Acqua per consumo umano: la disciplina per il trasporto su nave

Le misure nel decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123

Acqua per consumo umano: la disciplina per il trasporto su nave è stata regolamentata con il decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020, n. 238). In particolare, nel provvedimento rientrano:

  • le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione;
  • le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione;
  • l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna;
  • la durata dell'autorizzazione;
  • i requisiti tecnico-sanitari della nave-cisterna;
  • i controlli.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123.

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Decreto del ministero della Salute 28 gennaio 2020, n. 123

Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione
per il trasporto da parte di navi  cisterna  di  acqua  destinata  al
consumo umano. (20G00142)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2020, n. 238)

 

Vigente al: 10-10-2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29  dicembre

2016, n. 243, convertito, con  modifiche,  nella  legge  27  febbraio

2017, n. 18;

Visto l'articolo 4-ter, comma  3,  del  decreto-legge  29  dicembre

2016, n. 243, convertito, con  modifiche,  nella  legge  27  febbraio

2017, n. 18;

Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante

attuazione della direttiva  98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle

acque destinate al consumo umano e,  in  particolare,  l'articolo  6,

commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,

recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono

essere utilizzati negli impianti fissi  di  captazione,  trattamento,

adduzione e distribuzione delle acque  destinate  al  consumo  umano,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  17

luglio 2004, n. 166;

Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n.  1935,  e  successive

modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive

modificazioni, riguardante i materiali  e  gli  oggetti  destinati  a

venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive

80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita'  10  ottobre  1988,  n.

474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua

potabile e di sostanze alimentari  liquide  sfuse,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988,  n.

263;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e  successive  modificazioni,

recante rifornimento idrico delle isole minori;

Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive  modificazioni,

recante rifornimento idrico delle isole minori;

Vista  la  legge  21  dicembre   1978,   n.   861,   e   successive

modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa  prevista

dall'articolo  7  della  legge  19  maggio  1967,  n.  378,  per   il

rifornimento idrico delle isole minori;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento

della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   e   successive

modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

recante nuove norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002,  recante

tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite  dal  Ministero

della  salute  per  l'accertamento  dell'idoneita'  tecnico-sanitaria

delle navi cisterna adibite al  trasporto  di  acqua  potabile  e  di

sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi

del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n.  474,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno  2002,  n.

151;

Visto il decreto 6 dicembre  2005,  recante  «Tariffa  e  modalita'

relative alle prestazioni fornite  dal  Ministero  della  salute  per

l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi  cisterna,

adibite al trasporto di acqua  potabile  e  di  sostanze  alimentari,

liquide, sfuse  e  relativa  certificazione,  ai  sensi  del  decreto

ministeriale 10 ottobre 1988,  n.  474»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;

Visto il parere del Consiglio  superiore  di  sanita',  reso  nella

seduta del 10 luglio 2018;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  nota

del 23 dicembre 2019;

 

Adottano

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1  

                  Finalita' e campo di applicazione  

  1. Con il presente regolamento sono individuati  le  modalita',  i

requisiti e i termini per  l'accertamento  di  idoneita'  delle  navi

cisterna che effettuano il trasporto di acqua  destinata  al  consumo

umano, di cui al decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31.  Il

presente regolamento individua e disciplina,  inoltre,  le  autorita'

competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa  disciplina,

le modalita' di presentazione della domanda di  autorizzazione  e  di

rinnovo della stessa,  la  durata  dell'autorizzazione,  i  requisiti

tecnici e sanitari delle  navi  cisterna,  nonche'  le  modalita'  di

svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2

e 3.

  1. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter  del

decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del  presente

regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.

 

                               Art. 2  

        Autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione

  1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua  destinata  al  consumo

umano di cui al decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,  sono

rilasciate dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministero della salute, sulla base della  valutazione

dell'idoneita' tecnica e sanitaria dell'unita', previo l'accertamento

di cui all'articolo 4.

  1. Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via  eccezionale,

se  in  possesso  della  pertinente  autorizzazione   sanitaria   per

trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente  al  trasporto

non promiscuo di sostanze alimentari liquide  sfuse,  idrosolubili  e

liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari

e di tutte le altre  sostanze  alimentari.  La  competente  Direzione

generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora,

nell'ambito dei controlli di legittimita' del  cabotaggio  marittimo,

acquisisca  il  manifesto  di  carico  relativo  ad  una  nave   gia'

autorizzata al trasporto di acqua potabile, attestante  il  trasporto

di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, ne

da' immediata  comunicazione  al  Ministero  della  salute.  In  tale

ipotesi, l'autorizzazione concessa ai sensi del presente  regolamento

si intende  sospesa  fino  al  ripristino  della  stessa  secondo  le

modalita' di cui al comma 3.

