Ondate di calore e cassa integrazione: le misure urgenti

Ondate di calore e cassa integrazione: le misure urgenti
Pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107

Ondate di calore e cassa integrazione: misure urgenti sono riportate nel decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146.

Rider e caporalato digitale: convertito il D.L. n. 62/2026

Di cosa si tratta

L'art. 6 del provvedimento dispone, al comma 1, la non applicabilità delle misure di integrazione salariale in caso di sospensione temporanea dei lavori su opere infrastrutturali dovute a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Misure analoghe sono previste, al comma 2, per gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o tempo determinato.

 

Nuovi fondi per la lotta alla CO2

All'art. 3 del D.L. sono disposti nuovi fondi per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica.

Di seguito il testo degli artt. 3 e 6 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107.

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 

Disposizioni  urgenti   per   interventi   infrastrutturali   e   per
l'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
nonche' ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00132)

 

(Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146)

 

Vigente al: 27-6-2026

 

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

 

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

 

                               Art. 3

               Misure urgenti per la decarbonizzazione

                     dell'industria siderurgica

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la

realizzazione dell'intervento di cui all'articolo  2,  comma  1,  del

decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte  nello  stato

di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello  stato  di  previsione  del

Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno

alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica,  anche  attraverso

gli  strumenti  di  agevolazione   di   cui   all'articolo   43   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa  UE  in

materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti gia' scontati sui saldi

di finanza pubblica.

 

(omissis)

                               Art. 6

Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti  di

  emergenza climatica

1. Al fine di supportare le attivita' di realizzazione delle  opere

infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche,  comprese

quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le  sospensioni

o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo  dal  1°

luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui  all'articolo

12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,

non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da

eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese  di

cui all'articolo 10, comma 1, lettere  m),  n)  e  o),  del  medesimo

decreto legislativo n. 148 del  2015.  Alle  imprese  che  presentano

domanda di integrazione salariale  ai  sensi  del  primo  periodo  si

applica l'esonero dal pagamento del contributo  addizionale  previsto

dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I

benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  nel  limite  di

spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno  2026.  L'Istituto  nazionale

della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli  oneri

conseguenti, anche in via  prospettica,  ai  fini  del  rispetto  del

limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo  le  domande

eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il

trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,

previsto nei casi di  intemperie  stagionali,  e'  riconosciuto  agli

operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a  tempo

determinato, anche in caso  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa

pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a

prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le  integrazioni

al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai  fini  del

raggiungimento della durata massima di novanta  giornate  all'anno  e

sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo  delle  prestazioni  di

disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di

effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457

del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata  legge  n.  457  del

1972, il trattamento di cui al presente comma e' concesso dalla  sede

dell'INPS territorialmente  competente  ed  e'  erogato  direttamente

dall'Istituto medesimo. I benefici di  cui  al  presente  comma  sono

riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro  per  l'anno

2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti,  anche

in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui

al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti  il  predetto

limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari  a  15,2  milioni  di

euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(omissis)

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