Acque destinate al consumo umano: un’importante proroga

È stata disposta dal decreto del ministero della Salute 14 febbraio 2020

Acque destinate al consumo umano: un'importante proroga in materia è stata disposta dal decreto del ministero della Salute 14 febbraio 2020.

In particolare, il provvedimento ha disposto il posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità' delle acque destinate al consumo umano"» (in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12). Il nuovo termine è stato fissato al al 30 giugno 2020.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 14 febbraio 2020.

 

Decreto del ministero della Salute 14 febbraio 2020

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016,
concernente «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"».
(20A02805)

(in Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2020, n.135)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11,
commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50
µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l
per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 luglio
2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui e'
stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a
10 µg/l;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2017, con cui e'
stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del
citato decreto del 14 novembre 2016;
Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 31 dicembre 2018, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre
2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre
2016;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre
2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza
il piu' recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium
in Drinking-water, Draft background document for development of WHO
Guidelines for Drinking-water Quality" emesso nel settembre 2019
(consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019) in cui -
ritirando il carattere "provvisorio" della precedente valutazione -
viene definito un valore health-based per il cromo pari a 50 µg/l
riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo
esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo
una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici di
iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del
tumore»;
Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore del decreto
14 novembre 2016, formulata dalla direzione generale della
prevenzione sanitaria con nota protocollo n. 558 del 9 gennaio 2020;
Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 613
del 10 gennaio 2020, con la quale si esprime parere favorevole sulla
proposta formulata dalla direzione generale della prevenzione
sanitaria;

Decreta:

Art. 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche
all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16
gennaio 2017, e' posticipata al 30 giugno 2020.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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