Inquinamento acustico: chi effettua i controlli? La domanda è stata posta dalla Regione Toscana al ministero dell'Ambiente sotto forma di interpello ambientale.
In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto di sapere di quale personale possano avvalersi per le attività di controllo delle emissioni acustiche.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Regione Toscana 7 aprile 2026, n. 74554
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 sulla corretta
applicazione dell'art. 14 ("Controlli") della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Sollecito risposta alla pec avente Prot. RT n.0206953 del 28/03/2025
Premesso che:
- con pec avente Prot.RT n.0206953 del 28/03/2025, che si allega, questa Regione loscana aveva posto il seguente quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni amministrative relative alle attività di controllo elencate nell'articolo citato, debbano utilizzare in maniera "esclusiva" le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (ARPA) e il personale dipendente del Comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione;
- non avendo ancora ricevuto riscontro a quanto richiesto e considerata la necessità di una corretta applicazione dell'art. 14 ("Controlli") della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- la Regione Toscana con la Legge Regionale 89/98 ha stabilito all'art.14 ("Controlli") che "i comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, comma 2, della .l 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione DGR 856/2013. Tale deliberazione prevede che ARPAl esegua, su richiesta del comuni, i controlli sulle sorgenti fisse di rumore di tipo produttivo, professionale e commerciale.
Per quanto sopra illustrato siamo quindi a chiedervi di rispondere nei tempi più brevi possibile al quesito: se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni amministrative relative alle attività di controllo elencate nell'articolo citato, debbano utilizzare in maniera "esclusiva" le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente (ARPA) e il personale dipendente del Comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 maggio 2026, n. 105145
Oggetto: risposta istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla corretta applicazione dell’art. 14 (controlli) della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Vs rif prot. n. 0277039 del 07/04/2026.
Si riscontra l’interpello pervenuto, acquisito al protocollo con il n. 74554/MASE del 07/04/2026, con il quale è stato posto da codesta Regione il seguente quesito:
se le amministrazioni comunali, al fine di esercitare tutte le funzioni ammnistrative relative alle attività di controllo elencate nell’articolo citato (art. 14 L. 447/1995) debbano utilizzare in maniera esclusiva le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente (ARPA) e il personale del comune con profilo di TCA o possano avvalersi anche di personale (con profilo di TCA) esterno alla pubblica amministrazione.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La disciplina relativa alla tutela dall’inquinamento acustico è dettata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
L’art. 14 “Controlli” della citata L. 447/1995 stabilisce che:
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Rilevato che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, comportano l’esercizio di poteri ispettivi quali l’accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni per l’accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici, la verbalizzazione degli esiti, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività), ne consegue che le stesse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Pertanto, si conclude che sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l’esercizio dei conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo.
L’interpello in oggetto e la presente risposta saranno pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito istituzionale del MASE al seguente link: Interpello ambientale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it).



