in corso un procedimento di VIA statale per un progetto agrivoltaico con annessa nuova sottostazione Terna avviato prima del passaggio di competenza alle Regioni (ora attribuite alle Province dalla LR 8/2025). Dopo il passaggio di competenze, sono state presentate nuove istanze di VIA/PAUR per altri impianti agrivoltaici/fotovoltaici che condividono la medesima sottostazione Terna, coinvolta nel procedimento statale ancora in corso. L’interpellante chiede quindi come armonizzare le istanze ricevute (avviare, sospendere, archiviare ecc.) in modo da evitare che più procedimenti di VIA abbiano ad oggetto la stessa sottostazione, sia tra le diverse istanze regionali/provinciali che in relazione al procedimento già in itinere presso il MASE.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si rappresenta quanto segue.
L’art. 5 del d.lgs. 152/2006 definisce la VIA come valutazione degli impatti ambientali di un progetto, cioè della realizzazione di lavori, impianti, opere e altri interventi, e richiede la stima degli effetti significativi, diretti e indiretti, sul contesto ambientale. L’art. 10 del d.lgs. 152/2006 prevede inoltre che la VIA costituisca presupposto o parte integrante dei procedimenti autorizzatori, confermando che la valutazione ambientale precede e condiziona il rilascio dei titoli, ma resta distinta dal momento autorizzatorio.
In questo contesto l’opera connessa deve essere oggetto di valutazione volta per volta nell’alveo del singolo progetto che la richiama, in modo da evitare che l’esito dell’istanza di compatibilità ambientale del progetto risulti compromesso nel caso in cui la stessa non sia stata autonomamente indicata e sviluppata. Ciò è tanto più evidente laddove il proponente capofila, cui compete anche, secondo le modalità previste da TERNA, la progettazione e l’acquisizione del benestare della stazione o della sottostazione, non prosegua l’iniziativa o il procedimento ovvero sia destinarlo di un provvedimento di VIA negativo.
In tal modo si garantisce che ciascun progetto presentato con istanza di VIA/PAUR si fondi su una documentazione ambientale completa e coerente, senza dipendere in modo esclusivo da un procedimento altrui che potrebbe rimanere incompiuto o non definito.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione competente, qualora si tratti della medesima opera connessa già oggetto di una valutazione ambientale compiutamente espletata in altro procedimento, di avvalersi di tale valutazione, purché risulti pertinente, aggiornata e coerente rispetto al progetto in esame. Tale utilizzo può avvenire nei limiti in cui la documentazione esistente consenta di comprendere adeguatamente gli impatti dell’opera connessa e le sue interazioni con il nuovo impianto, senza imporre una nuova VIA duplicativa sulla stessa struttura, ma sempre nell’ambito della valutazione unitaria del progetto che la richiede.
Pertanto, la VIA deve riguardare ciascun progetto unitariamente considerato, con le relative opere connesse, valutate in autonomia nello stesso procedimento.
Le medesime considerazioni valgono anche nel caso specifico oggetto di rappresentazione, a prescindere da quale sia l’Autorità competente ad effettuare la valutazione ambientale.





