Acque potabili: le modifiche al D.Lgs. n. 31/2001

Variazioni per i programmi di controllo, con riferimento specifico a parametri e frequenze, valutazione del rischio, metodi e punti di campionamento e le specifiche per l'analisi dei parametri

Il decreto del ministero della Salute 14 giugno 2017 ha introdotto alcune modifiche agli allegati II e III al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 in materia di acque potabili ("acque destinate al consumo umano").

Le parti oggetto di modifica riguardano in particolare i parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi e i parametri chimici e gli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione.

Di seguito il testo integrale del D.M. 14 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero della Salute 14 giugno 2017 


Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli  allegati

II  e  III  della  direttiva  98/83/CE  sulla  qualita'  delle  acque

destinate al consumo umano. Modifica degli  allegati  II  e  III  del

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. (17A05618)


          in Gazzetta ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE


  Vista la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione del  6  ottobre

2015, recante modifica  degli  allegati  II  e  III  della  direttiva

98/83/CE del Consiglio concernente la qualita' delle acque  destinate

al consumo umano;

  Vista la direttiva 98/83/CE  del  Consiglio  del  3  novembre  1998

concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31  e  successive

modificazioni recante attuazione della  direttiva  98/83/CE  relativa

alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;

  Visto in particolare l'art. 11,  commi  1,  lettera  a),  e  2  del

decreto legislativo sopra citato  che,  attribuendo  alla  competenza

statale le  modifiche  degli  allegati  I,  II  e  III  in  relazione

all'evoluzione delle competenze tecnico-scientifiche o in  esecuzione

di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria,  attribuisce

al  Ministero  della  sanita',   di   concerto   con   il   Ministero

dell'ambiente l'esercizio delle funzioni ivi indicate;

  Acquisito il parere del Consiglio superiore di  sanita'  -  sezione

III - che si e' espresso nella seduta del 17 gennaio 2017;

  Effettuata, in data 30 gennaio  2017,  la  comunicazione  ai  sensi

della  direttiva   (UE)   2015/1535   che   prevede   una   procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione

(codificazione).


                              Decreta:

                               Art. 1


  1. Gli allegati II e III del decreto legislativo 2  febbraio  2001,

n. 31, sono sostituiti rispettivamente dal testo di cui agli allegati

I e II del presente decreto.

                               Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato I

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato  II  del  decreto

  legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  al  cui  articolato  si  fa

  riferimento, ove non diversamente indicato

                              CONTROLLO

Parte A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al

  consumo umano

    1. I programmi di controllo per le  acque  destinate  al  consumo

umano devono:

      a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per

la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci  e

che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori  devono

essere  rispettati.  Ai  fini  del  presente  allegato   la   filiera

idro-potabile e'  costituita  dalla  sequenza  di  tutte  le  fasi  e

operazioni  coinvolte  nella   captazione,   adduzione,   produzione,

trattamento,  distribuzione,  stoccaggio  e  gestione   delle   acque

destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per

quanto  riguarda  l'ambiente  circostante  l'area  di  captazione,  i

materiali e processi;

      b)  mettere  a   disposizione   informazioni   sulla   qualita'

dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli

obblighi di cui all'art. 4, nonche' i  valori  parametrici  stabiliti

nell'allegato I, siano stati rispettati;

      c) individuare le misure piu' adeguate per  mitigare  i  rischi

per la salute umana.

    2. A norma dell'art.  8,  le  autorita'  competenti  stabiliscono

programmi di controllo che rispettano i parametri e le  frequenze  di

cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

      a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

      b) misurazioni acquisite attraverso un  processo  di  controllo

continuo.

    I  programmi  di  monitoraggio   prevedono   l'effettuazione   di

controlli  in  tutta  la  filiera   idro-potabile,   secondo   quanto

specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni  di  cui

all'art. 7, e comprendendo:

      a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e  lo

stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

      b) ispezioni  dell'area  di  captazione,  delle  infrastrutture

relative alla captazione, al trattamento,  allo  stoccaggio  ed  alla

distribuzione.

    3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del

rischio  stabilita  nella  parte  C,  sulla  base  della  valutazione

eseguita dal gestore del servizio idrico.

    4.  I  programmi   di   controllo   devono   essere   riesaminati

regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.


Parte B

Parametri e frequenze

    1. Quadro generale.

    Il programma di  controllo  deve  prendere  in  considerazione  i

parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono importanti  per

la valutazione dell'impatto dei sistemi  di  distribuzione  domestica

sulla qualita' dell'acqua nel punto in cui  i  valori  devono  essere

rispettati,  come  stabilito  all'art.  5,  comma  1.  La  scelta  di

parametri  adeguati  per  il  controllo  deve  tenere   conto   delle

condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei  controlli

interni che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica  della

qualita' dell'acqua destinata al consumo umano, di  cui  all'art.  7,

che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del

gestore, come stabilito nella parte C.

