Adr: cambiano le regole sui controlli

Adr: novità sui controlli
Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026

Adr: novità sui controlli con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125.

Adr: novità sui controlli

 

I soggetti interessati

Le misure si applicano ai veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea. I controlli possono essere eseguiti anche  nei  locali  delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la  sicurezza  dei  trasporti  di  merci pericolose.

 

Le misure

Per le infrazioni sono previste una serie di misure che vanno dal blocco del mezzo fino al rifiuto di far il veicolo nel territorio dell'Unione europea

 

Le comunicazioni

Disposte anche misure per la comunicazione tra Stati membri in merito alle infrazioni accertate. Ogni due anni, i dati raccolti saranno inviati alla Commissione europea.

 

Gli allegati

  • allegato I: lista di controllo;
  • allegato II: elenco delle infrazioni;
  • allegato III: modello per la stesura della relazione da inviare alla Commissione europea.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Rifiuti abbandonati e da mozziconi: i chiarimenti dell'Albo gestori

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026

 

Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure  uniformi  in
materia di controllo dei trasporti su strada di  merci  pericolose  e
della direttiva delegata (UE)  2025/1801  della  Commissione  del  23
giugno 2025, che  adegua  al  progresso  scientifico  e  tecnico  gli
allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  relativa  a  procedure  uniformi  in  materia  di
controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (26A02675)

 

(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

(omissis)

 

Decreta:

                               Art. 1

1. Il presente  decreto  si  applica  ai  controlli  sui  trasporti

stradali di merci pericolose effettuati per  mezzo  dei  veicoli  che

circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da

uno Stato membro dell'Unione o da un Paese  non  aderente  all'Unione

europea.

2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  trasporti  di  merci

pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o

che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime.

3.  Le  disposizioni  del   presente   decreto   non   pregiudicano

minimamente il diritto  di  controllare,  nel  rispetto  del  diritto

comunitario,  i  trasporti  nazionali  ed  internazionali  di   merci

pericolose  effettuati  nel  territorio  nazionale  da  veicoli   non

contemplati dal presente decreto.

                               Art. 2

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o  incompleto,

destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote  e

avente una velocita' massima per costruzione  superiore  a  25  km/h,

compresi i suoi rimorchi, eccettuati i  veicoli  che  si  muovono  su

rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

b) «merci pericolose»: le merci pericolose  di  cui  all'art.  1,

lettera b), dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale

delle merci pericolose su strada (ADR),  concluso  a  Ginevra  il  30

settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente

al riferimento di cui all'allegato I, sezione  I.1,  della  direttiva

2008/68/CE;

c) «trasporto»:  qualsiasi  operazione  di  trasporto  su  strada

effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle  pubbliche

vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attivita'

di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE,  fatta

salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per

cio' che concerne la responsabilita' derivante da tali operazioni;

d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica  con  o  senza

scopo di lucro, qualsiasi associazione  o  gruppo  di  persone  senza

personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi

organismo  di  rilevanza  pubblica,  avente  personalita'   giuridica

propria, ovvero dipendente da un'autorita' avente tale  personalita',

che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci  pericolose,  o

che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve  tali

merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia  sede  nel

territorio dell'Unione europea;

e)  «controllo»:  qualsiasi  controllo,  ispezione,  verifica   o

formalita'  espletato  dalle  autorita'  competenti  per  ragioni  di

sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose;

f) «autorita' competente»: la competenza, per quanto  concerne  i

controlli  previsti  dal  presente  decreto,  e'  attribuita  in  via

principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del  nuovo

codice della strada. Ai sensi  dell'art.  11,  comma  3,  del  citato

codice,  al  Ministero  dell'interno  compete  il  coordinamento  dei

controlli in questione da chiunque espletati.

                               Art. 3

1. Con disposizioni del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  i

trasporti,  sentito  il  Ministero  dell'interno,   viene   stabilito

annualmente  il  numero  minimo  di  trasporti  su  strada  di  merci

pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal  presente  decreto

al fine di verificare la conformita' dei medesimi  trasporti  con  la

legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.