  1. Nello  specifico  caso  della  sospensione  dell'autorizzazione

descritta  dal  precedente  comma,  prima  di  effettuare  un   nuovo

trasporto d'acqua destinata al consumo umano, la nave e' sottoposta a

lavaggio e  sanificazione,  in  conformita'  alle  procedure  di  cui

all'articolo 3, comma  3,  lettera  g),  svolte  sotto  la  vigilanza

dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  competente

per il porto in cui si trova  la  nave.  La  documentazione  relativa

all'effettuazione  delle  operazioni  di  lavaggio  e  sanificazione,

attestata dal predetto Ufficio  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di

frontiera, e' trasmessa a cura dell'armatore della nave ai  Ministeri

di  cui  al  comma  1,  che  previa  verifica  della   documentazione

acquisita,  eventualmente  anche  attraverso   apposito   sopralluogo

ispettivo  a  seconda  delle  caratteristiche  chimico-fisiche  della

sostanza alimentare liquida sfusa trasportata, accertano  l'idoneita'

igienico-sanitaria  della  nave  cisterna  ai  fini  del   ripristino

dell'autorizzazione al trasporto d'acqua destinata al consumo umano.

 

                               Art. 3

                     Modalita' di presentazione

                   della domanda di autorizzazione

  1. La  domanda  per  il  rilascio   dell'autorizzazione   di   cui

all'articolo 2 e' trasmessa dalla societa' armatrice, mediante  posta

elettronica certificata, unitamente alla  documentazione  di  cui  al

comma  3,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -

Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua

interna, e al Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  della

prevenzione sanitaria.

  1. La domanda contiene i seguenti elementi:
  2. a) le  generalita'  o  la  ragione  sociale  nonche'   la   sede

dell'armatore;

  1. b) i seguenti elementi di identificazione della  nave  cisterna:

numero  di  iscrizione  nei   registri   navali   e   il   nominativo

internazionale.

  1. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
  2. a) la dichiarazione di classe rilasciata dal  registro  italiano

navale, con l'indicazione del tipo di abilitazione alla navigazione e

degli  estremi  delle  ultime  visite  effettuate,  comprese   quelle

speciali;

  1. b) la    documentazione    concernente    le    caratteristiche

tecnico-costruttive  della  nave,  riferita,  in  particolare,   agli

impianti e alle strutture delle cisterne, corredata da piani generali

in scala non inferiore  a  1:100  e  da  indicazioni  sui  principali

servizi generali di bordo;

  1. c) la documentazione di conformita' di materiali e  oggetti,  in

contatto con le acque destinate al consumo umano, di cui  al  decreto

del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, nonche'  l'eventuale

documentazione funzionale a dimostrare l'assicurazione di qualita' di

sostanze  utilizzate  per  il  trattamento  delle  acque,  ai   sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

  1. d) la descrizione dettagliata degli impianti e  delle  strutture

delle  navi  elencati  nell'allegato   al   presente   decreto,   con

particolare riferimento ai materiali  che  vengono  in  contatto  con

l'acqua destinata al consumo umano;

  1. e) un programma di autocontrollo basato sul piano  di  sicurezza

dell'acqua, richiamato nell'allegato II  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2001, n. 31, basato sui principi generali della  valutazione

del rischio stabiliti dalle norme internazionali  di  attuazione  dei

Water Safety Plans, trasposte nelle «Linee  guida  nazionali  per  la

valutazione  e  gestione  del  rischio  nella  filiera  delle   acque

destinate al consumo  umano  secondo  il  modello  dei  Water  Safety

Plans», elaborate dall'Istituto superiore di sanita' e pubblicate sui

siti  istituzionali  del  Ministero  della  salute  e  del   predetto

Istituto;

  1. f) la descrizione delle iniziative di formazione svolte  per  il

personale che opera sulle navi;

  1. g) la descrizione delle procedure operative  di  lavaggio  e  di

sanificazione  idonee  a  garantire  il  ripristino  della  idoneita'

igienico-sanitaria della nave anche in caso di trasporto di  sostanze

alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili;

  1. h) la descrizione delle procedure operative di carico e scarico;
  2. i) l'esito delle analisi dell'acqua destinata al  consumo  umano

dopo la permanenza in cisterna per almeno ventiquattro ore,  ai  fini

della verifica della conformita' ai requisiti di  qualita'  di  detta

acqua di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

  1. l) la quietanza di avvenuto versamento della  tariffa  stabilita

dal citato decreto 6 dicembre 2005.

