Maggior uniformità, miglior tracciabilità e più responsabilità per gli operatori con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026. Il provvedimento non rappresenta un aggiornamento formale, quanto una decisa sterzata nel costruire una rappresentazione più fedele del livello di sicurezza reale con cui il trasporto viene organizzato e gestito. Il punto di partenza della riforma è la standardizzazione delle verifiche attraverso l’impiego di una check-list dedicata, contenuta nell’allegato I, che organizza l’attività ispettiva in modo omogeneo. La novità non riguarda però solo il “come si controlla”, ma anche il “come si valuta” ciò che viene trovato. A questo proposito, l’allegato II elenca le infrazioni secondo tre categorie di rischio, con relative sanzioni tra cui spicca il fermo del veicolo e, come conseguenza diretta del riscontro di irregolarità, la possibilità di eseguire controlli anche presso i locali delle imprese. È, di fatto, un passaggio culturale importante da un modello che portava le aziende a concentrarsi soprattutto su ciò che serve a superare il controllo immediato verso una logica più predittiva, nella quale la standardizzazione dei controlli e la raccolta organizzata dei dati rendono più semplice intercettare ricorrenze, debolezze sistemiche e aree aziendali che richiedono interventi strutturali
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