(Ripresa del lavoro dopo un infortunio: le istruzioni di Inail)
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, Inail ha fornito le istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenendo conto:
- delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati;
- delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica;
- nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
Qui di seguito è pubbicato il testo integrale della circolare.
Circolare Inail n. 17 del 29 aprile 2026
Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 52, 53 e 102.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articolo 41.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Articolo 21.
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
Premessa
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
1. Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi
La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’articolo 53 (1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
Con la medesima modulistica sono inviati anche le certificazioni mediche successive alla prima, motivo per cui il Modello 1SS propone le opzioni: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.
Tale classificazione dei certificati risponde esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto. Essa non incide sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’Inail costatante l'esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, sul piano medico-legale, risulta idonea a integrare le previsioni dell’articolo 102 del citato decreto 1124/1965, secondo cui “Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo”.
2. Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi
Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo) (2) , anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail. Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate, l’ultimo dei certificati pervenuti all’Inail ovvero il cosiddetto “definitivo” se redatto.
Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto.
3. Ripresa anticipata del lavoro
Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico. 4 Le istruzioni contenute nella presente circolare operano anche in caso di malattia professionale.
(Ripresa del lavoro dopo un infortunio: le istruzioni di Inail)
(1) Articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (in S.o. n. 53, relativo alla G.u. n. 221 del 23 settembre 2015). Al riguardo, cfr circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
(2) In proposito, si rinvia alla Raccomandazione della Sovrintendenza sanitaria centrale n. 2/2023: “Persone infortunate o ammalate a causa del lavoro che si presentano spontaneamente in prossimità della scadenza della prognosi presso le aree medico-legali delle Direzioni territoriali Inail: rilascio di certificazioni medico-legale di prolungamento e/o definizione del periodo di inabilità temporanea assoluta o di ricaduta”.