2. Detti controlli sono effettuati in conformita'  all'art.  3  del

regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell'art. 1 del regolamento (CEE)  n.

3912/1992.

 

                               Art. 4

1. Per effettuare i controlli previsti nel  presente  decreto  deve

essere utilizzata la lista di controllo di  cui  all'allegato  I.  Un

esemplare di tale lista o un documento che attesta  l'esecuzione  del

controllo, compilato dall'autorita' che ha eseguito il controllo,  e'

consegnato al conducente del veicolo ed e' esibito  a  richiesta  per

semplificare o per evitare, nella  misura  del  possibile,  ulteriori

controlli. Resta impregiudicato il  diritto  di  effettuare  appositi

interventi specifici di controllo, aventi  per  oggetto  anche  altri

elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.

2. I controlli sono effettuati a campione e  coprono  nella  misura

del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in  regola

i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorita'

che esegue il controllo lo reputi opportuno,  di  immobilizzarli  sul

luogo o in un luogo appositamente  scelto  da  tale  autorita'  senza

mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a  condizione  che  cio'  non  costituisca  un

pericolo per la sicurezza,  possono  essere  prelevati  campioni  dei

prodotti  trasportati  affinche'  siano   esaminati   da   laboratori

riconosciuti dall'autorita' competente.

 

                               Art. 5

1. Fatte salve  altre  eventuali  sanzioni  che  potrebbero  essere

applicate,  qualora  una  o  piu'  infrazioni,  tra  quelle  elencate

segnatamente nell'allegato II, siano state constatate  nel  corso  di

trasporti su strada di  merci  pericolose,  i  veicoli  in  questione

possono essere immobilizzati - sul posto  o  in  luogo  appositamente

scelto a tale scopo dalle autorita' competenti per il controllo  -  e

obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure

possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle  circostanze

o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso,  il  rifiuto

di far entrare tali veicoli nel territorio dell'Unione europea.

 

                               Art. 6

1. Si possono altresi' eseguire controlli anche  nei  locali  delle

imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada

infrazioni che compromettano la  sicurezza  dei  trasporti  di  merci

pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che  le  condizioni  di

sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose  siano

conformi alla legislazione applicabile in materia.

3. Qualora siano state constatate una o piu' infrazioni tra  quelle

che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti  su

strada di merci pericolose, i trasporti in  questione  devono  essere

messi in regola prima di lasciare l'impresa,  ovvero  devono  formare

oggetto di altre misure adeguate.

 

                               Art. 7

1. Le infrazioni gravi o ripetute che  compromettono  la  sicurezza

del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo  o  ad  una

impresa  non  residente  nel  territorio  nazionale,  devono   essere

segnalate alle autorita' competenti dello  Stato  membro  dell'Unione

europea in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale ha  sede

l'impresa.

2. Qualora venga constatata  un'infrazione  grave  o  ripetuta,  e'

possibile richiedere alle autorita' competenti dello Stato membro  in

cui il veicolo e'  stato  immatricolato  o  nel  quale  e'  stabilita

l'impresa, che siano adottate delle  misure  adeguate  a  carico  del

contravventore o dei contravventori.

 

                               Art. 8

1. Se in occasione del controllo  su  strada  effettuato  ai  sensi

dell'art.  3,  comma  2,  del  presente   decreto   su   un   veicolo

immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni

effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni  gravi

o ripetute non rilevabili durante il  controllo  per  mancanza  degli

elementi necessari, l'autorita' competente di cui all'art. 2, lettera

f),  e  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri   interessati

assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso

in cui lo  Stato  membro  competente  proceda,  a  tal  fine,  ad  un

controllo nell'impresa, i risultati di tale  controllo  saranno  resi

noti all'altro Stato membro interessato.