    I parametri elencati al successivo  punto  2  sono  sottoposti  a

monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.




    2. Elenco dei parametri.

Parametri - gruppo A

    Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo  A)  secondo  la

frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

      a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi,  conta  delle

colonie a 22°C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, conduttivita';

      b) altri parametri ritenuti  pertinenti  per  il  programma  di

controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all'art. 4,

e, se del caso, attraverso la valutazione del  rischio  di  cui  alla

parte C.

    In circostanze  specifiche,  ai  parametri  del  gruppo  A  vanno

aggiunti quelli elencati di seguito:

      a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;

      b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti  chimici  per

il trattamento delle acque.

Parametri - gruppo B

    Al  fine  di  determinare  la  conformita'  con  tutti  i  valori

parametrici di cui all'allegato  I,  occorre  controllare  tutti  gli

altri parametri non  previsti  nel  gruppo  A  e  stabiliti  a  norma

dell'art. 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.



    3. Frequenza di campionamento.


                                                            Tabella 1

Frequenza minima di campionamento  e  analisi  per  il  controllo  di

                             conformita'

              Parte di provvedimento in formato grafico


Parte C

Valutazione del rischio

    1. E'  possibile  derogare  ai  parametri  e  alle  frequenze  di

campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga  effettuata

una valutazione del rischio in conformita' alla presente parte.

    2. La valutazione del rischio di cui al  punto  1  dovra'  essere

eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire  i

controlli interni di cui all'art.  7.  La  valutazione  si  basa  sui

principi generali della valutazione  del  rischio  stabiliti  secondo

norme internazionali quali  la  norma  EN  15975-2  (Sicurezza  della

fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio

e  degli  eventi  critici)  e/o  le  Linee  guida  nazionali  per  la

valutazione  e  gestione  del  rischio  nella  filiera  delle   acque

destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety  Plans

(Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di

sanita'.

    3. La valutazione del rischio tiene conto dei  risultati  forniti

dall'attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le  acque

utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui  all'art.  82  e

allegato 1 alla parte terza, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'  di  ogni

altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare

al consumo  umano  ai  sensi  del  presente  decreto,  comprese,  tra

l'altro, quelle  relative  alle  aree  di  salvaguardia  delle  acque

superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo  umano,  di  cui

all'art. 94  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

successive modificazioni, e  alle  zone  vulnerabili  da  nitrati  di

origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92,

93 e allegato 7 alla parte terza del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

    4. La valutazione del rischio, deve comprendere:

      a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di

rischio e sulle misure di controllo  e  monitoraggio,  condivisa  con

l'autorita' sanitaria locale e centrale;

      b)   ridefinizione   delle    «zone    di    approvvigionamento

idro-potabile»   sulla   base   della   descrizione   della   filiera

idro-potabile;

      c) dati di monitoraggio per elementi  chimici  e  sostanze  non

oggetto di ordinario controllo sulla  base  di  elementi  di  rischio

sito-specifici.

    5. Sulla base dei risultati della valutazione del  rischio  viene

ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte  B  e/o

vengono aumentate le frequenze di campionamento di  cui  al  punto  3

della  parte  B,  se  si  verifica  una  qualsiasi   delle   seguenti

condizioni:

      a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al  presente

allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma

dell'art. 6, paragrafi 1, 2, 3;

      b) e'  necessario  procedere  a  ulteriori  controlli  ai  fini

dell'art. 8, paragrafo 3;

      c) e' necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto

1, lettera a), della parte A.

    6. Sulla  base  dei  risultati  della  valutazione  del  rischio,

possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della

parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte

B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:

      a) la frequenza di campionamento per E. coli  non  deve  essere

inferiore a quella stabilita al punto 3  della  parte  B,  quali  che

siano le circostanze;

      b) per tutti gli altri parametri:

        i) la localizzazione e la frequenza  del  campionamento  sono

determinate in relazione  all'origine  del  parametro,  nonche'  alla

variabilita'  e   alla   tendenza   a   lungo   termine   della   sua

concentrazione, tenendo conto dell'art. 5;

        ii) per ridurre la frequenza minima di  campionamento  di  un

parametro, come indicato al  punto  3  della  parte  B,  i  risultati

ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di  un

periodo di almeno tre  anni  a  partire  da  punti  di  campionamento

rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento  devono  tutti

essere inferiori al 60% del valore parametrico;

        iii) per rimuovere un  parametro  dall'elenco  di  quelli  da

sottoporre a controllo, come indicato al punto 2  della  parte  B,  i

risultati ottenuti  dai  campioni  raccolti  ad  intervalli  regolari

nell'arco di un periodo di almeno tre anni  a  partire  da  punti  di

campionamento rappresentativi dell'intera zona di  approvvigionamento

devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;

        iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al  punto

2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre  a  controllo

deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla  base

dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo

umano e deve confermare  che  la  salute  umana  sia  protetta  dagli

effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque  destinate  al

consumo umano, come stabilito all'art. 1;

        v) e' possibile ridurre la frequenza di campionamento  oppure

rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare  come

stabilito ai punti ii) e iii), solo se  la  valutazione  del  rischio

conferma  che  nessun  elemento  ragionevolmente  prevedibile   possa

provocare un deterioramento della qualita' delle acque  destinate  al

consumo umano.

