Adr: novità sui controlli con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125.
I soggetti interessati
Le misure si applicano ai veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea. I controlli possono essere eseguiti anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Le misure
Per le infrazioni sono previste una serie di misure che vanno dal blocco del mezzo fino al rifiuto di far il veicolo nel territorio dell'Unione europea
Le comunicazioni
Disposte anche misure per la comunicazione tra Stati membri in merito alle infrazioni accertate. Ogni due anni, i dati raccolti saranno inviati alla Commissione europea.
Gli allegati
- allegato I: lista di controllo;
- allegato II: elenco delle infrazioni;
- allegato III: modello per la stesura della relazione da inviare alla Commissione europea.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2026
Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in
materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e
della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23
giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli
allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di
controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (26A02675)
(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
(omissis)
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti
stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da
uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione
europea.
2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci
pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o
che si trovano sotto la responsabilita' di quest'ultime.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano
minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto
comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci
pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non
contemplati dal presente decreto.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto,
destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h,
compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su
rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;
b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all'art. 1,
lettera b), dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30
settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente
al riferimento di cui all'allegato I, sezione I.1, della direttiva
2008/68/CE;
c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada
effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche
vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attivita'
di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta
salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per
cio' che concerne la responsabilita' derivante da tali operazioni;
d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza
scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza
personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi
organismo di rilevanza pubblica, avente personalita' giuridica
propria, ovvero dipendente da un'autorita' avente tale personalita',
che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o
che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali
merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia sede nel
territorio dell'Unione europea;
e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o
formalita' espletato dalle autorita' competenti per ragioni di
sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose;
f) «autorita' competente»: la competenza, per quanto concerne i
controlli previsti dal presente decreto, e' attribuita in via
principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo
codice della strada. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato
codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei
controlli in questione da chiunque espletati.
Art. 3
1. Con disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei i
trasporti, sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito
annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci
pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto
al fine di verificare la conformita' dei medesimi trasporti con la
legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.
2. Detti controlli sono effettuati in conformita' all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n.
3912/1992.
Art. 4
1. Per effettuare i controlli previsti nel presente decreto deve
essere utilizzata la lista di controllo di cui all'allegato I. Un
esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del
controllo, compilato dall'autorita' che ha eseguito il controllo, e'
consegnato al conducente del veicolo ed e' esibito a richiesta per
semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori
controlli. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi
interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri
elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.
2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura
del possibile un'ampia parte della rete stradale.
3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola
i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorita'
che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul
luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorita' senza
mettere in pericolo la sicurezza.
4. Ove necessario, e a condizione che cio' non costituisca un
pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei
prodotti trasportati affinche' siano esaminati da laboratori
riconosciuti dall'autorita' competente.
Art. 5
1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere
applicate, qualora una o piu' infrazioni, tra quelle elencate
segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di
trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione
possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente
scelto a tale scopo dalle autorita' competenti per il controllo - e
obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure
possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze
o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto
di far entrare tali veicoli nel territorio dell'Unione europea.
Art. 6
1. Si possono altresi' eseguire controlli anche nei locali delle
imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada
infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose.
2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di
sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano
conformi alla legislazione applicabile in materia.
3. Qualora siano state constatate una o piu' infrazioni tra quelle
che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su
strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere
messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare
oggetto di altre misure adeguate.
Art. 7
1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza
del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una
impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere
segnalate alle autorita' competenti dello Stato membro dell'Unione
europea in cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale ha sede
l'impresa.
2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, e'
possibile richiedere alle autorita' competenti dello Stato membro in
cui il veicolo e' stato immatricolato o nel quale e' stabilita
l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del
contravventore o dei contravventori.
Art. 8
1. Se in occasione del controllo su strada effettuato ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del presente decreto su un veicolo
immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni
effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi
o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli
elementi necessari, l'autorita' competente di cui all'art. 2, lettera
f), e le autorita' competenti degli Stati membri interessati
assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso
in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un
controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi
noti all'altro Stato membro interessato.
Art. 9
1. Per ogni anno solare, con cadenza biennale ed al piu' tardi
entro dodici mesi dalla fine del secondo anno, e' trasmessa alla
Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente allo schema di cui all'allegato III del
presente decreto, una relazione sull'applicazione della presente
direttiva comprendente le seguenti informazioni:
a) il numero di controlli effettuati;
b) il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione
(veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati
membri o di paesi terzi);
c) il numero di infrazioni constatate in conformita' della
categoria di rischio di cui all'allegato II;
d) il tipo e il numero di sanzioni comminate.
2. La prima relazione di cui al primo comma e' trasmessa entro il
31 dicembre 2026.