 

                               Art. 9

1. Per ogni anno solare, con cadenza  biennale  ed  al  piu'  tardi

entro dodici mesi dalla fine del  secondo  anno,  e'  trasmessa  alla

Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti, conformemente allo schema  di  cui  all'allegato  III  del

presente decreto,  una  relazione  sull'applicazione  della  presente

direttiva comprendente le seguenti informazioni:

a) il numero di controlli effettuati;

b) il numero di veicoli controllati,  secondo  l'immatricolazione

(veicoli immatricolati  nel  territorio  nazionale,  di  altri  Stati

membri o di paesi terzi);

c) il  numero  di  infrazioni  constatate  in  conformita'  della

categoria di rischio di cui all'allegato II;

d) il tipo e il numero di sanzioni comminate.

2. La prima relazione di cui al primo comma e' trasmessa entro il

31 dicembre 2026.

 

                               Art. 10

1.  Il  Ministero  dell'interno,   sentito   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti,  emana  le  disposizioni  applicative

necessarie per dare attuazione al presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere

dal 24 giugno 2026.

 

                               Art. 11

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  del

3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE;

b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti

del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE;

c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti

del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE.

 

                               Art. 12

1. Gli allegati I, II e III al presente  decreto  ne  costituiscono

parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

                                                          Allegato I (vedi sotto)

 

 

 

                                                          Allegato II

                             Infrazioni

 

Ai fini del presente decreto, il seguente elenco  non  esaustivo,

suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta  il

rischio piu' grave), fornisce un orientamento per  valutare  cosa  si

debba intendere per infrazione.

La categoria di rischio appropriata e' determinata tenendo  conto

delle  circostanze  particolari  di  un'infrazione  e  a  discrezione

dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli,  il  che

significa che la categoria di rischio di  un'infrazione  puo'  essere

aumentata o diminuita.

Le  infrazioni  non  elencate  sono  classificate  in  base  alle

descrizioni delle categorie di rischio.

Laddove  vengano  accertate  piu'  infrazioni   per   unita'   di

trasporto, ai fini delle relazioni (in conformita' con il modello  di

formulario standard di cui all'allegato  III),  si  applica  solo  la

categoria indicante il rischio piu' grave.

1. Categoria di rischio I

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un

rischio  elevato  di  morte,  gravi   lesioni   personali   o   danni

significativi all'ambiente.  Se  osservate  durante  i  controlli  su

strada, tali infrazioni comportano  di  norma  l'adozione  di  misure

correttive immediate e  adeguate,  come  il  fermo  del  veicolo;  se

osservate durante i controlli presso i  locali  delle  imprese,  tali

infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. il trasporto di merci pericolose per le quali e' vietato  il

trasporto;

2. il trasporto di merci pericolose in  mezzi  di  contenimento

vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita  o  per

l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;

3. il trasporto di merci pericolose senza  identificazione  sul

veicolo, risultante in un rischio per la vita o per  l'ambiente  tale

da determinare la decisione di fermare il veicolo;

4. la fuga di sostanze pericolose;

5. il trasporto con modalita' proibite;

6. il trasporto alla rinfusa  in  un  veicolo  o  in  container

strutturalmente inadeguati;

7.  il  trasporto  in  un  veicolo  sprovvisto  del  pertinente

certificato di omologazione;

8. l'utilizzo di un veicolo che non e' piu' conforme alle norme

di omologazione e  che  presenta  un  rischio  immediato  (altrimenti

classificato nella categoria di rischio II);

9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli  non

approvati;

10. l'utilizzo di imballaggi non conformi  alle  istruzioni  di

imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e  container

non conformi alle disposizioni applicabili;

11. il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  particolari  in

materia di imballaggio misto;

12.  il  mancato  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il

fissaggio e lo stivaggio dei carichi;

13. il  mancato  rispetto  delle  norme  relative  ai  prodotti

alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;

14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il  carico

misto degli imballaggi;

15. il mancato rispetto  delle  disposizioni  che  limitano  le

quantita'  autorizzate  per  il  trasporto  in  un'unica  unita'   di

trasporto,  compresi  i  livelli  ammissibili  di  riempimento  delle

cisterne o degli imballaggi;

16.  il  trasporto  di  merci  pericolose  senza  i   documenti

necessari  disponibili  a  bordo  o   in   un   formato   elettronico

appropriato, se consentito;

17. il trasporto di merci  pericolose  in  imballaggi  che  non

recano la  necessaria  marcatura,  etichettatura  o  altri  segni  di

identificazione;