 

                               Art. 4  

            Accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria

                         della nave cisterna

  1. L'autorizzazione di cui  all'articolo  2  e'  rilasciata  entro

centoventi giorni dalla  data  di  ricezione  della  domanda  di  cui

all'articolo 3, previo esame della documentazione di cui all'articolo

3, comma  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

comunica  al  Ministero  della  salute,  mediante  posta  elettronica

certificata, alla conclusione dell'esame della documentazione di  cui

al comma 3 dell'articolo 3, l'esito dello stesso.

  1. Il  rilascio  dell'autorizzazione   e'   inoltre   condizionato

all'accertamento del  possesso  da  parte  della  nave  cisterna  dei

requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo  6,  tramite  apposito

sopralluogo ispettivo, effettuato entro novanta giorni dalla data  di

presentazione della domanda. Detto sopralluogo e'  effettuato  da  un

numero massimo di quattro ispettori, di cui due con qualifica tecnica

appartenenti ai  ruoli  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e due appartenenti al personale del Ministero della  salute

o dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera  competente

per il porto in cui si trova la nave, o  dell'Istituto  superiore  di

sanita', e  comunque  da  almeno  un  ispettore  per  ogni  Ministero

competente al rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  2,

comma 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al  presente

comma, il Ministero della salute e il Ministero delle  infrastrutture

e  dei  trasporti  individuano  il   personale   sulla   base   degli

accertamenti dell'idoneita' tecnico-sanitaria della nave e verificano

che esso non si trovi in alcuna situazione di conflitto di  interessi

rispetto  alla  nave  da  ispezionare,  assicurando,  ove  possibile,

un'equa distribuzione del carico di lavoro, in base  agli  ambiti  di

competenza,  e  una  rotazione  triennale  degli   ispettori,   anche

attraverso specifici programmi di formazione  del  personale  la  cui

attestazione di frequenza costituisce un requisito  primario  per  il

conferimento degli incarichi di cui al presente comma.

  1. Qualora gli accertamenti effettuati sulla  documentazione  e  a

seguito del sopralluogo, che sono oggetto di relazione scritta, diano

esito positivo, entro i successivi quindici giorni  viene  rilasciata

l'autorizzazione dalle Autorita' di cui all'articolo 2, comma  1.  Se

dagli accertamenti effettuati risulta che la nave non e' in  possesso

di uno o piu' dei requisiti tecnico-sanitari di cui  all'articolo  6,

il  Ministero  della  salute,  di  intesa  con  il  Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, comunica al  richiedente  le  carenze

riscontrate affinche' le stesse siano eliminate.  In  tale  caso,  il

termine e'  sospeso  fino  al  ripristino  da  parte  della  societa'

armatrice della conformita' della nave ai requisiti  tecnico-sanitari

di cui all'allegato del presente decreto e ai successivi accertamenti

di cui ai precedenti commi 2 e 3.

  1. Almeno  novanta   giorni   prima   della   data   di   scadenza

dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'interessato  provvede  a

inviare domanda di rinnovo della stessa, con  le  modalita'  indicate

dal presente regolamento.

  1. Gli oneri comunque connessi al rilascio dell'autorizzazione, ivi

comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento degli  ispettori,

nonche' il loro trattamento  economico  di  missione  omnicomprensivo

nella misura prevista secondo le norme in vigore  per  gli  impiegati

civili dello Stato, sostenute per il sopralluogo dal personale di cui

al comma 2,  sono  a  carico  della  societa'  richiedente,  mediante

versamento,  ai  sensi  delle   disposizioni   transitorie   di   cui

all'articolo 8, comma  2,  della  tariffa  stabilita  dal  decreto  6

dicembre 2005.

 

                               Art. 5

                     Durata dell'autorizzazione

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed e'

rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalita'

previste all'articolo 4.

  1. Se la nave, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione,

e'  sottoposta  a  interventi  di  manutenzione  straordinaria  o  di

ristrutturazione   che   interessino   gli   impianti   del   carico,

l'autorizzazione deve essere rinnovata.

  1. Il Ministero della salute, su richiesta motivata del  Ministero

delle infrastrutture  e  dei  trasporti  o  a  seguito  di  richieste

motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha  facolta'

di disporre la verifica del mantenimento  dei  requisiti  dell'unita'

navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri  a

carico delle predette amministrazioni.

 

                               Art. 6

                    Requisiti delle navi cisterna

  1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari

riportati in allegato al presente regolamento.

  1. Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all'allegato,

destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano,

si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  della

salute 6 aprile 2004, n. 174.

  1. Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione

delle navi  cisterna,  conservati  sia  a  bordo,  sia  in  banchina,

utilizzati per il carico e lo scarico dell'acqua destinata al consumo

umano, si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro

della salute 6 aprile 2004, n. 174.