Art. 10
1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, emana le disposizioni applicative
necessarie per dare attuazione al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 24 giugno 2026.
Art. 11
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE;
c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE.
Art. 12
1. Gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato I (vedi sotto)
Allegato II
Infrazioni
Ai fini del presente decreto, il seguente elenco non esaustivo,
suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il
rischio piu' grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si
debba intendere per infrazione.
La categoria di rischio appropriata e' determinata tenendo conto
delle circostanze particolari di un'infrazione e a discrezione
dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli, il che
significa che la categoria di rischio di un'infrazione puo' essere
aumentata o diminuita.
Le infrazioni non elencate sono classificate in base alle
descrizioni delle categorie di rischio.
Laddove vengano accertate piu' infrazioni per unita' di
trasporto, ai fini delle relazioni (in conformita' con il modello di
formulario standard di cui all'allegato III), si applica solo la
categoria indicante il rischio piu' grave.
1. Categoria di rischio I
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni
significativi all'ambiente. Se osservate durante i controlli su
strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di misure
correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se
osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali
infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il trasporto di merci pericolose per le quali e' vietato il
trasporto;
2. il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento
vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per
l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
3. il trasporto di merci pericolose senza identificazione sul
veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale
da determinare la decisione di fermare il veicolo;
4. la fuga di sostanze pericolose;
5. il trasporto con modalita' proibite;
6. il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container
strutturalmente inadeguati;
7. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente
certificato di omologazione;
8. l'utilizzo di un veicolo che non e' piu' conforme alle norme
di omologazione e che presenta un rischio immediato (altrimenti
classificato nella categoria di rischio II);
9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non
approvati;
10. l'utilizzo di imballaggi non conformi alle istruzioni di
imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e container
non conformi alle disposizioni applicabili;
11. il mancato rispetto delle disposizioni particolari in
materia di imballaggio misto;
12. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il
fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
13. il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti
alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;
14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il carico
misto degli imballaggi;
15. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le
quantita' autorizzate per il trasporto in un'unica unita' di
trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle
cisterne o degli imballaggi;
16. il trasporto di merci pericolose senza i documenti
necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico
appropriato, se consentito;
17. il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non
recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di
identificazione;
18. il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni,
marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o
altri segni di identificazione sul veicolo;
19. la presenza di informazioni incomplete o errate relative
alla sostanza trasportata, che consentono di determinare
un'infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU,
denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);
20. conducente privo del certificato regolamentare di
formazione professionale;
21. l'uso di fuoco o di luci non protette;
22. il mancato rispetto del divieto di fumare;
23. la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per
ciascuna impresa, se necessario;
24. il mancato rispetto dell'ADR 1.10 in merito alle
disposizioni di sicurezza, se necessario.
2. Categoria di rischio II
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. Se osservate
durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma
l'adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la
richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o,
al piu' tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso; se
osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali
infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. l'utilizzo di un'unita' di trasporto comprendente piu' di un
rimorchio/semirimorchio;
2. l'utilizzo di un veicolo non piu' conforme alle norme di
omologazione ma che non presenta un rischio immediato;
3. la mancata dotazione di estintori funzionanti come
prescritto a bordo di un veicolo; attrezzature antincendio non
conformi a disposizioni specifiche;
4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista nell'ADR o
nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;
5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei
controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi,
dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate
bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni, delle
cisterne, dei veicoli o dei container;
6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o
imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti
danneggiati e non ripuliti;
7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container
strutturalmente inadeguati;
8. la mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori
cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e
non ripuliti);
9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano
etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore
arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;
10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR;
11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;
12. il trasporto di persone, diverse dai membri
dell'equipaggio, in unita' di trasporto che trasportano merci
pericolose;
13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui
all'ADR 7.5.10 relative alle precauzioni da adottare contro le
cariche elettrostatiche durante le operazioni di riempimento e
svuotamento;
14. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico;
15. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la
sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
16. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
relative al periodo minimo di conservazione del documento di
trasporto di merci pericolose e delle informazioni e della
documentazione supplementari specificate nell'ADR;
17. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in
materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci
pericolose;
18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle relazioni
richiesti alle autorita' competenti.
3. Categoria di rischio III
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un
rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le
quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere
adottate su strada bensi' in seguito dall'impresa; se osservate
durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni
sono di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni
delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure
o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;
2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che rientrano
nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di
trasporto;
3. la mancata disponibilita' a bordo del veicolo del
certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente
ne e' in possesso;
4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con
fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;
5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature
(compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri
segni di identificazione;
6. la presentazione tardiva dei documenti e/o delle relazioni
richiesti alle autorita' competenti.
Allegato III (vedi sotto)



