Cam strade: il Mase ha fornito chiarimenti sull'applicazione del D.M. 5 agosto 2024 e successive modifiche e integrazioni in risposta a un interpello ambientale della Regione Veneto.
In particolare, è stato chiesto se:
- i criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 debbano considerarsi obbligatori, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, anche per gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici;
- l'applicazione dei Cam costituisca un obbligo cogente per l'ente proprietario della strada, tale da inibire clausole che vietino aprioristicamente l'uso di materiali di recupero dotati di idonea certificazione tecnica e prestazionale.
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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Regione Veneto 11 marzo 2026, n. 54123
Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 sull'applicazione del DM 5/08/2024 e s.m.i. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, mamutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).
Si trasmette in allegato un interpello, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto le modalità di applicazione del DM 5/08/2024 e s.m.i. "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)", predisposto a cura della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Con la presente istanza, formulata ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, la scrivente Regione, richiede un chiarimento interpretativo in merito all'applicazione del D.M. 5 agosto 2024 recante i "Criteri Ambientali Minimi per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali".
Premessa e Inquadramento
I gestori del Sistema Idrico Integrato operano costantemente sulla sede stradale per la posa e manutenzione delle reti. Tali interventi generano volumi significativi di materiali di scavo che, se correttamente gestiti come aggregati riciclati o terre e rocce da scavo, rispondono pienamente alla gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179 del D.lgs. 152/2006 e agli obiettivi di Economia Circolare nazionali. Tuttavia, si riscontra una difformità interpretativa critica:
- Resistenza degli Enti Gestori: Molti enti proprietari delle strade impongono, nei nulla osta allo scavo, l’esclusivo impiego di materiali vergini di cava, ostacolando di fatto l’utilizzo di materiali recuperati certificati (es. aggregati riciclati conformi a norme UNI).
- Incertezza sull'obbligatorietà: Parte delle interpretazioni legali mette in dubbio che i CAM Strade siano applicabili ai cantieri dei sottoservizi, ritenendo tali opere "idriche" e non "stradali", nonostante l'intervento incida direttamente sul corpo stradale regolato dal D.M. 5 agosto 2024.
Quesito
Si chiede a Codesto Ministero di confermare se:
- I criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 debbano considerarsi obbligatori, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, anche per gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici.
- L'applicazione di tali CAM costituisca un obbligo cogente per l'Ente proprietario della strada, tale da inibire clausole che vietino aprioristicamente l'uso di materiali di recupero dotati di idonea certificazione tecnica e prestazionale.
Conclusioni
Un riscontro positivo risulterebbe determinante per uniformare l’agire amministrativo sul territorio e per rimuovere quegli ostacoli burocratici che impediscono la transizione verso modelli di cantiere a impatto ridotto, trasformando l'obbligo dei CAM in un’effettiva leva di sostenibilità ambientale.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2026, n. 107278
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 sull'applicazione del DM 05/08/2024 e s.m.i. di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).
QUESITO
Con istanza di interpello acquisita con prot. n. 54123 dell’11 marzo 2026, la Regione Veneto, tramite la Giunta Regionale e per il tramite della Direzione Programmazione, Lavori Pubblici e Edilizia, ha formalmente richiesto un chiarimento a questo Ministero in merito a importanti profili applicativi connessi all’utilizzo dei materiali di risulta negli scavi eseguiti in sede stradale nell’ambito di cantieri del Servizio Idrico Integrato (SII).
Nello specifico, si chiede a questo Ministero di confermare se:
1 I criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 debbano considerarsi obbligatori, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, anche per gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici;
2 L'applicazione di tali CAM costituisca un obbligo cogente per l'Ente proprietario della strada, tale da inibire clausole che vietino aprioristicamente l'uso di materiali di recupero dotati di idonea certificazione tecnica e prestazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riassume di seguito il quadro normativo applicabile:
- D.M. 5 agosto 2024 di adozione dei "Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024.
- Decreto 11 settembre 2025 relativo a “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 221 del 23-09-2025.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Con riferimento al quesito numero 1 si rappresenta quanto segue.
In merito all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, si fa presente che l'impiego di materiali provenienti da operazioni di recupero effettuate ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è, in linea generale, pienamente coerente con i principi dell'economia circolare e favorisce una gestione virtuosa e sostenibile delle risorse.
Il paragrafo 1.1 “Ambito di applicazione” dell’Allegato I del decreto ministeriale 5 agosto 2024, chiarisce che:
“Le disposizioni del [...] provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice [dei contratti pubblici].
Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i lavori e le opere sono il CPV 45000000 “Lavori di costruzione”, in particolare il 45233000-9 “Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade” e il 71322000-1 “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile”.
Il riferimento ai “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile” implica che i criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 siano da considerarsi obbligatori per tutti gli interventi infrastrutturali che prevedono specifiche operazioni di cantiere come quelle di cui trattasi e rinvenibili nell’allegato tecnico al decreto.
In particolare, il capitolo “2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere” individua le operazioni soggette a criteri obbligatori in quanto specifiche tecniche di progetto.
Tra questi, il criterio “2.4.4 Rinterri e riempimenti” stabilisce che, per i rinterri, il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1 (distinguendo tra riempimenti con miscele betonabili e riempimenti con miscele legate con leganti idraulici).
Ne consegue che, per le opere di ingegneria civile su sede stradale che comportano movimenti di terra, compresi gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici, devono essere applicati i criteri obbligatori pertinenti, in particolare il già richiamato criterio “2.4.4 Rinterri e riempimenti”, sempre nel rispetto del quadro regolatorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Con riferimento al quesito numero 2 si rappresenta quanto segue.
In coerenza con quanto già indicato, l’Ente proprietario della strada, qualora operi in qualità di stazione appaltante o ente concedente per interventi sulla sede stradale che comportino lo scavo e il successivo ripristino della sede, è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi sopra richiamati; di conseguenza, deve inserire detti criteri nei documenti di gara e verificarne l’applicazione in fase di esecuzione dei lavori.