18.  il  trasporto  di  merci  pericolose  senza  segnalazioni,

marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore  arancio)  o

altri segni di identificazione sul veicolo;

19. la presenza di informazioni incomplete  o  errate  relative

alla   sostanza   trasportata,   che   consentono   di    determinare

un'infrazione di categoria di rischio  I  (ad  esempio,  numero  ONU,

denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);

20.  conducente  privo   del   certificato   regolamentare   di

formazione professionale;

21. l'uso di fuoco o di luci non protette;

22. il mancato rispetto del divieto di fumare;

23. la mancata nomina di un consulente  per  la  sicurezza  per

ciascuna impresa, se necessario;

24.  il  mancato  rispetto  dell'ADR  1.10   in   merito   alle

disposizioni di sicurezza, se necessario.

2. Categoria di rischio II

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un

rischio di lesioni  personali  o  danni  all'ambiente.  Se  osservate

durante i controlli su strada, tali infrazioni  comportano  di  norma

l'adozione di adeguate misure correttive,  come,  ove  possibile,  la

richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo  o,

al piu' tardi, al termine dell'operazione di trasporto in  corso;  se

osservate durante i controlli presso i  locali  delle  imprese,  tali

infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. l'utilizzo di un'unita' di trasporto comprendente piu' di un

rimorchio/semirimorchio;

2. l'utilizzo di un veicolo non piu'  conforme  alle  norme  di

omologazione ma che non presenta un rischio immediato;

3.  la  mancata  dotazione  di   estintori   funzionanti   come

prescritto a  bordo  di  un  veicolo;  attrezzature  antincendio  non

conformi a disposizioni specifiche;

4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista  nell'ADR  o

nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;

5. il  mancato  rispetto  delle  date  delle  ispezioni  e  dei

controlli e delle disposizioni sui periodi di uso  degli  imballaggi,

dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate

bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni,  delle

cisterne, dei veicoli o dei container;

6. il trasporto di  imballaggi  contenenti  imballaggi,  IBC  o

imballaggi di grosse dimensioni danneggiati  o  di  imballaggi  vuoti

danneggiati e non ripuliti;

7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container

strutturalmente inadeguati;

8.  la  mancata  adeguata  chiusura   di   cisterne/contenitori

cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi  quelli  vuoti  e

non ripuliti);

9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano

etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione  di  colore

arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;

10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR;

11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;

12.   il   trasporto   di   persone,   diverse    dai    membri

dell'equipaggio,  in  unita'  di  trasporto  che  trasportano   merci

pericolose;

13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui

all'ADR 7.5.10  relative  alle  precauzioni  da  adottare  contro  le

cariche  elettrostatiche  durante  le  operazioni  di  riempimento  e

svuotamento;

14.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari

relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico;

15.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari

relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per  la

sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;

16.  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni   regolamentari

relative  al  periodo  minimo  di  conservazione  del  documento   di

trasporto  di  merci  pericolose  e  delle   informazioni   e   della

documentazione supplementari specificate nell'ADR;

17. il mancato rispetto  delle  disposizioni  regolamentari  in

materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di  merci

pericolose;

18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle  relazioni

richiesti alle autorita' competenti.

3. Categoria di rischio III

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un

rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le

quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere

adottate su strada  bensi'  in  seguito  dall'impresa;  se  osservate

durante i controlli presso i locali delle  imprese,  tali  infrazioni

sono di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. il mancato rispetto delle  norme  relative  alle  dimensioni

delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure

o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;

2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che  rientrano

nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di

trasporto;

3.  la  mancata  disponibilita'  a  bordo   del   veicolo   del

certificato di formazione, anche se vi sono prove che  il  conducente

ne e' in possesso;

4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con

fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;

5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e  marcature

(compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio)  o  di  altri

segni di identificazione;

6. la presentazione tardiva dei documenti e/o  delle  relazioni

richiesti alle autorita' competenti.

                                                                                       Allegato III (vedi sotto)

 

[photo credits]

 

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome