Ondate di calore e cassa integrazione: misure urgenti sono riportate nel decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146.
Di cosa si tratta
L'art. 6 del provvedimento dispone, al comma 1, la non applicabilità delle misure di integrazione salariale in caso di sospensione temporanea dei lavori su opere infrastrutturali dovute a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Misure analoghe sono previste, al comma 2, per gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o tempo determinato.
Nuovi fondi per la lotta alla CO2
All'art. 3 del D.L. sono disposti nuovi fondi per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica.
Di seguito il testo degli artt. 3 e 6 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107.
Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nonche' ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00132)
(Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146)
Vigente al: 27-6-2026
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 3
Misure urgenti per la decarbonizzazione
dell'industria siderurgica
1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la
realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno
alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso
gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in
materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti gia' scontati sui saldi
di finanza pubblica.
(omissis)
Art. 6
Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di
emergenza climatica
1. Al fine di supportare le attivita' di realizzazione delle opere
infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese
quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni
o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1°
luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo
12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo
decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano
domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si
applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto
dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di
spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri
conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del
limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande
eccedenti il predetto limite di spesa.
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli
operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo
determinato, anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa
pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a
prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni
al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del
raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e
sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di
effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457
del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del
1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla sede
dell'INPS territorialmente competente ed e' erogato direttamente
dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono
riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno
2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche
in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui
al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto
limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(omissis)




