Inquinamento acustico: chi effettua i controlli?

Inquinamento acustico: chi effettua i controlli
La domanda è stata posta dalla Regione Toscana al ministero dell'Ambiente sotto forma di interpello ambientale

Inquinamento acustico: chi effettua i controlli? La domanda è stata posta dalla Regione Toscana al ministero dell'Ambiente sotto forma di interpello ambientale.

Inquinamento acustico: chi effettua i controlli?

In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto di sapere di quale personale possano avvalersi per le attività di controllo delle emissioni acustiche.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

ApInquinamento acustico: chi effettua i controlli?

Interpello ambientale della Regione Toscana 7 aprile 2026, n. 74554

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 sulla corretta
applicazione dell'art. 14 ("Controlli") della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Sollecito risposta alla pec avente Prot. RT n.0206953 del 28/03/2025

Premesso che:

  • con pec avente Prot.RT n.0206953 del 28/03/2025, che si allega, questa Regione loscana aveva posto il seguente quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni amministrative relative alle attività di controllo elencate nell'articolo citato, debbano utilizzare in maniera "esclusiva" le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (ARPA) e il personale dipendente del Comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione;
  • non avendo ancora ricevuto riscontro a quanto richiesto e considerata la necessità di una corretta applicazione dell'art. 14 ("Controlli") della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
  • la Regione Toscana con la Legge Regionale 89/98 ha stabilito all'art.14 ("Controlli") che "i comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, comma 2, della .l 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione DGR 856/2013. Tale deliberazione prevede che ARPAl esegua, su richiesta del comuni, i controlli sulle sorgenti fisse di rumore di tipo produttivo, professionale e commerciale.

Per quanto sopra illustrato siamo quindi a chiedervi di rispondere nei tempi più brevi possibile al quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni amministrative relative alle attività di controllo elencate nell'articolo citato, debbano utilizzare in maniera "esclusiva" le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (ARPA) e il personale dipendente del Comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 maggio 2026, n. 105145

Oggetto: risposta istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla corretta applicazione dell’art. 14 (controlli) della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Vs rif prot. n. 0277039 del 07/04/2026.

Si riscontra l’interpello pervenuto, acquisito al protocollo con il n. 74554/MASE del 07/04/2026, con il quale è stato posto da codesta Regione il seguente quesito:

se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni ammnistrative relative alle attività di controllo elencate nell’articolo citato (art. 14 L. 447/1995) debbano utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente (ARPA) e il personale del comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La disciplina relativa alla tutela dall’inquinamento acustico è dettata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

L’art. 14 “Controlli” della citata L. 447/1995 stabilisce che:

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Rilevato che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, comportano l’esercizio di poteri ispettivi quali l’accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni per l’accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici, la verbalizzazione degli esiti, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività), ne consegue che le stesse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, si conclude che sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l’esercizio dei conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo.

L’interpello in oggetto e la presente risposta saranno pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito istituzionale del MASE al seguente link: Interpello ambientale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it).

[photo credits]

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