(Accordo Stato-Regioni: le novità)
Negli ultimi anni il tema della formazione e, soprattutto, della sua efficacia è ormai, com’è noto, sempre più al centro dell’acceso dibattito sulle azioni che occorre introdurre per favorire con maggior vigore un contrasto più forte al pur sempre preoccupante trend degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che da tempo si trova in una fase che rappresenta un vero zoccolo duro.
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Del resto, questo spaccato emerge anche dalla sempre più sterminata giurisprudenza della Cassazione che costantemente “certifica” nell’omessa o inadeguata formazione il principale fattore causale degli infortuni sul lavoro.
E occorre riconoscere che, invero, se con il D.Lgs. n. 81/2008 sono stati compiuti importanti passi in avanti su questo fronte, tuttavia, da un lato mancano ancora alcuni importanti tasselli nella normativa primaria – come, ad esempio, la previsione di uno specifico regime, anche sanzionatorio, per i soggetti formatori e l’assenza di un sistema di tracciamento centralizzato della formazione erogata – mentre dall’altro la disciplina regolamentare degli accordi Stato -Regioni del 2011, 2012 e 2016, riguardanti le diverse figure, presenta molteplici zone d’ombra e in alcuni casi anche degli evidenti contrasti proprio con la disciplina primaria in materia.
Non è un caso, quindi, che in quest’ultimo decennio sono stati numerosi in questo ambito anche gli interventi della commissione degli interpelli del ministero del Lavoro (art. 12, D.Lgs. n. 81/2008) che, va ricordato, ha fornito importanti indirizzi interpretativi.
(Accordo Stato-Regioni: le novità)