    7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte  a  valutazione  da

parte dell'Istituto superiore di sanita' al fine dell'approvazione da

parte del Ministero della salute.

    8. Le approvazioni delle valutazioni del  rischio,  unitamente  a

una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

    1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in  modo  da

garantire l'osservanza dei  punti  in  cui  i  valori  devono  essere

rispettati, di cui all'art. 5, comma 1.  Nel  caso  di  una  rete  di

distribuzione, i campioni possono  essere  prelevati  nella  zona  di

approvvigionamento  o  presso  gli  impianti   di   trattamento   per

particolari parametri se si puo' dimostrare che  il  valore  ottenuto

per i parametri in questione non puo' essere modificato negativamente

fino al punto di conformita'. Nella misura del possibile,  il  numero

di campioni deve essere equamente distribuito in termini di  tempo  e

luogo.

    2. Il campionamento al  punto  in  cui  i  valori  devono  essere

rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

      a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi  relativi

ad alcuni parametri chimici (in particolare rame,  piombo  e  nichel)

sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere

l'acqua. Occorre prelevare un  campione  casuale  diurno  pari  a  un

litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono  al

tempo fisso di ristagno e riflettono piu' precisamente le  rispettive

situazioni  nazionali,  a  condizione  che,  a  livello  di  zona  di

approvvigionamento, cio' non  rilevi  un  minor  numero  di  casi  di

infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

      b) i campioni da utilizzare  per  verificare  l'osservanza  dei

parametri microbiologici nel punto in  cui  i  valori  devono  essere

rispettati vanno prelevati in conformita' con la norma EN  ISO  19458

(scopo B del campionamento).

    3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione

che presso i rubinetti dei consumatori,  deve  essere  conforme  alla

norma ISO 5667-5. Per i  parametri  microbiologici,  i  campionamenti

presso la rete  di  distribuzione  vanno  effettuati  e  condotti  in

conformita' con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).


                                                          Allegato II

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato III  del  decreto

  legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  al  cui  articolato  si  fa

  riferimento, ove non diversamente indicato


               SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI


    1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai  laboratori,

applicano pratiche di  gestione  della  qualita'  conformi  a  quanto

previsto  dalla  norma  UNI  EN  ISO/IEC  17025  o  da  altre   norme

equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati

in  conformita'  alla  norma  UNI  EN  ISO/IEC   17025:2005   recante

«Requisiti generali per la competenza dei laboratori di  prova  e  di

taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato  membro

dell'Unione europea, ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  765/2008.

L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova  riguardano

singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il  31

dicembre 2019.

    2. I metodi di analisi utilizzati ai fini  del  controllo  e  per

dimostrare il  rispetto  del  presente  decreto  sono  convalidati  e

documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad  altre

norme equivalenti internazionalmente accettate.  In  mancanza  di  un

metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di  cui

alla parte B, il controllo e' svolto applicando le migliori  tecniche

disponibili che non comportino costi eccessivi.


Parte A

Parametri microbiologici per  i  quali  sono  specificati  metodi  di

analisi

    I metodi per i parametri microbiologici sono:

    Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1

o UNI EN ISO 9308-2);

    enterococchi (UNI EN ISO 7899-2);

    Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO 16266);

    enumerazione dei microrganismi coltivabili - conta delle  colonie

a 22°C (UNI EN ISO 6222);

    enumerazione dei  microrganismi  coltivabili  -  conteggio  delle

colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222);

    Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).




Parte B

Parametri chimici e  indicatori  per  i  quali  sono  specificate  le

caratteristiche di prestazione

    1. Parametri chimici e indicatori.

    Per i parametri di cui alla  tabella  1,  le  caratteristiche  di

prestazione specificate esigono che il metodo di  analisi  utilizzato

debba essere quantomeno in grado di  misurare  concentrazioni  uguali

all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito

nell'art. 74, comma 2,  lettera  uu-ter  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni)  del  30%,   o

inferiore, del  valore  parametrico  pertinente  e  un'incertezza  di

misura quale quella specificata nella  tabella  1.  Il  risultato  e'

espresso utilizzando almeno lo stesso numero di  cifre  significative

per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

    Fino al 31 dicembre 2019  e'  consentito  l'uso  di  «esattezza»,

«precisione» e  «limite  di  rilevazione»,  quali  specificati  nella

tabella 2,  in  quanto  insieme  alternativo  di  caratteristiche  di

prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza

di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e  nella

tabella 1.

