Rivalutate le prestazioni annuali di Inail

La circolare n. 27/2026 riguarda l'industria, la navigazione, l'agricoltura e i medici esposti a radiazioni ionizzanti

(Rivalutate le prestazioni annuali di Inail)

Con la circolare n. 27/2026, Inail ha reso nota la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e per malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ioniozzanti.

Rivalutate le prestazioni annuali di InailQui di seguito i punti essenziali della circolare, mentre in coda il testo integrale e gli allegati.

  1. Finalità della circolare
    La circolare Inail n. 27/2026 definisce la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nei settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026.
  2. Base normativa e criterio di adeguamento
    La rivalutazione si fonda su un ampio quadro normativo. In assenza di incrementi retributivi ≥10%, si applica un aggiornamento annuale legato all’inflazione. Per il 2026 l’aumento è pari a +1,4% (indice Istat prezzi al consumo).
  3. Parametri retributivi principali
  • Industria: retribuzione giornaliera € 98,63; annua min € 20.712,30, max € 38.465,70.
  • Agricoltura: retribuzione convenzionale € 31.266,07 (con valori diversi per categorie).
  • Medici radiologi: retribuzione convenzionale  €67.802,97.
    Questi valori servono per il calcolo delle rendite per inabilità permanente.
  1. Prestazioni rivalutate
    Sono aggiornati:
  • rendite per inabilità permanente;
  • assegno una tantum per morte (€ 12.515,64 nei settori principali; importi proporzionali per medici);
  • assegno assistenza continuativa (€ 682,14);
  • altri assegni continuativi e indennità collegati.
  1. Riliquidazione e procedure operative
    Le prestazioni in corso vengono riliquidate automaticamente (coefficiente 1,014 per anni fino al 2024) e pagate con il rateo di agosto 2026. Le sedi Inail intervengono solo per casi particolari, aggiornamenti anagrafici, rettifiche o prestazioni non gestite centralmente.

Rivalutate le prestazioni annuali di Inail

Circolare n. 27/2026

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2026.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
  • Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.” Articolo 8. (1)
  • Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
  • Legge 10 maggio 1982, n. 251: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 5.
  • Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20, commi 3, 4 e 6.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti”.
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, e comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico.
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, comma 1126, lettera i), recante disposizioni in materia di assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), disciplinato dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 9 aprile 2026, n. 41: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2026”.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 9 aprile 2026, n. 43: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026”.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 maggio 2026, n. 55, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2026, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici radiologi esposti a radiazioni ionizzanti.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 maggio 2026, n. 57, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2026, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 maggio 2026, n. 58, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2026, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione.
  • Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
  • Circolare Inail 20 giugno 2025, n. 37: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025”.
  • Circolare Inail 4 luglio 2025, n. 41: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2025”.

    Premessa

    L’articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

    Il comma 4 della menzionata legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede, inoltre, che la retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68 e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

    L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall’anno 2000, qualora non intervenga la suddetta variazione non inferiore al 10 per cento, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (2), con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche per la rivalutazione delle prestazioni economiche dovute ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, calcolate sulla retribuzione annua convenzionale. (3)

In base a quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per l’anno 2026, non essendosi realizzata la suddetta condizione, la rivalutazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell’1,4 per cento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2026, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

La relativa proposta è stata adottata con delibere del Consiglio di amministrazione Inail 9 aprile 2026, n. 41 e n. 43, e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 55, n. 57 e n. 58, relativi, rispettivamente, alle prestazioni economiche per medici esposti a radiazioni ionizzanti, al settore agricoltura e al settore industria, compresa navigazione (allegati 1, 2 e 3).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

 

1. Prestazioni economiche
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

 

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 98,63. (4)

Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima
euro 20.712,30
Retribuzione annua massima
euro 38.465,70

Le retribuzioni contrattuali prese a riferimento sono quelle determinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei medici radiologi ospedalieri, e in particolare quelle spettanti alla qualifica “Dirigente medico neo assunto”, cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 98,63) e della retribuzione annua minima (euro 20.712,30), la retribuzione annua massima è così fissata (5):

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 31.266,07 (6).

Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

Comandanti e capi macchinisti

euro 55.390,61

Primi ufficiali di coperta e di macchina

euro 46.928,15

Altri ufficiali

euro 42.696,93

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Retribuzione annua convenzionale euro 31.266,07

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.712,30 massimo euro 38.465,70

Lavoratori autonomi

Retribuzione annua convenzionale euro 20.712,30 (7)

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 67.802,97.

 

1.2 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei settori industria, navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 12.515,64 (8).

Per medici esposti a radiazioni ionizzanti l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 67.802,97 (9), secondo le seguenti percentuali:

  • ➢  un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pari a euro 22.600,99;
  • ➢  un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pari a euro 16.950,74;
  • ➢  un sesto negli altri casi, pari a euro 11.300,50.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
IN
AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Rivalutate le prestazioni annuali di Inail1.4 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 682,14.

1.5 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi (12), rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

Rivalutate le prestazioni annuali di Inail

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri (allegato 4).

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l'anno 2024 e precedenti
1,014

Per l’anno 2025 e I semestre 2026
1,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:

Rivalutate le prestazioni annuali di Inail

2.2 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2025 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

3. Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione

Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:

a)  rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale (15);

b)  eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (16), elaborati per la prima volta sul rateo di agosto 2026, dovranno essere adeguati (17) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi18 al 1° luglio 2026;

c)  prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006 (19) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di agosto 2026, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; qualora le verifiche non siano state effettuate le prestazioni verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali dell’11 maggio 2026, n. 55, n. 57 e n. 58 sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2026.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

 

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

 

Per consentire in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, vanno riferiti al 1° luglio 2026.

Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Note

(1) Come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

(2) Cfr articolo 11, primo comma, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

(3) Le retribuzioni contrattuali prese a riferimento sono quelle determinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei medici radiologi ospedalieri, e in particolare quelle spettanti alla qualifica “Dirigente medico neo assunto”, cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.

(4) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 1.

(5) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 2.

(6) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 57, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.

(7) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori del settore industria.
8 Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 57, articolo 3, e n. 58, articolo 3.

(8) Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 57, articolo 3, e n. 58, articolo 3.

(10) Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

(11) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

(12) Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che, ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

(13) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

(14) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

(15) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

(16) Legge 5 maggio 1976, n. 248.

(17) Legge 10 maggio 1982, n. 251.

(18) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.

(19) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

(Rivalutate le prestazioni annuali di Inail)

(Photo credits)

Allegati

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