  1. La nave cisterna deve essere in adeguato stato di  manutenzione

senza vaste ed evidenti aree di ruggine  e  in  buone  condizioni  di

verniciatura,  deve  essere  facilmente  individuabile  il  tipo   di

servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne  riportanti  la

dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50

metri.

                               Art. 7

                              Controlli

  1. Le navi autorizzate ai  sensi  del  presente  regolamento  sono

sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli articoli 7 e

8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, intesi a  garantire

che le  acque  destinate  al  consumo  umano  soddisfino,  nei  punti

indicati nell'articolo 5, comma 1 del predetto decreto legislativo, i

requisiti del presente decreto.

 

                               Art. 8

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero

della sanita', adottato di concerto con  il  Ministero  della  marina

mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474,

restano valide ed efficaci fino alla scadenza  indicata  nei  singoli

provvedimenti autorizzativi, se successiva alla data  di  entrata  in

vigore del presente regolamento.

  1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter,

comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  continuano  ad

applicarsi  le  tariffe  previste  dal  decreto  6   dicembre   2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.

 

                               Art. 9

                             Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  e'

abrogato il decreto del Ministero della sanita', adottato di concerto

con  il  Ministero   della   marina   mercantile   e   il   Ministero

dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474.

 

                               Art. 10

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                             Allegato

                     REQUISITI TECNICO-SANITARI

                         DELLE NAVI CISTERNA

A) Le Cisterne del carico devono avere:

A1. serbatoio a unico  o  piu'  comparti  separati  da  diaframmi

verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo

che le operazioni di pulizia,  disinfezione  e  lavaggio  si  possano

eseguire agevolmente e  l'acqua  di  lavaggio  possa  defluire  senza

ristagni;

A2. boccaporti o passi d'uomo di accesso alle cisterne di  carico

di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti  di

sistemi di chiusura a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni idonee a

venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari  e  che  consentano

l'applicazione di  sigilli.  I  duomi  delle  cisterne  devono  avere

un'altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle stesse in

relazione all'assetto della nave;

A3. bocche o attrezzature fisse o mobili di  lavaggio  in  numero

tale da poter rendere il lavaggio e la sanificazione  a  getto  sotto

pressione il piu' possibile uniforme ed efficace in ogni punto;

A4.  pareti  o  superfici  interne  e   strutture   varie,   come

boccaporti, bocche  di  lavaggio,  tubi  sonda,  tubazioni,  valvole,

raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto  con

l'acqua potabile trasportata, costituite  o  rivestite  da  materiali

rispondenti ai requisiti previsti  dal  decreto  del  Ministro  della

salute 6 aprile 2004, n. 174;

A5. dispositivi di attacco per il carico e scarico dell'acqua con

caratteristiche tali  da  consentire  facilmente  il  lavaggio  e  la

disinfezione; i punti di attacco di carico  e  scarico  adeguatamente

protetti da contaminazioni esterne con adeguati tappi di protezione;

A6. valvole di intercettazione che consentano  l'applicazione  di

sigilli, che siano al  contempo  facilmente  smontabili,  lavabili  e

disinfettabili;

A7.  raccorderia,  guarnizioni  e  ogni  altro  accessorio  della

cisterna  e  degli  impianti  di  carico  e  scarico,  strutturati  e

applicati in maniera tale da evitare ristagni;

A8. adeguati  dispositivi  di  sanificazione  a  getto,  fissi  o

mobili;

A9. eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico

e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa,

protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile,  rispondente  ai

requisiti del decreto del Ministro della salute  6  aprile  2004,  n.

 

B) Giranti delle pompe di carico e scarico.

Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio  inossidabile

del tipo previsto dal decreto del  Ministro  della  salute  6  aprile

2004, n. 174,  ovvero,  nel  caso  di  navi  esistenti,  costruite  o

rivestite con  materiali  rispondenti  ai  requisiti  previsti  dalla

normativa predetta.

 

C) Manichette.

Le manichette di carico e di scarico devono essere  realizzate  con

materiali conformi alle norme di cui al decreto  del  Ministro  della

salute 6 aprile 2004, n. 174.

 

D) Impianto di imbarco-sbarco zavorra.

L'impianto  di  imbarco  e  sbarco  della   zavorra   deve   essere

completamente indipendente da quello del carico e in nessun punto  ad

esso connesso.

 

E) Doppi fondi.

Nel caso di navi dotate di  doppi  fondi  nella  zona  del  carico,

questi dovranno contenere, qualora necessario,  esclusivamente  acqua

di zavorra.

 

F) Sfoghi d'aria.

Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di altezza

adeguata alle caratteristiche  di  assetto  della  nave  e  provvisti

all'estremita' di dispositivi atti a impedire eventuali inquinamenti.

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