    L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non  deve  essere

utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici  di

cui all'allegato I.


                                                            Tabella 1

     Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                            Tabella 2
Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione»  e

                       «limite di rilevazione»
 
        che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019



              Parte di provvedimento in formato grafico

Note alle tabelle 1 e 2




           +-------------+-------------------------------+

           |             |L'incertezza della misura e' un|

           |             |parametro non negativo che     |

           |             |caratterizza la dispersione dei|

           |             |valori quantitativi attribuiti |

           |             |a un misurando sulla base delle|

           |             |informazioni utilizzate. Il    |

           |             |criterio di prestazione per    |

           |             |l'incertezza di misura (k = 2) |

           |             |e' la percentuale del valore   |

           |             |parametrico indicato nella     |

           |             |tabella, o una percentuale     |

           |             |superiore. L'incertezza della  |

           |             |misura e' stimata a livello dei|

           |             |valori parametrici, salvo      |

           |Nota 1       |diversa indicazione.           |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |L'esattezza e' la misura di un |

           |             |errore sistematico, cioe' la   |

           |             |differenza fra il valore medio |

           |             |di numerose misurazioni        |

           |             |ripetute e il loro valore vero.|

           |             |La norma ISO 5725 riporta      |

           |Nota 2       |ulteriori specifiche.          |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |La precisione e' la misura di  |

           |             |un errore casuale ed e'        |

           |             |generalmente espressa come la  |

           |             |deviazione standard            |

           |             |(nell'ambito di un singolo     |

           |             |lotto di campioni e fra lotti) |

           |             |dell'intervallo di variabilita'|

           |             |dei risultati rispetto alla    |

           |             |media. La precisione           |

           |             |accettabile e' pari al doppio  |

           |             |della deviazione standard      |

           |             |relativa. Questo termine e'    |

           |             |definito in maniera piu'       |

           |Nota 3       |completa nella norma ISO 5725. |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Il limite di rilevazione e'    |

           |             |pari a: tre volte la deviazione|

           |             |standard all'interno di un     |

           |             |lotto di un campione naturale  |

           |             |contenente una concentrazione  |

           |             |poco elevata del parametro;    |

           |             |oppure cinque volte la         |

           |             |deviazione standard del        |

           |             |campione bianco (all'interno di|

           |Nota 4       |un lotto).                     |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |In caso sia impossibile        |

           |             |soddisfare il valore           |

           |             |dell'incertezza di misura,     |

           |             |occorre scegliere la miglior   |

           |             |tecnica disponibile (fino al   |

           |Nota 5       |60%).                          |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Il metodo determina il tenore  |

           |             |complessivo di cianuro in tutte|

           |Nota 6       |le sue forme.                  |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |I valori di esattezza,         |

           |             |precisione e incertezza di     |

           |             |misura sono espressi in unita' |

           |Nota 7       |pH.                            |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Metodo di riferimento: EN ISO  |

           |Nota 8       |8467.                          |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Le caratteristiche di          |

           |             |prestazione dei singoli        |

           |             |pesticidi vengono fornite a    |

           |             |titolo indicativo. Per diversi |

           |             |pesticidi e' possibile ottenere|

           |             |valori di incertezza di misura |

           |             |di appena il 30%, mentre per   |

           |             |molti e' possibile autorizzare |

           |Nota 9       |valori piu' alti, fino all'80%.|

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Le caratteristiche di          |

           |             |prestazione si riferiscono alle|

           |             |singole sostanze al 25% del    |

           |             |valore parametrico che figura  |

           |Nota 10      |nella parte B dell'allegato I. |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |Le caratteristiche di          |

           |             |prestazione si riferiscono alle|

           |             |singole sostanze al 50% del    |

           |             |valore parametrico che figura  |

           |Nota 11      |nella parte B dell'allegato I. |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |L'incertezza di misura va      |

           |             |stimata a livello di 3 mg/l del|

           |             |carbonio organico totale (TOC).|

           |             |Utilizzare le linee guida CEN  |

           |             |1484 per la determinazione del |

           |             |TOC e del carbonio organico    |

           |Nota 12      |disciolto (DOC).               |

           +-------------+-------------------------------+

           |             |L'incertezza di misura va      |

           |             |stimata a livello di 1,0 NTU   |

           |             |(unita' nefelometriche di      |

           |             |torbidita') conformemente alla |

           |Nota 13      |norma EN ISO 7027.             |

           +-------------+-------------------------------+

 

Allegati

D.M. 14 giugno 2017

Tab. 1 – All. 1

Tab. 1 – All. 2

Tab. 2 – All. 2

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