Acque: dichiarato lo stato di emergenza PFAS in Veneto

Interessate le falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. Stanziati 56.800.000,00 €

Dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle acque di falda nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

È quanto dispone la delibera del consiglio dei ministri 21 marzo 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79, che ha stabilito:

  • la durata di 12 mesi dello stato di emergenza;
  • lo stanziamento di 56.800.000,00 €;
  • l'effettuazione del monitoraggio degli interventi tramite sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
  • l'obbligo di informare il MinAmb sullo stato di avanzamento dei lavori ogni sei mesi.

Di seguito il testo della delibera del consiglio dei ministri 21 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della rivista.

 

Delibera del consiglio dei ministri 21 marzo 2018 


Dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   in   relazione   alla

contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde

idriche nei territori delle province di  Vicenza,  Verona  e  Padova.

(18A02320)


             in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79


                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                  Nella riunione del 21 marzo 2018




  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in

particolare l'art. 24, commi 1 e 2;

  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26

ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle

attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri

e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della

legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e

integrazioni, che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto

legislativo  citato  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla

pubblicazione della nuova direttiva in materia;

  Considerato che, nella media valle dell'Agno,  il  vasto  acquifero

sotterraneo, ove attingono i pozzi  destinati  all'approvvigionamento

di   acqua   potabile,   e'    stato    contaminato    da    sostanze

perfluoro-alchiliche (PFAS);

  Considerata, altresi', la compromissione dei sistemi  di  risorgiva

della media pianura e dei relativi corsi  d'acqua  afferenti  che  ha

provocato la contaminazione di una  parte  considerevole  della  rete

idrografica, interessando il territorio delle  province  di  Vicenza,

Verona e Padova;

  Tenuto conto  che,  nonostante  sia  gia'  in  atto  un  piano  per

l'attuazione   di   misure   volte   a    ridurre,    nell'immediato,

l'inquinamento dei suddetti sistemi di approvvigionamento idrico,  si

rende comunque necessario avviare ulteriori interventi strutturali di

carattere straordinario;

  Considerato che l'evoluzione della situazione di  criticita'  sopra

descritta, comportando un grave pregiudizio per la  salute  pubblica,

e' suscettibile di determinare gravi ripercussioni  alla  popolazione

interessata;

  Viste le note della regione Veneto del 19 settembre  2017,  del  18

dicembre 2017, del 10 gennaio 2018, del 6 febbraio 2018, del 5  marzo

2018 e del 7 marzo 2018;

  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 1° marzo 2018 con la quale si  ritiene  che

sussistano i requisiti necessari per la dichiarazione dello stato  di

emergenza,  si  condividono  gli  interventi  volti  al   superamento

dell'emergenza e si conferma la disponibilita'  del  finanziamento  a

copertura degli interventi emergenziali e le successive note  del  21

marzo 2018;

  Considerato, in particolare, che nella suddetta nota del  1°  marzo

2018, si afferma  che  i  Piani  economico  finanziari  e  tariffari,

allegati al  programma  degli  interventi  presentato  dalla  regione

Veneto in data 26 febbraio 2018, non sono sufficienti a dimostrare la

capacita' della tariffa del servizio idrico integrato di garantire la

copertura degli investimenti non finanziati con contributo pubblico e

che  risulta  indispensabile  superare  tale  carenza   nella   prima

revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

  Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 9  marzo

2018, prot. n. CG/14406 e del 20 marzo 2018, prot. n. CG/17007 del 21

marzo 2018;

  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre

in  essere  ogni  azione  di  carattere   urgente   e   straordinario

finalizzata al superamento della situazione di emergenza  conseguente

alla contaminazione da  sostanze  perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle

risorse idropotabili;

  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed

estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti

previsti dall'art. 24, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.

1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;




                              Delibera:




                               Art. 1

  1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per

gli effetti dell'art. 24, commi 1 e  2,  del  decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1,  e'  dichiarato,  per  12  mesi  dalla  data  del

presente provvedimento, lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla

contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde

idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

  2) Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza

dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a),

b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  si  provvede

con ordinanze, emanate dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione

civile, acquisita l'intesa della Regione  interessata,  in  deroga  a

ogni disposizione  vigente  e  nel  rispetto  dei  principi  generali

dell'ordinamento giuridico e delle  norme  dell'Unione  europea,  nei

limiti delle risorse di cui al comma 4.

  3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la  regione  Veneto

provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti

all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

  4) Per l'attuazione degli interventi,  nel  limite  complessivo  di

euro 56.800.000, si  provvede  quanto  ad  euro  10.778.217  mediante

corrispondente utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui  e

quanto ad  euro  46.021.783  a  valere  sullo  stanziamento  relativo

all'anno 2018,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il

rifacimento della rete idrica di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  allegato  1,  lettera  b)

«Infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di

collettamento,  fognatura  e  depurazione»  con  il  quale  e'  stato

ripartito il Fondo di cui all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2  dello  stato  di

previsione del medesimo Ministero.




                               Art. 2

  1)  Gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  nonche'  gli  ulteriori

interventi  prioritari  per  la  regione  Veneto,  di  carattere  non

emergenziale, da individuare sentiti l'Autorita' di  regolazione  per

energia reti e ambiente e il Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, posti  a  carico  delle  tariffe  idriche,

ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo  scopo

a legislazione vigente, sono inseriti nel  Piano  di  interventi  nel

settore idrico in corso di definizione ai sensi  dell'art.  1,  commi

516  e  seguenti,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  e   ne

rappresentano uno stralcio.




                               Art. 3

  1) Il monitoraggio degli interventi  e'  effettuato  attraverso  il

sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca  dati

delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  ai   sensi   del   decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n.  229.  I  medesimi  interventi  sono

classificati sul MOP  come  "Piano  acquedotti".  Ciascun  intervento

oggetto di monitoraggio e' identificato dal codice unico di  progetto

(CUP).

  2) Con cadenza  semestrale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare dovra' essere  informato  in  merito

allo stato di avanzamento delle azioni adottate nel corso della  fase

emergenziale.

  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Allegati

Delibera del consiglio dei ministri 21 marzo 2018

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